Il raddoppio dei termini resiste alla legge di stabilita' 2016
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 814/2/16 del 06 giugno scorso, smentendo peraltro altre precedenti decisioni della stessa Commissione, ha affermato che la disciplina in tema di raddoppio dei termini, per gli anni precedenti alle modifiche di cui alla legge di stabilità 2016, continua ad operare secondo le modalità già previste nella normativa ratione temporis.
Nel caso di specie la società ricorrente, in via preliminare, eccepiva l’illegittimità degli atti impugnati anche in ragione dello ius superveniens introdotto dall’art. 1, comma 132 della L. n. 208/2015 per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, essendo avvenuta la loro notifica il 23 dicembre 2014. Secondo parte ricorrente, infatti, per tutti i periodi di imposta antecedenti al 2016, il raddoppio dei termini poteva operare esclusivamente nel caso in cui la denuncia penale fosse stata presentata o trasmessa entro la scadenza degli ordinari termini di decadenza.
L’Ufficio, invece, riteneva che, in base all’art. 37, comma 24 del DL 223/2006, i termini dell’accertamento, in presenza, come nel caso di specie, di violazioni di cui all’art. 2 del DLgs. n. 74/2000 (dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture inesistenti) dovevano essere comunque raddoppiati, dovendosi peraltro considerare il PVC del 2013 una diretta prosecuzione di un precedente PVC del 2011. L’art. 57 del DPR 633/72, in base al quale, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione, seppure in vigore dal luglio 2006, opera infatti anche in pendenza dei termini di cui al primo e secondo comma dell’art. 57 del DPR 633/72.
Era poi intervenuto il DLgs n. 128/2015, che all’anzidetto art. 57 aveva aggiunto: “Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nel caso di specie, il controllo della Guardia di Finanza era peraltro iniziato nell’anno 2011 e si era concluso, entro la fine dello stesso anno, con PVC da cui erano emersi fatti di rilevanza penale. Le contestazioni elevate con il PVC del 2011 erano poi state sanate solo limitatamente ad alcuni dei rapporti oggetto di contestazione, a seguito di definizione avvenuta nell’anno 2012 e conclusasi con versamento di quanto concordato mentre rimanevano in essere altre contestazioni.
Orientamento dei giudici non univoco
Quindi, a parere del Collegio, il successivo PVC del 2013, da cui scaturivano gli avvisi di accertamento poi impugnati, non era altro che la diretta prosecuzione delle precedenti verifiche aventi già rilevanza penale.
E l’eccezione che invocava la novella contenuta nella L. n. 208/2015, ritenendo l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere di accertamento, avendo detta legge stabilito nuovi termini di decadenza senza possibilità di raddoppio dei termini, era comunque in realtà infondata.
La Commissione, pur dando atto che sul tema esistono orientamenti giurisprudenziali, in verità non sempre concordi, richiamando un’analoga fattispecie per accertamento IRPEF relativo all’anno 2006, condivide infatti quanto già detto dalla C.T. Reg. di Milano, con sentenza n. 861/2016 del 25 gennaio 2016, depositata il 17 febbraio 2016, in base alla quale la novella normativa sopravvenuta (legge di stabilità 2016), rispetto alla disciplina applicabile al momento dell’accertamento, non è applicabile e non consente dunque una declaratoria di decadenza, laddove l’Amministrazione Finanziaria abbia rispettato i termini procedurali all’epoca vigenti.
I giudici respingono quindi la tesi, recentemente raggiunta da varie sentenze di merito, secondo cui la L. 208/2015 avrebbe implicitamente abrogato la normativa transitoria prevista dal DLgs 128/15, sposando la tesi dell’operatività del principio “tempus regit actum”. La natura procedimentale delle norme in esame comporta infatti che si tenga in considerazione la situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell’emissione del provvedimento, determinando l’indifferenza dell’atto, emanato in base a norme procedimentali in quel momento vigenti, alle successive modifiche normative.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 814/2/16 del 06 giugno scorso, smentendo peraltro altre precedenti decisioni della stessa Commissione, ha affermato che la disciplina in tema di raddoppio dei termini, per gli anni precedenti alle modifiche di cui alla legge di stabilità 2016, continua ad operare secondo le modalità già previste nella normativa ratione temporis.
