IMU
E TASI: ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2016
- Imu: soggetti tenuti al pagamento dell’imposta
- Tasi: elementi di vicinanza e differenze con l’Imu
- Calcolo di versamento dell’Imu e della Tasi
Scade il 16
giugno il termine per pagare l’acconto Imu e Tasi 2016,
da calcolare sulla base delle aliquote approvate l’anno scorso.
Occorre però considerare le novità introdotte dal 2016 (tra cui
l’esonero dell’abitazione principale anche per la Tasi) nonché
il blocco dei tributi 2016 e quindi l’impossibilità per i Comuni
di aumentare le aliquote. Per calcolare l’importo da pagare è
pertanto necessario individuare la base imponibile (valore
dell’immobile: catastale, contabile, venale), dopo aver inquadrato
la disciplina applicabile al singolo caso (considerato peraltro che
la Tasi non sempre si somma sulle medesime fattispecie Imu), anche
per capire se sono previste particolari riduzioni o esenzioni.
L’importo complessivo del 2016 va poi diviso in due al fine di
determinare l’acconto da versare, tenendo comunque presente
l’importo minimo al di sotto del quale non si effettua alcun
versamento e la regola dell’arrotondamento matematico per ciascun
rigo del Modello F24.
1.
Imu: chi deve pagare e su cosa si paga l’imposta
I presupposti che
fanno sorgere l’obbligo di pagare l’Imu vengono sostanzialmente
ripresi dalla normativa Ici e sono i seguenti:
- a) proprietà piena di beni immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) siti in Italia e destinati a qualsiasi utilizzo;
- b) titolarità di diritti reali su tali beni, ossia abitazione, usufrutto, uso, enfiteusi e diritto di superficie;
- c) conduzione di immobili in locazione finanziaria (leasing); titolarità di immobili acquisita in regime di locazione finanziaria;
- d) concessione immobili demaniali (ad esempio stabilimenti balneari).
Soggetti passivi
sono quindi i proprietari degli immobili, i
titolari dei diritti reali di godimento, i
locatari finanziari e i concessionari dei beni del
demanio.
A tali categorie di
soggetti si aggiunge l’assegnatario della casa coniugale,
che diventa titolare del diritto di abitazione (solo ai fini Imu),
nuova fattispecie di soggettività passiva introdotta dalla L.
44/2012. La legge di Stabilità 2014 ha poi previsto l’esonero
dall’Imu per la casa coniugale assegnata al coniuge, ma resta il
dubbio applicativo in caso di possesso di terzi (si pensi
all’immobile di proprietà del suocero concesso in comodato).
Dopo aver
individuato i soggetti tenuti al pagamento dell’Imu, occorre
definire il perimetro dell’imposizione cioè su quali fattispecie
va applicata l’imposta. L’Imu ha per presupposto il possesso
degli «immobili», concetto nel quale rientrano i «fabbricati», le
«aree fabbricabili» e i «terreni agricoli» secondo le definizioni
di cui all’art. 2, D.Lgs. 504/1992.
Nell’ambito dei
fabbricati viene poi solitamente effettuata un’ulteriore
distinzione tra «abitazione principale» e «altri fabbricati»
(seconde case, immobili sfitti, negozi, imprese, ecc.), per rimarcare
la differenza di regime tra le fattispecie sostanzialmente esenti e
quelle effettivamente soggette all’imposta.
Sono esenti
dall'Imu le abitazioni principali delle categorie
catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, esonero che da quest’anno
si estende anche alla Tasi. Continuano invece a pagare l’imposta le
abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), applicando l’aliquota
stabilita dall’ente e la detrazione fissa di 200 euro.
Per abitazione
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Sono esenti dall’Imu
anche le pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo.
