Ultimi giorni per la consegna al contribuente della Certificazione Unica
Le Certificazioni relative al 2015 già rilasciate con il vecchio modello devono essere sostituite
Entro lunedì 29 febbraio, poiché il giorno 28 cade di domenica, i sostituti d’imposta devono rilasciare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2016, relative alle somme corrisposte nel 2015.
Il sostituto d’imposta deve quindi compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2016, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate, e rilasciarlo in duplice copia al contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo o pensionato).
Il sostituto d’imposta deve quindi compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2016, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate, e rilasciarlo in duplice copia al contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo o pensionato).
Il modello “sintetico” è costituito dalla:
- parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del sostituito;
- parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra dati fiscali, dati previdenziali e assistenziali, dati assicurativi INAIL e annotazioni;
- parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- scheda per la scelta della destinazione del 2-5-8 per mille dell’IRPEF, che può essere utilizzata dal contribuente qualora sia esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2015 (modello 730/2016 o UNICO 2016 PF).
- parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del sostituito;
- parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra dati fiscali, dati previdenziali e assistenziali, dati assicurativi INAIL e annotazioni;
- parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- scheda per la scelta della destinazione del 2-5-8 per mille dell’IRPEF, che può essere utilizzata dal contribuente qualora sia esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2015 (modello 730/2016 o UNICO 2016 PF).
I sostituti d’imposta, in luogo della consegna della Certificazione in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti e sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Viene quindi esclusa tale possibilità, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto d’imposta sia tenuto a rilasciare la Certificazione Unica:
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- oppure agli eredi del lavoratore deceduto.
Viene quindi esclusa tale possibilità, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto d’imposta sia tenuto a rilasciare la Certificazione Unica:
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- oppure agli eredi del lavoratore deceduto.
Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2015, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2016, ad esempio la Certificazione Unica 2015 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:
- la nuova Certificazione Unica 2016, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 29 febbraio.
- la nuova Certificazione Unica 2016, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 29 febbraio.
Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una nuova Certificazione Unica 2016 dopo il termine di trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia stessa, dovrà:
- verificare i dati forniti dall’ultima Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.
- verificare i dati forniti dall’ultima Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.
Manca uno specifico regime sanzionatorio
A differenza di quanto previsto in relazione all’obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, la disciplina relativa alla consegna della certificazione al contribuente (precedenti commi 6- e 6-quater) prevede uno specifico regime sanzionatorio.
Nonostante ciò, nella circolare ministeriale25 gennaio 1999 n. 23 (cap. III, § 4.2) si sostiene che, in caso di mancata o tardiva consegna della certificazione al sostituito, o di consegna con dati incompleti e/o non veritieri, opera la sanzione di cui all’art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 471/97, che prevede una pena da 250 a 2.000 euro (a seguito della modifica operata dal DLgs. 158/2015, rispetto alla precedente misura da 258 a 2.065 euro) per l’“omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
L’obbligo di consegna della certificazione dal sostituto al sostituito è però espressione di una comunicazione prescritta dalla legge, e sanzionare la menzionata condotta significa violare la tassatività delle sanzioni, in ragione della quale le fattispecie non possono essere oggetto di interpretazione analogica.
Dal momento che il legislatore ha espressamente parlato di “comunicazioni”, non vi può essere alcuna estensione alle “certificazioni”, che, per quanto interessa ai nostri fini, sono consegnate al sostituito e non all’Amministrazione finanziaria.
Dal momento che il legislatore ha espressamente parlato di “comunicazioni”, non vi può essere alcuna estensione alle “certificazioni”, che, per quanto interessa ai nostri fini, sono consegnate al sostituito e non all’Amministrazione finanziaria.
In ogni caso, qualora la certificazione venga rilasciata successivamente al 29 febbraio, ma il ritardo non pregiudichi gli obblighi dichiarativi del sostituito, ciò non ostacola l’attività di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo; si tratterebbe quindi di una condotta non sanzionabile ai sensi dell’art. 6 comma 5- del DLgs. 472/97.