Nel caso di specie la società ricorrente, in via preliminare, eccepiva l’illegittimità degli atti impugnati anche in ragione dello ius superveniens introdotto dall’art. 1, comma 132 della L. n. 208/2015 per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, essendo avvenuta la loro notifica il 23 dicembre 2014. Secondo parte ricorrente, infatti, per tutti i periodi di imposta antecedenti al 2016, il raddoppio dei termini poteva operare esclusivamente nel caso in cui la denuncia penale fosse stata presentata o trasmessa entro la scadenza degli ordinari termini di decadenza.
L’Ufficio, invece, riteneva che, in base all’art. 37, comma 24 del DL 223/2006, i termini dell’accertamento, in presenza, come nel caso di specie, di violazioni di cui all’art. 2 del DLgs. n. 74/2000 (dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture inesistenti) dovevano essere comunque raddoppiati, dovendosi peraltro considerare il PVC del 2013 una diretta prosecuzione di un precedente PVC del 2011. L’art. 57 del DPR 633/72, in base al quale, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione, seppure in vigore dal luglio 2006, opera infatti anche in pendenza dei termini di cui al primo e secondo comma dell’art. 57 del DPR 633/72.
Era poi intervenuto il DLgs n. 128/2015, che all’anzidetto art. 57 aveva aggiunto: “Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nel caso di specie, il controllo della Guardia di Finanza era peraltro iniziato nell’anno 2011 e si era concluso, entro la fine dello stesso anno, con PVC da cui erano emersi fatti di rilevanza penale. Le contestazioni elevate con il PVC del 2011 erano poi state sanate solo limitatamente ad alcuni dei rapporti oggetto di contestazione, a seguito di definizione avvenuta nell’anno 2012 e conclusasi con versamento di quanto concordato mentre rimanevano in essere altre contestazioni.
Orientamento dei giudici non univoco
Quindi, a parere del Collegio, il successivo PVC del 2013, da cui scaturivano gli avvisi di accertamento poi impugnati, non era altro che la diretta prosecuzione delle precedenti verifiche aventi già rilevanza penale.
E l’eccezione che invocava la novella contenuta nella L. n. 208/2015, ritenendo l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere di accertamento, avendo detta legge stabilito nuovi termini di decadenza senza possibilità di raddoppio dei termini, era comunque in realtà infondata.
La Commissione, pur dando atto che sul tema esistono orientamenti giurisprudenziali, in verità non sempre concordi, richiamando un’analoga fattispecie per accertamento IRPEF relativo all’anno 2006, condivide infatti quanto già detto dalla C.T. Reg. di Milano, con sentenza n. 861/2016 del 25 gennaio 2016, depositata il 17 febbraio 2016, in base alla quale la novella normativa sopravvenuta (legge di stabilità 2016), rispetto alla disciplina applicabile al momento dell’accertamento, non è applicabile e non consente dunque una declaratoria di decadenza, laddove l’Amministrazione Finanziaria abbia rispettato i termini procedurali all’epoca vigenti.
I giudici respingono quindi la tesi, recentemente raggiunta da varie sentenze di merito, secondo cui la L. 208/2015 avrebbe implicitamente abrogato la normativa transitoria prevista dal DLgs 128/15, sposando la tesi dell’operatività del principio “tempus regit actum”. La natura procedimentale delle norme in esame comporta infatti che si tenga in considerazione la situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell’emissione del provvedimento, determinando l’indifferenza dell’atto, emanato in base a norme procedimentali in quel momento vigenti, alle successive modifiche normative.