Oltre
all’abitazione principale, l’Imu non si applica anche nei
seguenti casi:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dal 2016 l’esonero è stato esteso alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (co. 15, L. 208/2015);
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (social housing) come definiti dal D.M. 22.4.2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Oltre alle
fattispecie di assimilazione sopra descritte, che operano
automaticamente, i comuni hanno la facoltà di assimilare le
abitazioni di anziani o disabili lungodegenti, non locate; è
invece venuta meno, dal 2016, la possibilità di assimilare le
abitazioni concesse in comodato a parenti di 1° grado (genitori e
figli) che si è trasformata in riduzione della base imponibile (si
veda più avanti).
L’art. 9-bis,
L. 80/2014 prevede dal 2015 l’equiparazione all’abitazione
principale dell’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).
L’esonero è tuttavia limitato ai residenti all’estero «già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza» e non scatta in caso
di locazione o concessione in comodato, situazione piuttosto diffusa
in cui il soggetto Aire dà in uso a parenti l’unità in proprietà,
anche per evitarne il degrado. In ordine all’applicazione di questa
fattispecie di esonero si rinvia alla risoluzione Mef del 26.6.2015
n. 6/DF e del 5.11.2015 n. 10/DF, nonché alle indicazioni fornite
dall’Ifel con nota del 15.7.2015 e con il dossier bilancio 2015 del
20.10.2015.
I fabbricati
costituiscono l’oggetto prevalente d’imposizione e sono suddivisi
in categorie catastali, in funzione della tipologia, delle
caratteristiche intrinseche e della redditività. Secondo la
classificazione attuale i fabbricati sono suddivisi in:
- immobili a destinazione ordinaria (categorie A, B e C): abitazioni, alloggi collettivi e a destinazione commerciale;
- fabbricati a destinazione speciale (categoria D): attività industriali, alberghi, ospedali, istituti di credito, teatri, ecc.;
- fabbricati a destinazione particolare (categoria E): stazioni, distributori di carburanti, ecc.
La diversa
destinazione e categoria catastale si riflettono sull’applicazione
e sul calcolo dell’Imu, da effettuarsi considerando i coefficienti
moltiplicatori stabiliti dalla normativa. Non solo. I fabbricati
di categoria «D» pagano l’imposta con aliquota standard non
inferiore allo 0,76%, il cui gettito è riservato allo Stato, mentre
i comuni possono solo aumentare (non ridurre) sino a 0,3% l’aliquota
per tali immobili: al fine di alleggerire il carico fiscale delle
imprese è stata poi introdotta, per gli immobili strumentali,
la deducibilità parziale dell’Imu (20% dal 2014) dal
reddito d’impresa. I fabbricati di categoria «E» sono
invece esenti dall’imposta per espressa previsione
normativa.
Occorre inoltre
considerare i seguenti casi di imponibilità ridotta o di esonero
dall’imposta:
- base imponibile con riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale (UTC) con perizia a carico del proprietario oppure tramite dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000; viene inoltre reintrodotta la facoltà per i comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato;
- base imponibile con riduzione del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, individuati dall’art. 10, D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- base imponibile con riduzione del 50% per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo viene esteso detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). Si tratta di una nuova fattispecie agevolativa, introdotta dal co. 10, L. 208/2015, sulla quale sono sorti diversi dubbi applicativi oggetto di chiarimenti da parte del Mef (risposte a Telefisco 2016, risoluzione n. 1/DF del 17.2.2016, nota prot. 8876 del 8.4.2016);
- imposta ridotta del 25% (si paga quindi il 75%) per gli immobili locati con contratti a canone concordato, nuova fattispecie agevolativa introdotta dai co. 53 e 54, L. 208/2015 che rinviano genericamente alla L. 431/1998, quindi tutti gli immobili locati a canone concordato pagano l’Imu e la Tasi al 75%, anche se non ubicati in Comuni ad alta densità abitativa; la riduzione del 25% si applica sull’imposta calcolata considerando l’aliquota deliberata dal Comune per i canoni concordati oppure, in assenza di aliquota specifica, quella che il Comune ha stabilito per gli immobili locati o, se manca anche questa, l’aliquota «ordinaria» prevista dal Comune per i casi residuali;
- detrazione di 200 euro per le case popolari (Iacp o altri enti di edilizia residenziale pubblica: Ater, Aler, ecc.);
- esenzione per i fabbricati «merce», cioè costruiti e destinati alla vendita;
- esenzione per i fabbricati rurali strumentali, cioè per quelli che risultano accatastati in D/10 e per quelli di diversa categoria catastale con specifica «annotazione»;
- esenzione per i fabbricati di enti pubblici adibiti ad attività istituzionale e per le altre fattispecie previste dall’art. 7, D.Lgs. 504/1992 (fabbricati per uso culturale, religioso, della Santa Sede, di Stati esteri, per scopi non commerciali, ecc.)
