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Sanzioni fiscali dimezzate per denunce e dichiarazioni tardive

Sanzioni fiscali dimezzate per denunce e dichiarazioni tardive

Se il ritardo è contenuto nei 30 giorni, la sanzione è dimezzata, ma il legislatore non è stato molto chiaro

Il DLgs. 158/2015, che ha riformato sotto vari aspetti il sistema sanzionatorio amministrativo, ha introdotto, tra l’altro, una disposizione di carattere generale nel DLgs. 472/97, relativa alla tardività negli adempimenti “contenuta” nei trenta giorni.
Facciamo presente che, per come è strutturato ora l’art. 32 del DLgs. 158/2015, l’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2017, ma sulla base del disegno di legge di stabilità 2016 trasmesso al Parlamento, la decorrenza potrà essere anticipata al 1° gennaio 2016.
Per effetto del “nuovo” art. 7 comma 4-del DLgs. 472/97, “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.
La norma pone due problemi interpretativi.
Come prima affermazione, non è chiaro se all’interno delle “dichiarazioni” e delle “denunce” possano rientrare gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge (si pensi alla comunicazione dei beni ai soci, alle comunicazioni finanziarie, allo spesometro e così via).
Raramente il legislatore tributario parla di “denuncia”, riferendosi quasi sempre alle “dichiarazioni” e alle “comunicazioni”. A ben vedere, il termine “denuncia” è più che altro utilizzato volgarmente, alludendo, per fare un esempio, alla “denuncia” dei redditi o a quella di successione.
Lo scarso tecnicismo utilizzato dal Legislatore tributario impone un’indagine sull’etimologia della parola: consultando il dizionario Treccani (versione on line), notiamo che “dichiarare” e “comunicare” possono avere il medesimo significato, rinvenibile nel comunicare un fatto.
Allora, la riduzione della sanzione per le tardività “contenute” nei 30 giorni dovrebbe applicarsi tutte le volte in cui sia sanzionato un obbligo di denuncia, dichiarativo o comunicativo.
Ciò farebbe rientrare nell’ambito applicativo della norma ogni sorta di comunicazione prevista dalla legge tributaria, e la sanzione dell’art. 11 del DLgs. 471/97 verrebbe quindi ad essere, per i ritardi sino a 30 giorni, non più da 250 a 2.000 euro, ma da 125 euro a 1.000 euro.
Detto questo, bisogna individuare il significato dell’inciso “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento”.
È palese che, nelle fattispecie in cui il legislatore disciplina l’adempimento tardivo “contenuto” nei 30 giorni, opera la regola “speciale”, come per la dichiarazione di successione, istituto, dal punto di vista sanzionatorio, modificato anch’esso dal DLgs. 158/2015. Lo stesso si può dire per la registrazione tardiva e per la richiesta di formalità ipotecarie.
Applicabilità dubbia per le comunicazioni
Le problematiche emergono quando il legislatore ha sì considerato l’adempimento tardivo, però non entro i 30 giorni ma entro un termine minore o maggiore. Si pensi alla nuova disciplina delle dichiarazioni dei redditi e IVA tardive, che, ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, prevede la sanzione dimezzata se il ritardo è contenuto nell’anno e non sono iniziati controlli fiscali (quindi non dal 120% al 240% delle imposte, ma dal 60% al 120%).
Una prima soluzione porterebbe ad affermare che, pure se la dichiarazione è presentata con un ritardo massimo di 30 giorni, si applicherebbe la sanzione dal 120% al 240% dimezzata, ritenendo che la questione sia già disciplinata dal legislatore.
Invece, se si parte dall’assunto secondo cui la fattispecie non è regolata, la sanzione da dichiarazione tardiva dovrà essere ulteriormente dimezzata, e divenire quindi del 30% (la pena “base” sarebbe infatti del 60% in quanto si rientrerebbe nella dichiarazione tardiva entro l’anno, sempre che non siano iniziati controlli fiscali).
Si tratta di un problema che potrebbe essere chiarito in una prossima circolare esplicativa, visto che incide sulla condotta da tenere in occasione del ravvedimento operoso.

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