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Canone RAI dovuto una sola volta per più TV della stessa famiglia anagrafica

Canone RAI dovuto una sola volta per più TV della stessa famiglia anagrafica

Con la circolare n. 29 di ieri, 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili, nonché le regole per determinare l’importo del canone da addebitare sulle diverse fatture dell’energia elettrica.

Innanzitutto, il criterio della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza che, in base all’art. 3 del DM 94/2016, consente di individuare le utenze di energia elettrica addebitabili, è desumibile:
- direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (art. 2 comma 1 del DM 94/2016).

L’Agenzia precisa che, nell’ipotesi in cui, per un medesimo codice fiscale, la suddetta coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture (anche in seguito all’allineamento delle banche dati), il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò, in quanto il canone RAI è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi TV detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Sono poi analizzati gli effetti, in termini di addebito, della voltura e dello switch.
La voltura si sostanzia nella disattivazione della fornitura nei confronti del cliente finale uscente e nell’attivazione di una nuova fornitura nei confronti del cliente entrante; pertanto, l’addebito deve essere gestito, rispettivamente, come disattivazione di utenza e nuova attivazione di utenza. Le volture mortis causa non comportano modifiche nell’addebito del canone, salvi i casi in cui il cliente entrante non abbia già un’utenza addebitabile o in cui esistano cause di non addebito risultanti dai flussi informativi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.

Lo switch, inteso come cessazione del contratto di fornitura con un’impresa elettrica e stipula del contratto di fornitura con una nuova impresa elettrica da parte del medesimo cliente, non determina conseguenze in termini di addebito, rimanendo attiva una fornitura ricompresa tra le tipologie addebitabili.
Viene altresì chiarito che, per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture elettriche, posto che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1 comma 159 della L. 208/2015), costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016.

Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 tutte le rate scadute

L’importo da addebitare tiene conto:
- per l’anno 2016, dell’importo complessivo di 100 euro (art. 1 comma 152 della L. n. 208/2015);
- delle disposizioni sulla misura e sul pagamento del canone previste dal RDL n. 246/38 e di altre disposizioni rilevanti, anche al fine di applicare l’IVA e le tasse di concessione governativa;
- per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica residenziale, della previsione per cui il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate (queste ultime s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre);
- della presentazione della dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione di un apparecchio TV o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone (a tal fine, vale quanto stabilito dal provv. 24 marzo 2016 n. 45059, come modificato dal provv. 21 aprile 2016 n. 58258);
- dell’effettuazione del pagamento mediante addebito sulla pensione o con altre modalità, nonché dell’applicazione delle esenzioni previste dall’art. 1, comma 132 della legge n. 244/2007 e da Convenzioni internazionali.

La determinazione dell’importo da addebitare, nelle diverse casistiche, è illustrata in apposite tabelle, in funzione dei suddetti parametri e, nel caso di nuove attivazioni o disattivazioni, in funzione del mese di attivazione o di disattivazione. A titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre 2016, in caso di attivazione nel mese di gennaio 2016, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 è addebitato cumulativamente l’importo di 51,03 euro.

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