Dopo i fabbricati,
la seconda categoria di fattispecie imponibile ai fini Imu è
costituita dall’area edificabile cioè dell’«area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti generali o
attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità
di espropriazione per pubblica utilità» (art. 2, D.Lgs. 504/1992).
È stato successivamente chiarito che è sufficiente la mera adozione
da parte del Comune dello strumento urbanistico generale, a
prescindere dall’adozione degli strumenti attuativi. Semmai la
questione si pone in ordine alla determinazione del valore venale
in comune commercio, che costituisce il parametro di riferimento per
il calcolo dell’imposta, diversamente dai fabbricati che invece
considerano la rendita catastale. Riveste pertanto particolare
importanza la determinazione periodica dei valori delle aree
fabbricabili, che i comuni possono approvare con apposita delibera
anche al fine di inibire all’ente l’attività di accertamento nei
confronti dei contribuenti che si attengono a tali valori.
Per finzione
giuridica non sono considerati fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, sui
quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,
silvicoltura, funghicoltura, allevamento animali.
Un’altra finzione
giuridica opera dal punto di vista impositivo durante la fase di
trasformazione dell’area (costruzione, demolizione,
restauro, ristrutturazione, ecc.), che resta «fabbricabile» e
quindi non si computa il valore del fabbricato in corso d’opera. Il
manufatto diventa «fabbricato» solo a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione (ovvero dalla data in cui è utilizzato, se
antecedente).
La terza categoria
di fattispecie imponibile ai fini Imu è costituita dai terreni
agricoli. La disciplina è nuovamente cambiata nel 2016 e prevede
ora l’esonero dei terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle isole minori, già contemplati nell’art. 1, co. 1, lett. a-bis), D.L. 4/2015; al riguardo occorre considerare l’integrazione prevista dal co. 238 della stessa legge di Stabilità 2016 (Isola del lago d’Iseo);
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, già esenti in virtù dell’art. 1, co. 4, D.L. 4/2015.
Viene inoltre
ripristinato il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993 per
i terreni montani ed eliminate le disposizioni che riservano ai CD e
agli Iap un particolare trattamento di favore nella determinazione
dell’Imu, vale a dire il moltiplicatore ridotto (75) e la
cosiddetta franchigia (riduzioni a scaglioni).
In sostanza, a
partire dal 2016, tutti i terreni posseduti e condotti da Iap
e CD sono esenti, indipendentemente dalla loro
ubicazione. Gli altri soggetti continuano invece a pagare l’Imu,
utilizzando il coefficiente 135, ad eccezione dei terreni montani
(indicati nella circolare 9/93) o ubicati nelle isole minori ovvero a
proprietà collettiva.
2.
Tasi: elementi di vicinanza e differenze con l’Imu
Prima di effettuare
il calcolo dell’acconto Tasi occorre esaminare le delibere
pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze (l’unico canale
ufficiale), considerando comunque le novità introdotte dalla legge
di Stabilità 2016. In primo luogo, è necessario verificare se il
Comune ha approvato un’apposita delibera «confermativa» per
mantenere la maggiorazione dello 0,8 per mille, ove già
adottata nel 2015.
