Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Al via il reverse charge per tablet e laptop

Al via il reverse charge per tablet e laptop

Disapplicate invece le misure di inversione contabile per componenti e accessori di telefoni cellulari

Dal prossimo lunedì 2 maggio, per le cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco l’IVA si applica con il meccanismo del reverse charge.
La speciale misura è prevista dall’art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72, come modificato dal DLgs. 24/2016 (entrato in vigore il 3 marzo 2016 ma efficace, appunto, a decorrere dal 2 maggio) e regola le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
L’efficacia “limitata” a livello temporale della disciplina discende dal disposto dell’art. 199- della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, come recepito dall’art. 17 comma 8 del DPR 633/72 (anch’esso modificato dal DLgs. 24/2016).
Alla luce delle nuove regole, a decorrere dalle cessioni di tablet, laptop e console effettuate dal 2 maggio 2016, il debitore d’imposta risulterà essere il cessionario, se soggetto passivo.
Per applicare la nuova norma, risulterà decisivo individuare il momento di effettuazione dell’operazione, come determinato ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 4 del DPR 633/72. Quindi, per le cessioni dei beni in questione, l’IVA si applica con il meccanismo del reverse charge se, anteriormente al 2 maggio 2016:
- non è avvenuta la consegna o spedizione del bene;
- né è stata emessa fattura;
- né è intervenuto il pagamento del prezzo.
A questo riguardo, si ricorda che, come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/2012 in merito al regime di IVA per cassa, per i pagamenti non effettuati per contanti il cedente dovrà fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).
Le nuove disposizioni in materia di reverse charge non sono condizionate da restrizioni né di carattere oggettivo né soggettivo.
Per cui, sotto il profilo oggettivo, si applicano ai tablet PC e ai laptop, riconducibili al codice 8471.30 della Nomenclatura combinata (codice 8471.30), nonché alle console da gioco, classificate nella Nomenclatura combinata con il codice 9504.50.
Non rileva, tra l’altro, la condizione che il bene sia usato piuttosto che nuovo (salvo l’adozione del regime del margine).
Sotto il profilo soggettivo, non vi sono limitazioni che non siano dettate dallo status di soggetto passivo d’imposta del cessionario.
La norma si applica prescindendo dallo stadio di commercializzazione del bene, diversamente da quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate per le cessioni di telefoni cellulari (cessioni per le quali, si ricorda, è previsto il reverse charge art. 17 comma 6 lett. b) del DPR 633/72).
Per i telefoni cellulari, la circolare Agenzia delle Entrate n. 59/2010 aveva “limitato” il campo di applicazione del reverse charge alle sole cessioni “effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”.
Condizione che non dovrebbe essere riproposta anche per tablet, laptop e console da gioco, stante la recente emanazione della norma di legge (“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”).
Opportuni chiarimenti sui “punti aperti” per le cessioni di telefoni cellulari
Sarebbe, comunque, opportuna una presa di posizione dell’Agenzia, per fugare eventuali dubbi al riguardo. Il che potrebbe rappresentare l’occasione per chiarire anche altri “punti aperti” relativi alle cessioni di telefoni cellulari, tra cui, ad esempio, l’esatta nozione di “apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative” (vi rientrano anche gli smartphone e i combinatori telefonici degli impianti antifurto, anch’essi dotati di SIM telefonica?).
Si ricordano, da ultimo, le altre novità introdotte dal DLgs. 24/2016, in materia di reverse charge nel settore “informatico”, per le quali, però, la decorrenza è già “scattata” il 3 marzo 2016:
- lo speciale meccanismo si applica alle sole cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (è stata abrogata la norma che faceva riferimento ai “personal computer”, disapplicata a seguito della decisione del Consiglio Ue 22 novembre 2010 n. 710);
- è stata abolita la previsione di inversione contabile per le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...