La piccola proprietà contadina estende i suoi confini
Con la legge di stabilità, il campo di applicazione dell’agevolazione viene esteso a nuove ipotesi
Con l’art. 1 commi 906 e 907 della legge di stabilità 2016, viene disposta l’applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:
- del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi, purché però, già proprietari di terreni agricoli e conviventi col soggetto “titolare” dell’agevolazione;
- di proprietari di masi chiusi di cui alla L. della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17 da loro abitualmente coltivati.
- del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi, purché però, già proprietari di terreni agricoli e conviventi col soggetto “titolare” dell’agevolazione;
- di proprietari di masi chiusi di cui alla L. della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17 da loro abitualmente coltivati.
Si ricorda che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (previste dall’art. 2 comma 4- del DL 30 dicembre 2009 n. 194, conv. L. 26 febbraio 2010 n.25) sono tuttora applicabili agli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze “qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti”, in quanto “sopravvissute” ai tagli lineari operati dall’art. 10 comma 4 del DLgs. 23/2011, per esserne state espressamente escluse.
In presenza delle condizioni agevolative individuate dalla norma citata, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli trovano applicazione:
- le imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (200 euro ciascuna);
- l’imposta catastale nella misura ordinaria dell’1%;
- e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
- le imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (200 euro ciascuna);
- l’imposta catastale nella misura ordinaria dell’1%;
- e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
In base al disposto dell’art. 2 comma 4- del DL 194/2009, le agevolazioni trovano applicazione per i trasferimenti effettuati a favore di:
- imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti, a condizione che siano iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale presso l’INPS;
- società di coltivazione diretta (art. 1 comma 5- del DLgs. 99/2004);
- aspirante IAP persona fisica o società che, pur non essendo ancora in possesso dei requisiti, abbia presentato istanza di riconoscimento della qualifica e si sia iscritto all’apposita gestione INPS.
- imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti, a condizione che siano iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale presso l’INPS;
- società di coltivazione diretta (art. 1 comma 5- del DLgs. 99/2004);
- aspirante IAP persona fisica o società che, pur non essendo ancora in possesso dei requisiti, abbia presentato istanza di riconoscimento della qualifica e si sia iscritto all’apposita gestione INPS.
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, nella ris. 17 maggio 2010 n. 36, le condizioni soggettive di accesso all’agevolazione sono imperniate sull’iscrizione alla gestione assistenziale e previdenziale presso l’INPS dei coltivatori diretti e IAP, mentre non rileva il fatto che l’acquirente si dedichi personalmente alla lavorazione del fondo (come avveniva nella vigenza della previgente agevolazione). Inoltre, non è più necessaria la certificazione dell’Ispettorato agrario provinciale.
La legge di stabilità per il 2016 interviene su tale disciplina normativa estendendo l’applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, dal punto di vista soggettivo, anche:
- ai trasferimenti di terreni a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla L. Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati;
- al coniuge o ai parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi di cui all’art. 2 comma 4- del DL 194/2009.
- ai trasferimenti di terreni a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla L. Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati;
- al coniuge o ai parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi di cui all’art. 2 comma 4- del DL 194/2009.
Lasciando momentaneamente da parte i masi chiusi, con l’art. 1 comma 907 della legge di stabilità viene, quindi, disposto che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina possano trovare applicazione anche ai trasferimenti operati a favore:
- del coniuge, purché già proprietario di terreni agricoli e convivente, dei soggetti cui ordinariamente spetta l’agevolazione (ovvero i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale);
- dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, dei soggetti cui ordinariamente spetta l’agevolazione (ovvero i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale).
- del coniuge, purché già proprietario di terreni agricoli e convivente, dei soggetti cui ordinariamente spetta l’agevolazione (ovvero i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale);
- dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, dei soggetti cui ordinariamente spetta l’agevolazione (ovvero i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale).
Pertanto, dal 1° gennaio 2016, le agevolazioni per la PPC trovano applicazione anche ai trasferimenti operati a favore:
- del coniuge dell’IAP (iscritto nella relativa gestione INPS) o del coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione INPS), purché colui che applica l’agevolazione sia già proprietario di terreni agricoli e conviva col coniuge;
- al parente in linea retta dell’IAP (iscritto nella relativa gestione INPS) o del coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione INPS), purché colui che applica l’agevolazione sia coltivatore diretto e conviva col genitore o discendente.
Se ne dovrebbe desumere che, in tal caso, non sia necessario che il coniuge o il parente in linea retta del coltivatore diretto o dell’IAP siano iscritti nella relativa gestione INPS.
- del coniuge dell’IAP (iscritto nella relativa gestione INPS) o del coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione INPS), purché colui che applica l’agevolazione sia già proprietario di terreni agricoli e conviva col coniuge;
- al parente in linea retta dell’IAP (iscritto nella relativa gestione INPS) o del coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione INPS), purché colui che applica l’agevolazione sia coltivatore diretto e conviva col genitore o discendente.
Se ne dovrebbe desumere che, in tal caso, non sia necessario che il coniuge o il parente in linea retta del coltivatore diretto o dell’IAP siano iscritti nella relativa gestione INPS.