Inoltre, nel caso di
fabbricati «merce», occorre considerare che dal 2016
l’aliquota massima è del 2,5 per mille, per cui, se il Comune ha
stabilito nel 2015 un'aliquota superiore, questa deve intendersi
automaticamente ridotta alla misura massima consentita dalla legge
(cioè al 2,5 per mille), indipendentemente dal fatto che il Comune
provveda a modificare a ribasso, nel 2016, l’aliquota deliberata
per l’anno prima. Infine, l'esonero dell'abitazione principale,
anche per gli inquilini, rende inapplicabile nel 2016 l’aliquota
prevista dalla delibera del 2015.
Occorre quindi
prestare la massima attenzione alle novità del 2016, perché l’esame
delle delibere potrebbe non essere sufficiente per capire se di dovrà
pagare e poi con quale aliquota effettuare il calcolo dell’importo
dovuto. Sarebbe quindi opportuno leggere le istruzioni che i Comuni
solitamente inseriscono nei propri siti internet.
Solo dopo aver
accertato di dover pagare il tributo è possibile passare alla
successiva fase di calcolo, che potrebbe risultare complessa per via
di molteplici variabili (aliquote selettive, riduzioni, detrazioni) e
diversi dubbi interpretativi, considerato peraltro che la Tasi non
sempre si somma sulle medesime fattispecie Imu.
L’Imu e la
Tasi sono due tributi con diversi elementi di vicinanza:
stessa base imponibile (rendita catastale per i fabbricati, valore
venale per le aree edificabili), stessa definizione di abitazione
principale e aree edificabili, stessi termini per il versamento di
acconto e saldo (16 giugno e 16 dicembre) e medesimo canale di
versamento (F24).
Non mancano però le
differenze, non solo dal punto di vista applicativo (in
particolare la Tasi viene ripartita tra possessore e occupante), ma
anche con riferimento alle riduzioni ed esenzioni non sempre
coincidenti.
Fino all’anno
scorso le abitazioni principali e fattispecie assimilate erano
esonerate dall’Imu (tranne quelle di lusso) ma pagavano la Tasi,
mentre dal 2016 l’esonero vale per entrambi i tributi.
Anche il comparto
agricolo è trattato diversamente: i terreni non sono imponibili
ai fini Tasi, mentre pagano l’Imu (con coefficiente 135) i soggetti
che non rientrano nella categoria Iap o CD, ad eccezione dei
terreni montani (indicati nella circolare 9/93) o ubicati nelle isole
minori ovvero a proprietà collettiva; i fabbricati rurali
strumentali sono esenti dall’Imu, ma pagano la Tasi seppure in
misura ridotta con aliquota massima dell’1 per mille.
Inoltre i fabbricati
«merce» sono esenti dall’Imu, mentre pagano la Tasi con
aliquota agevolata al massimo del 2,5 per mille (co. 14, L.
208/2015).
Le fattispecie di
esonero derivanti dalla disciplina Ici (immobili pubblici, fabbricati
ad uso culturale, religioso, immobili degli enti non commerciali,
ecc.) sono invece sostanzialmente identiche, ad eccezione dei rifugi
alpini non custoditi e dei bivacchi (esenti dalla Tasi ma non
dall’Imu).
Nel complesso il
perimetro di esonero dalla Tasi appare più ampio poiché i comuni
possono aver azzerato l’aliquota per l’abitazione principale o
per gli altri fabbricati e hanno la facoltà (non prevista per l’Imu)
di introdurre riduzioni ed esenzioni per abitazioni con unico
occupante, ad uso stagionale, e per i fabbricati rurali ad uso
abitativo.
3.
Calcolo e il versamento dell’Imu e della Tasi
Dopo aver verificato
la disciplina applicabile alle singole fattispecie (non sempre
sovrapponibili tra Imu e Tasi, anzi con diverse variabili), la
procedura di calcolo e di versamento è invece sostanzialmente
identica.
