Si estende anche il credito di imposta per il riacquisto della prima casa
Spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui egli proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita nel «vecchio» immobile
La legge di stabilità per il 2016 ha modificato la disciplina dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, attribuendo al contribuente che voglia “sostituire” la prima casa, un termine di un anno, dal momento del “nuovo” acquisto agevolato, per “liberarsi” della “vecchia” prima casa, acquistata a suo tempo con l’agevolazione (si veda “Nuovo acquisto agevolato anche se non si è ancora venduta la vecchia prima casa” del 18 novembre 2015).
In breve, dal 1° gennaio 2016, la titolarità di un altro immobile già acquistato col beneficio non preclude più il nuovo acquisto agevolato, purché l’abitazione pre-posseduta venga alienata entro un anno.
Infatti, con l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 55 della L. 208/2015, è stato inserito nella Nota II- all’art. 1 della Tariffa, il nuovo comma 4-, che consente l’accesso all’agevolazione prima casa anche a chi sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un’altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che il titolare se ne liberi entro un anno dal nuovo acquisto. Ove l’immobile precedentemente acquistato con beneficio non venga alienato entro un anno, si verifica la decadenza dall’agevolazione goduta in relazione al secondo acquisto.
Infatti, con l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 55 della L. 208/2015, è stato inserito nella Nota II- all’art. 1 della Tariffa, il nuovo comma 4-, che consente l’accesso all’agevolazione prima casa anche a chi sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un’altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che il titolare se ne liberi entro un anno dal nuovo acquisto. Ove l’immobile precedentemente acquistato con beneficio non venga alienato entro un anno, si verifica la decadenza dall’agevolazione goduta in relazione al secondo acquisto.
Su questa novità normativa si sono soffermati alcuni interventi dell’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016.
Uno di questi conferma ciò che già poteva desumersi dal testo della norma, ovvero che la novità trova applicazione anche in campo IVA.
Infatti, l’intera disciplina della Nota II- è richiamata dal n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, di modo che, poiché la novità normativa è stata inserita modificando la Nota II-, essa riverbera i propri effetti anche in campo IVA. Pertanto, la titolarità di diritti reali su un altro immobile abitativo acquistato con l’agevolazione “prima casa”, su tutto il territorio nazionale, non osta neppure all’applicazione dell’IVA con l’aliquota agevolata del 4%, purché la titolarità contestuale delle due “prime case” non si protragga per più di un anno.
Uno di questi conferma ciò che già poteva desumersi dal testo della norma, ovvero che la novità trova applicazione anche in campo IVA.
Infatti, l’intera disciplina della Nota II- è richiamata dal n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, di modo che, poiché la novità normativa è stata inserita modificando la Nota II-, essa riverbera i propri effetti anche in campo IVA. Pertanto, la titolarità di diritti reali su un altro immobile abitativo acquistato con l’agevolazione “prima casa”, su tutto il territorio nazionale, non osta neppure all’applicazione dell’IVA con l’aliquota agevolata del 4%, purché la titolarità contestuale delle due “prime case” non si protragga per più di un anno.
Viene poi precisato che la novità relativa all’agevolazione “prima casa” trova applicazione anche in ipotesi di acquisto a titolo gratuito.
Si ricorda, infatti, che l’art. 69 commi 3 e 4 della L. 342/2000 consente l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro, mentre le imposte sulle successioni e donazioni sono dovute in misura ordinaria) in caso di acquisto a titolo gratuito (mortis causa o inter vivos) della “prima casa”, in presenza delle condizioni individuate dalla Nota II- all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Anche in tal caso, quindi, l’espresso rinvio alla Nota II- consente l’estensione della novità anche a questa fattispecie, ovvero agli acquisti gratuiti.
Si ricorda, infatti, che l’art. 69 commi 3 e 4 della L. 342/2000 consente l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro, mentre le imposte sulle successioni e donazioni sono dovute in misura ordinaria) in caso di acquisto a titolo gratuito (mortis causa o inter vivos) della “prima casa”, in presenza delle condizioni individuate dalla Nota II- all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Anche in tal caso, quindi, l’espresso rinvio alla Nota II- consente l’estensione della novità anche a questa fattispecie, ovvero agli acquisti gratuiti.
Meno scontato è invece, il chiarimento in materia di credito di imposta per il riacquisto della “prima casa”.
Infatti, la legge di stabilità 2016 si è limitata a modificare la Nota II- all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ma non ha modificato l’art. 7 della L. 448/1998, che disciplina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
Infatti, la legge di stabilità 2016 si è limitata a modificare la Nota II- all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ma non ha modificato l’art. 7 della L. 448/1998, che disciplina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
Tale “carenza” induceva a pensare che il credito di imposta (diversamente dall’agevolazione “prima casa”, dal 1° gennaio 2016) continuasse ad applicarsi limitatamente all’ipotesi in cui la “vecchia” prima casa venisse alienata prima dell’acquisto della “nuova” prima casa (e purché questa venisse acquistata entro un anno dall’alienazione).
In effetti, il credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” è disciplina autonoma e separata dall’agevolazione “prima casa”, sebbene il meccanismo di applicazione del credito sia indissolubilmente legato all’applicazione dell’agevolazione “prima casa”. In particolare, l’art. 7 della L. 448/98 prevede l’attribuzione di un credito di imposta ai contribuenti che, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, acquistino un’altra casa di abitazione, purché anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni agevolative di “prima casa”.
Privilegiata la coerenza del sistema
Con un’intepretazione adeguatrice, volta a privilegiare la coerenza del sistema, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta per il riacquisto della “prima casa”, di cui all’art. 7 della L. 448/98, spetta al contribuente ora anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita del “vecchio” immobile. Solo questa interpretazione della norma, infatti, consente di rispettare la ratio della novella apportata con la legge di stabilità 2016, consistente nella volontà di agevolare la sostituzione della “prima casa” introducendo maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto.