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Le somme dovute per la dichiarazione di successione trovano i codici tributo

Le somme dovute per la dichiarazione di successione trovano i codici tributo

L’Agenzia vara anche la causale INPS da utilizzare in caso di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute

In vista del prossimo 1° aprile, giorno a partire dal quale sarà possibile pagare tramite modello F24 le somme dovute per la dichiarazione di successione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 16 di ieri, i codici tributo che saranno operativi a partire da tale data.
Si ricorda, infatti, che con provvedimento  n. 40892 del 17 marzo, l’Amministrazione finanziaria ha esteso le modalità di versamento previste dall’art. 17 del DLgs. 241/97 alle somme dovute per la dichiarazione di successione. Dal prossimo venerdì dunque si potranno versare con F24 le imposte sulle successioni, ipotecaria, catastale e di bollo, le tasse ipotecarie, l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, oltre ai relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (si veda “Dal 1° aprile in F24 le somme dovute per la dichiarazione di successione” del 18 marzo 2016). Il provvedimento è stato emanato in attuazione delll’art. 2 del DM 8 novembre 2011.
Si ricorda infine che sino al 31 dicembre 2016 tutti i contribuenti potranno usare l’F23 in alternativa all’F24, mentre dal 1° gennaio 2017 i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante quest’ultimo modello.
La ris. n. 16/2016 dunque istituisce i codici tributo per versare le somme dovute:
- in sede di presentazione della dichiarazione di successione (codici da “1530” a “1537”, anche per sanzione e interessi da ravvedimento);
- a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici (codici da “A140” ad “A152”);
- a seguito di definizione per acquiescenza art. 15 del DLgs. n. 218/1997 o per il pagamento spontaneo delle somme richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici (codici da “A153” ad “A164”);
- a seguito di definizione delle sole sanzioni art. 17 del DLgs. 472/1997 richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici (codici da “A165” ad “A168”);
- a seguito di accertamento con adesione - DLgs. 218/1997 su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici (codici da “A169” ad “A180”);
- a seguito di conciliazione giudiziale artt. 48, 48- e 48- del DLgs. 546/1992 su avvisi di accertamento o di liquidazione (codici da “A181” ad “A192”).
La risoluzione fornisce anche le modalità di compilazione.
Per quanto riguarda il caso della presentazione della dichiarazione di successione, il modello F24 si predispone per ogni singola dichiarazione. Nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” istituito dalla stessa ris. n. 16/2016. Tale codice identificativo è da riportare nel campo “codice identificativo”. I codici tributo sono invece esposti nella sezione “Erario”.
La sanzione per omesso versamento va versata con causale "SAMM"
Con la risoluzione n. 17, sempre di ieri, invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale INPS – su richiesta dello stesso Istituto di previdenza – per la riscossione, anche in questo caso tramite modello F24, delle sanzioni amministrative art. 2 comma 1- del DL 463/1983 riguardo al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Dunque, per consentire il versamento di tali somme, dovrà essere utilizzata la causale “SAMM” denominata “Sanzioni amministrative - articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, tale causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione debitoria del contribuente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, è indicato il codice fiscale del contribuente;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” , il mese e l’anno di riscossione del contributo come da diffida notificata al contribuente, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

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