Si parte
dall’individuazione della base imponibile, costituita dal valore
degli immobili (calcolato a seconda della diversa tipologia), che
per i fabbricati accatastati si determina prendendo la rendita
catastale rivalutata del 5% (rendita x 1,05), mentre per i terreni
agricoli (imponibili solo ai fini Imu, ad eccezione delle fattispecie
esenti) si prende il reddito dominicale rivalutato del 25% (reddito x
1,25).
A questo punto
entrano in gioco i nuovi moltiplicatori, distinti per
categoria catastale, che sono mediamente aumentati del 60% rispetto a
quelli fissati dalla disciplina Ici.
Ottenuto il valore
degli immobili va quindi effettuato il calcolo dell’imposta
applicando le aliquote relative allo scorso anno, consultabili sul
sito del Dipartimento delle Finanze (l’unico canale ufficiale).
L’importo complessivo del 2016 va poi diviso in due al fine di
determinare l’acconto da versare entro il 16 giugno 2016,
operazione che naturalmente va effettuata per singolo tributo (Imu e
Tasi).
Si evidenzia che in
caso di comproprietà l’imposta va versata da ciascun
contitolare in base alle quote di possesso, ma molti enti consentono
di effettuare il versamento cumulativo da parte di uno di essi.
Nel caso invece di
possesso iniziato o cessato in corso d’anno l’imposta va
calcolata in base al periodo di possesso, conteggiando per intero il
mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindi giorni
(regola dei 15 giorni equivalenti ad un mese: art. 9, co. 2, D.Lgs.
23/2011). Ad esempio, in caso di acquisto di immobile con rogito
effettuato il 1° aprile 2016, l’imposta sarà calcolata per i mesi
che vanno da aprile a dicembre (9/12) e versare l’acconto nella
misura del 50% dell’importo ottenuto.
Occorre inoltre
considerare l’importo minimo esigibile, al di sotto del
quale non si effettua alcun versamento: il minimo è pari a 12 euro,
in assenza di diverso importo stabilito dal singolo Comune. La soglia
minima riguarda comunque l’importo annuale da versare e non la
singola rata, che può quindi risultare di importo inferiore. In ogni
caso l’importo minimo non può essere considerato una franchigia.
Ad esempio, se l’imposta annuale è pari a 20 euro, il contribuente
non versa l’acconto di 10 euro a giugno (in quanto inferiore al
minimo di 12 euro), ma dovrà versare l’intero importo di 20 euro a
dicembre.
Va infine applicata
la regola dell’arrotondamento all’euro per difetto se la
frazione e inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo (art. 1, co. 166, L. 296/2006, Mef
circolare 3/DF/2012). L’arrotondamento deve essere effettuato per
ciascun rigo del Modello F24 e del bollettino, poiché a ciascuna
tipologia di immobile è associato un differente codice tributo (Mef
circolare 3/DF/2012).
Il canale esclusivo
di versamento dell’Imu e della Tasi è costituito dal Modello
F24 oppure dall’apposito bollettino postale
centralizzato (conto corrente unico nazionale): quest’ultimo può
essere utilizzato solo se si tratta di immobili situati nello stesso
comune.
CODICI
TRIBUTO IMU
|
DESCRIZIONE
|
CODICI TRIBUTO |
|
|
|
COMUNE |
STATO |
|
Imu -
abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e
A/9) |
3912 |
|
|
Imu –
terreni |
3914 |
|
|
Imu - aree
fabbricabili |
3916 |
|
|
Imu - altri
fabbricati |
3918 |
|
|
Imu - immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
3930 |
3925 |
CODICI
TRIBUTO TASI
|
CODICE |
CATEGORIA
IMMOBILE |
|
3958
|
Tasi
abitazione principale (dal 2016 solo cat. A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze
|
|
3959
|
Tasi
fabbricati rurali ad uso strumentale
|
|
3960
|
Tasi
aree fabbricabili
|
|
3961
|
Tasi
altri fabbricati
|