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In arrivo gli avvisi di pagamento per il contributo annuale dei revisori legali

In arrivo gli avvisi di pagamento per il contributo annuale dei revisori legali

Con un annuncio pubblicato nell’apposito sito dedicato alla Revisione legale, la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che è in corso, anche per quest’anno, l’invio di appositi avvisi per il pagamento del contributo 2016 per i revisori legali. Se l’importo è rimasto invariato e sarà dunque di 26 euro oltre alle spese postali, dal prossimo anno il bollettino non sarà più l’unico mezzo di pagamento.
Così come avvenuto anche per il contributo di prima iscrizione (si veda “Pagamento elettronico anche per l’iscrizione al Registro dei revisori” del 3 dicembre 2015), anche il contributo annuale potrà essere eseguito on line, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC (denominato “PagoPA”), tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma. Il revisore potrà accedere alla propria “Area Riservata” del Portalewww.revisionelegale.mef.gov.it, alla voce “contribuzione annuale”, nella quale è attiva la funzione “Pagamento anno in corso”. Di ogni pagamento è rilasciata ricevuta.
La comunicazione pubblicata ieri invita i revisori che non abbiano ancora provveduto, ad effettuare la procedura di accreditamento all’Area riservata e a tenere costantemente aggiornato il contenuto informativo del Registro. In particolare, si raccomanda di comunicare un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che si renderà utile nella prospettiva di una graduale riduzione delle comunicazioni cartacee, tra cui l’invio del bollettino premarcato.
Si ricorda, a tale proposito, per l’art. 16 del DM 20 giugno 2012 n. 145 gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e ne comunicano tempestivamente qualsiasi variazione. Il revisore o il legale rappresentante della società di revisione sono responsabili della veridicità dei dati. Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell’Economia e delle finanze può applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, le sanzioni previste dall’art. 24 del DLgs. 39/2010.
Il contributo, che serve per garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al MEF, è dovuto dai revisori legali e le società di revisione legale iscritti al Registro, anche se nella Sezione separata dei revisori inattivi. L’importo e le modalità di pagamento sono state definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 2 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre scorso (si veda “In Gazzetta il decreto che conferma a 26 euro il contributo dei revisori legali” del 24 novembre 2015).
Pagamento entro il 31 gennaio 2016
Il contributo, che comunque deve essere corrisposto entro il 31 gennaio 2016 e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno, può dunque essere versato dal 2016:
- attraverso il citato Nodo dei Pagamenti-SPC, con carta di credito o tramite gli altri strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma;
- negli uffici postali attraverso apposito bollettino premarcato. Il bollettino, cui è aggiunta la spesa postale di 0,85 euro, è recapitato agli indirizzi risultanti dal Registro dei revisori legali;
- solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, o di impossibilità di utilizzare il Nodo per il pagamento elettronico, gli interessati potranno effettuare il versamento di 26,85 euro (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. In questo caso, l’importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A., riportando nella causale l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale.
Poiché ciascun bollettino contiene una code-line che individua l’anno di competenza del versamento e il numero di iscrizione del revisore, viene raccomandato di non utilizzare bollettini premarcati di altri revisori o di anni diversi.
Si ricorda, infine, che in caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione. Decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, l’Ispettore generale Capo dell’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla società di revisione un termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato, sono applicabili, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del DLgs. 39/2010 i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 24 del medesimo decreto.

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