Proroga parziale per le Certificazioni Uniche
Quelle contenenti redditi non dichiarabili nel 730 possono essere trasmesse entro il 1° agosto
Anche quest’anno le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770; le ipotesi di esclusione dalle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 si applicano però solo con riferimento alle certificazioni trasmesse nel 2015. Sono questi i principali chiarimenti in materia forniti dall’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti nell’ambito di Telefisco.
Entro il prossimo 7 marzo, infatti, i sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro) devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2016, relative al periodo d’imposta 2015, per permettere all’Agenzia stessa di acquisire i relativi dati in tempo utile per rendere disponibili, entro il successivo 15 aprile, i modelli 730/2016 precompilati.
Proprio la rilevanza di fini della precompilazione dei modelli 730 ha indotto l’Agenzia delle Entrate ad estendere anche per quest’anno quanto era stato previsto con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, poi recepito nella circolare 19 febbraio 2015 n. 6 (§ 2.9), secondo cui è possibile inviare anche successivamente al 7 marzo, senza applicazione di sanzioni, le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” ( art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” ( L. 190/2014); i compensi corrisposti alle persone fisiche che hanno adottato tali regimi agevolati, infatti, devono comunque essere certificati, anche qualora non abbiano subito ritenute alla fonte, avvalendosi dell’esonero previsto dalla legge;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25- del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25- del DPR 600/73.
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” ( art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” ( L. 190/2014); i compensi corrisposti alle persone fisiche che hanno adottato tali regimi agevolati, infatti, devono comunque essere certificati, anche qualora non abbiano subito ritenute alla fonte, avvalendosi dell’esonero previsto dalla legge;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25- del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25- del DPR 600/73.
Devono essere trasmesse all’Agenzia entro l’ordinaria scadenza del 7 marzo, invece, le Certificazioni Uniche 2016 riguardanti, ad esempio:
- redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
- utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
- utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Tali redditi, infatti, possono essere dichiarati con il modello , qualora il percipiente possieda anche redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Certificazioni Uniche 2016 che possono beneficiare della proroga deve avvenire entro il termine di presentazione del modello 770/2016 Semplificato, attualmente stabilito al 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio cade di domenica).
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Certificazioni Uniche 2016 che possono beneficiare della proroga deve avvenire entro il termine di presentazione del modello 770/2016 Semplificato, attualmente stabilito al 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio cade di domenica).
Si ricorda che, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, quest’anno il modello 770 Semplificato è composto solo più dai prospetti riepilogativi (ST, SV, SX e SY) e non contiene più i dati di dettaglio delle singole Certificazioni Uniche, che devono essere trasmesse autonomamente all’Agenzia delle Entrate; non è quindi possibile scegliere se trasmettere le Certificazioni o inserirle nel 770.
Esclusione delle sanzioni solo per gli invii effettuati nel 2015
Sul fronte sanzionatorio, la legge di stabilità 2016 ha aggiunto il nuovo comma 5- all’art. 3 del DLgs. 175/2014, stabilendo che per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle previste sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che tale disposizione si applica nel primo anno in cui è richiesta la trasmissione dei dati e, pertanto, non opera per la trasmissione delle Certificazioni Uniche da effettuare nel e relative al 2015, in quanto per le certificazioni il primo anno di trasmissione previsto è stato il 2015, per le certificazioni relative al 2014.
Viene inoltre confermato che la non punibilità non opera in caso di omessa trasmissione.
Viene inoltre confermato che la non punibilità non opera in caso di omessa trasmissione.