Riduzione IMU del 50% per gli immobili in comodato
La legge di stabilità richiede però che il contratto sia registrato
Diversamente da quanto contenuto nel Ddl. di stabilità approvato al Senato il 20 novembre 2015 ove, si ricorda, era prevista l’esclusione dal pagamento dell’IMU per gli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado, il testo che ha ottenuto il via libera della Camera e oggi approda in Aula a Palazzo Madama prevede per tali immobili non l’esclusione, ma la riduzione del della base imponibile IMU.
Nello specifico, modificando il comma 3 dell’art. 13 del DL n. 201/2011, è introdotta la riduzionedel 50% dellabase imponibiledell’IMU (e di conseguenza anche la , considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
- il contratto sia registrato,
- “che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato” (testualmente la norma parla di soggetto comodante ossia, come si evince dall’art. 1804 c.c., del soggetto che concede il bene in comodato ad un altro soggetto).
- il contratto sia registrato,
- “che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato” (testualmente la norma parla di soggetto comodante ossia, come si evince dall’art. 1804 c.c., del soggetto che concede il bene in comodato ad un altro soggetto).
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ad esempio, se il padre (comodante) concede in comodato al proprio figlio (comodatario) un’abitazione sita nel Comune di Milano, il padre (soggetto passivo dell’IMU) non perde il beneficio fiscale se possiede un altro immobile da lui adibito ad abitazione principale (la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica) nello stesso Comune di Milano.
Ad esempio, se il padre (comodante) concede in comodato al proprio figlio (comodatario) un’abitazione sita nel Comune di Milano, il padre (soggetto passivo dell’IMU) non perde il beneficio fiscale se possiede un altro immobile da lui adibito ad abitazione principale (la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica) nello stesso Comune di Milano.
Conseguentemente alla modifica normativa in commento, a decorrere dal 2016 l’unica seconda casa del soggetto passivo, situata nello stesso Comune ove possiede l’abitazione principale, se concessa in comodato a figli o genitori (tali sono infatti i “parenti in linea retta entro il primo grado” ai sensi degli artt. 74ss. c.c.) gode del beneficio fiscale.
Non essendo prevista una decorrenza ad hoc per le modifiche introdotte dalla legge di stabilità di cui si è detto, la riduzione IMU per gli immobili concessi in comodato si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Attestazione dei requisiti nella dichiarazione IMU
Al fine di poter beneficiare della riduzione il soggetto passivo (si tratta del comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 comma 6 del DLgs. n. 23/2011.
Infine, viene conseguentemente eliminata la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 13 del DL n. 201/2011, che prevede che i Comuni possano assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare “concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui”.