Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Credito d’imposta per assunzione detenuti con F24 on line

Credito d’imposta per assunzione detenuti con F24 on line

Con successiva risoluzione verrà istituito il nuovo codice tributo

Con provvedimento n. 153321 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per la fruizione del credito d’imposta per le imprese che assumono detenuti ai sensi dell’art. 3 della L. 193/2000 e del DM 24 luglio 2014 n. 148. Nello specifico, l’agevolazione riguarda le imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 della L. 354/75, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione; il credito d’imposta spetta anche alle imprese che svolgono attività formative nei confronti di tali soggetti.
L’art. 5 comma 7 del citato DM 24 luglio 2014 n. 148 dispone che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97) esclusivamente, a decorrere dal 2015, attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini stabiliti in apposito provvedimento.
Tanto premesso, si evidenzia che le disposizioni contenute nel provvedimento di ieri decorrono, per espressa previsione, dal 1° gennaio 2016.
Viene, inoltre, previsto che a partire da tale data sia soppresso il codice tributo “6741” (istituito con ris. 11 giugno 2002 n. 182) e che con apposita risoluzione verrà istituito il nuovo codice tributo.
Il provvedimento in commento dispone, altresì, che entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia trasmetta all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito per l’anno successivo, con l’importo concesso a ciascuna di esse.
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia comunica all’Agenzia, con le medesime modalità telematiche, le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando ha conoscenza dell’evento che ha determinato la variazione o la revoca.
In tali casi, il modello F24 può essere presentato telematicamente all’Amministrazione finanziaria a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria all’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, che i crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, siano fruiti dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le disposizioni del presente provvedimento, nei limiti dell’importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all’Agenzia delle Entrate dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e l’ammontare dei crediti fruiti in compensazione utilizzando il “vecchio” codice tributo “6741”, rilevati dall’Agenzia attraverso i modelli F24 presentati successivamente alle comunicazioni del citato Dipartimento.
Controlli automatizzati su ciascun F24
Quanto ai controlli, per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ricevuti.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...