Ravvedimento difficoltoso per la tassa sui libri sociali
Se l’omissione non concerne i versamenti, niente riduzione al quindicesimo né dimezzamento per i ritardi massimi di 90 giorni
Lo scorso 16 marzo è scaduto il termine entro cui le società di capitali (spa, sapa, srl con l’eccezione delle società cooperative e mutue assicuratrici) dovevano versare la tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri, ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al DPR641/72 (si veda “Tassa forfetaria annuale per libri sociali, termine ultimo il 16 marzo” del 10 marzo 2016).
Detta tassa è dovuta nella misura pari a 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro o nella misura pari a 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
Detta tassa è dovuta nella misura pari a 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro o nella misura pari a 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
Trattandosi di violazioni tributarie, non è in discussione il ravvedimento operoso, ma sorgono problematiche relative all’inquadramento giuridico della violazione, circostanza che ha riflessi anche sul ravvedimento stesso.
Sul versante normativo, l’omesso pagamento della tassa di concessione governativa causa una sanzione dal 100% al 200% dell’importo.
Sul versante normativo, l’omesso pagamento della tassa di concessione governativa causa una sanzione dal 100% al 200% dell’importo.
Però, da più parti si sostiene che la nostra fattispecie sarebbe inquadrabile nell’ambito di un normale tardivo versamento, sanzionabile nella misura del 30% ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97.
Quest’ultima interpretazione prende le mosse dal fatto che, nel caso del tardivo versamento della tassa annuale, la norma di riferimento non sarebbe il richiamato art. 9 (che riguarda lo svolgimento delle attività previste dal DPR 641/72 senza il previo assolvimento dell’imposta), ma l’art. 13 del DLgs. 471/97.
Quest’ultima interpretazione prende le mosse dal fatto che, nel caso del tardivo versamento della tassa annuale, la norma di riferimento non sarebbe il richiamato art. 9 (che riguarda lo svolgimento delle attività previste dal DPR 641/72 senza il previo assolvimento dell’imposta), ma l’art. 13 del DLgs. 471/97.
A logica, nel caso che ci occupa la situazione è ben diversa dal soggetto che, ad esempio, va a pesca senza aver pagato la tassa di concessione governativa, siccome non si sta esercitando alcuna attività, salvo per “attività” si voglia intendere l’utilizzo dei libri sociali.
Si tratta però di una questione interpretativa, la cui incertezza deriva dal fatto che, a differenza del sistema antecedente al DLgs. 473/97, ora l’art. 9 del DPR 641/72 non disciplina più il mancato pagamento della tassa annuale, ma solo quello della tassa di concessione in generale.
Si tratta però di una questione interpretativa, la cui incertezza deriva dal fatto che, a differenza del sistema antecedente al DLgs. 473/97, ora l’art. 9 del DPR 641/72 non disciplina più il mancato pagamento della tassa annuale, ma solo quello della tassa di concessione in generale.
Da inquadrare la natura giuridica della violazione
Premesso ciò, se si ritiene che la violazione non sia un omesso versamento ma l’esercizio di un’attività in maniera fiscalmente illecita, sul versante sostanziale la sanzione, per il ravvedimento, ha sempre come base di computo il 100%.
Inoltre, non potrebbe operare né la riduzione al quindicesimo per giorno di ritardo né il dimezzamento della sanzione del 30% (che diventerebbe del 15%) per i ritardi massimi di 90 giorni.
Poi, sul versante del ravvedimento sarebbe inapplicabile la lettera a), circoscritta alle violazioni sui versamenti.
Poi, sul versante del ravvedimento sarebbe inapplicabile la lettera a), circoscritta alle violazioni sui versamenti.
Quando si esegue il ravvedimento, in totale spregio al principio di semplificazione degli adempimenti tributari, bisogna sdoppiare i versamenti.
Occorre infatti pagare, con modello F24, l’imposta cumulativamente con gli interessi legali usando il codice tributo “7085”. Per le sanzioni, di contro, c’è il modello F23, con codice “678T” (nel modello, è necessario inserire la causale “SZ” e il codice identificativo della competente Direzione provinciale).
Occorre infatti pagare, con modello F24, l’imposta cumulativamente con gli interessi legali usando il codice tributo “7085”. Per le sanzioni, di contro, c’è il modello F23, con codice “678T” (nel modello, è necessario inserire la causale “SZ” e il codice identificativo della competente Direzione provinciale).