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TASI da versare in base alla quota di possesso

TASI da versare in base alla quota di possesso

I soggetti coobbligati sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari assoggettate al tributo (si ricorda che per l’anno 2015 sono assoggettati al tributo i fabbricati – compresa l’abitazione principale – e le aree edificabili, mentre nulla è dovuto per i terreni agricoli).
In particolare sono soggetti passivi della TASI coloro che possiedono (a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, enfiteusi o superficie) o detengono detti immobili (attraverso un contratto di locazione oppure di comodato).
L’art. 1 comma 671 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) stabilisce che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. La formulazione della norma aveva generato alcune perplessità con riguardo all’eventuale unificazione del versamento dovuto dai comproprietari.
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle finanze, nelle risposte fornite il 3 giugno 2014, ha chiarito che:
- la suddetta solidarietà non incide sulla determinazione del tributo; ciascun possessore deve quindi versare la TASI in base alla propria quota di possesso, applicando l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva;
- la prevista solidarietà consente invece al Comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario.
Per riprendere l’esempio fornito dalla risposta Min. Economia e finanze 3 giugno 2014 n. 11, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Si ipotizzi il caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota:
- del 3 per mille per l’abitazione principale;
- dello zero per mille per gli altri immobili.
In tale ipotesi, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile (nell’es. B), detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberata dal Comune sulla propria quota di fabbricato, mentre nulla sarà dovuto dall’altro soggetto (nell’es. A).
La solidarietà prevista dalla norma non incide, infatti, sulla determinazione del tributo, ma consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario.
Autonomia delle obbligazioni tributarie di proprietario e inquilino
In aggiunta, con la risposta 3 giugno 2014 n. 16, il MEF ha chiarito che, nel caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario non è responsabile della violazione, in quanto ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Pagamento della TASI anche mediante compensazione con altri tributi” del 7 giugno 2014), quindi, l’eventuale mancato pagamento da parte del conduttore non potrà essere addebitato al possessore e, a tal fine, potrebbe essere utile poter dimostrare la detenzione con un contratto registrato o altro documento equivalente.
La responsabilità solidale, infatti, è prevista dal citato comma 671 della legge di stabilità 2014 all’interno della stessa categoria di soggetti passivi e quindi solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore (ne deriva che la responsabilità solidale riguarda i proprietari o i titolari di altro diritto reale da una parte e i detentori o occupanti dall’altra).

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