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Dal 1° gennaio, nuovo taglio del tasso di interesse legale

Dal 1° gennaio, nuovo taglio del tasso di interesse legale

La riduzione allo 0,2%, dalla precedente misura dello 0,5%, è stata disposta dal DM 11 dicembre 2015 e ha effetti ai fini fiscali e contributivi

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2015, del decreto 11 dicembre 2015, dal prossimo 1° gennaio il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. viene “tagliato” dall’attuale 0,5% allo in ragione d’anno.
La riduzione comporta una serie di effetti sotto il profilo sia fiscale, sia contributivo (si veda l’apposita circolare).
Sul piano fiscale, il taglio comporta innanzitutto la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97. In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 0,5% fino al 31 dicembre 2015 e allo 0,2% dal 1° gennaio 2016 fino al giorno di versamento compreso.
Il “nuovo” tasso impatta poi sull’opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto:
- dell’adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- dell’adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5- del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- dell’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- dell’acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- della conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs 546/92, in caso di versamento rateale delle somme dovute.
Per quanto riguarda l’accertamento con adesione, si ricorda che la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 28/2011 (§ 2.16) ha chiarito che la misura del tasso legale va determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, restando costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Quanto finora osservato potrebbe dover essere rivisto alla luce delle novità apportate all’art. 8 del DLgs. 218/97 dal DLgs. 159/2015, che ha riformato il sistema di riscossione.
Infatti, per le rate da accertamento con adesione e acquiescenza successive alla prima ora c’è un generico riferimento agli “interessi” e non più agli “interessi legali”. Per questo motivo, non si può escludere che, in futuro, anche sulle rate posteriori alla prima debbano essere conteggiati non gli interessi legali ma quelli, ben più onerosi, previsti, attualmente, dall’art. 6 del DM 21 maggio 2009 (al tasso del annuo).
Si ricorda, poi, che la nuova formulazione dell’art. 8 del DLgs. 218/97, inoltre, non opera con riferimento alle adesioni e alle acquiescenze già perfezionate al 22 ottobre 2015 (art. 15 comma 3 del DLgs. 159/2015).
Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89comma 5 del TUIR).
La riduzione, invece, ha rilevanza per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive modifiche e integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al , perché tale misura non è collegata al tasso legale.
Lato indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; delle rendite o pensioni a tempo determinato; delle rendite e delle pensioni vitalizie; dei diritti di usufrutto a vita.
Come anticipato, la nuova riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 388/2000 (Finanziaria 2001).
Infatti, con omesso o ritardato versamento di contributi, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

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