IVA
AGEVOLATA NEL SETTORE EDILIZIA
- Iva nell’acquisto o costruzione della prima casa e altre fattispecie analoghe
- Iva nell’acquisto o costruzione di abitazioni non prima casa e altre fattispecie analoghe
- Iva negli interventi di recupero edilizio
- Iva nei rapporti fra soggetti di impresa
- Detrazione Irpef per l’Iva corrisposta sull’acquisto di edifici di classe energetica A/B
Il nostro
ordinamento contempla uno speciale regime Iva da applicarsi al
settore edile, che consente la fruibilità, all’occorrere di
determinate circostanze, di aliquote Iva «ridotte». Perché
il meccanismo di agevolazione possa compiutamente applicarsi, è però
previsto che il soggetto fruitore dichiari, con autonoma
certificazione, la sussistenza di tutti i presupposti invocati dal
Legislatore. Si tratta, in prevalenza, di fattispecie legate alle
ipotesi di costruzione/ristrutturazione di edifici.
Recentemente, comunque, nel contesto dei provvedimenti di
agevolazione Iva riguardanti le predette fattispecie, la Legge di
Stabilità 2016 (art. 1, co. 56, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha
introdotto una nuova detrazione Irpef, pari al 50% dell’Iva
corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre
2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B,
cedute dalle imprese costruttrici.
Come noto, il Testo
Unico sull’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972) prevede,
col combinato disposto degli artt. 1 e 6, che sulle cessioni di beni
o servizi debba applicarsi l’aliquota Iva vigente al momento in cui
la cessione si intende effettuata.
La predetta regola
trova una speciale deroga nel settore edilizio, dove è
previsto che, all’occorrere di determinate circostanze, possano
applicarsi sostanziali sconti d’imposta, fruibili attraverso
l’applicazione di aliquote Iva ridotte. Si tratta, in
prevalenza, di operazioni riconducibili all’effettuazione di
manutenzioni ordinarie e straordinarie, lavori di ristrutturazione e
recupero del patrimonio edilizio effettuate su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa, ma anche di mero acquisto o
costruzione di abitazioni.
Considerato che la
normativa in materia ha subito numerosi aggiornamenti e
arricchimenti, non ultimo con le previsioni della Legge di Stabilità
per il 2016, appare quanto mai opportuno riepilogare, classificandoli
per singola fattispecie, le agevolazioni Iva applicabili nel settore
edile.
1.
Iva nell’acquisto o costruzione della prima casa e altre
fattispecie analoghe
Il Legislatore
consente la fruibilità dell’aliquota Iva ridotta al 4% in
tutte le ipotesi di cessione, da imprese costruttrici e non,
di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate,
purché permanga l’originaria destinazione, prima casa per
acquirente. Analogo trattamento scontano l’assegnazione in
proprietà o in godimento di prime case ai soci di cooperative
edilizie e loro consorzi e le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto per la costruzione della prima casa.
Affinché possa
beneficiarsi della menzionata agevolazione, è necessario che
sussistano determinate condizioni. Innanzitutto l’immobile
acquistato o costruito deve possedere le caratteristiche di casa di
abitazione, ricompresa nelle categorie catastali da A1 e A11, ad
esclusione della categoria A10, e non classificabile quale casa di
lusso, individuabili nelle categorie catastali A1, A8 ed A9.
Inoltre, il
beneficiario deve dichiarare, a pena di decadenza
dall’agevolazione:
- che l’immobile è ubicato, alternativamente: a) nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto; b) nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività; c) ovunque nel territorio italiano nel caso di acquirente cittadino italiano emigrato all’estero; d) nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende nel caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro;
- di non essere titolare esclusivo o in regime di comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel comune in cui è situato l’immobile agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni prima casa dal 1982 in poi.
Oltre che nelle
ipotesi di mendacità nel rendere le predette dichiarazioni, la
decadenza dall’agevolazione è stabilita anche nell’ipotesi
in cui si proceda alla rivendita dell’immobile acquistato
nel quinquennio successivo, ad eccezione del caso in cui il
contribuente acquisti, entro un anno dalla rivendita, un altro
immobile da destinare a propria abitazione principale.
Per completezza di
esposizione, si chiarisce che la stessa aliquota ridotta al 4%
spetta, ai sensi del n. 21/bis, Tabella A, Parte II, D.P.R. 633/1972,
anche per l’acquisto o costruzione di fabbricati rurali destinati
ad abitazione. A tal scopo, il beneficiario deve risultare
proprietario del terreno, o addetto alla sua coltivazione o ad
attività connesse e il terreno deve avere superficie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con
attribuzione di reddito agrario. Infine, la costruzione non deve
possedere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane
appartenenti alle categorie catastali «di lusso».
Va, infine,
segnalato che l’aliquota ridotta del 4% è applicabile anche nei
contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati ex
«Tupini» effettuate nei confronti di committenti soggetti Iva con
attività di costruzione per successiva vendita.
Sullo stesso piano,
si rende applicabile l’aliquota ridotta del 4% anche nell’ipotesi
di prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione di opere direttamente finalizzate al
superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche.
L’applicazione
dell’aliquota ridotta è consentita anche per le cessioni di beni.
Deve trattarsi, comunque di beni “finiti” ossia beni che,
incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità,
ne costituiscono elementi strutturali e/o funzionali, diventando
quindi parti integranti dei fabbricati stessi (si veda la Circolare
del Ministero delle Finanze n. 14/330342 del 17 aprile 1981).
Inoltre, i beni
finiti devono essere utilizzati per uno degli interventi edilizi
agevolati per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota
Iva ridotta al 4%.
Infine, l’acquirente
dei beni deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità circa
l’utilizzo dei beni finiti stessi.
2.
Iva nell’acquisto o costruzione di abitazioni non prima casa e
altre fattispecie analoghe
In relazione alla
cessione, operata da imprese costruttrici, di interi fabbricati o
porzioni di essi, ex «Tupini», ancorché non ultimati, purché
rimanga inalterata l’originaria destinazione, il Legislatore
prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%.
Analogo trattamento spetterà in ipotesi di prestazioni di servizio
derivanti da contratti di appalto effettuate nei confronti di
persone fisiche che non siano soggetti passivi Iva o a favore di
imprese od enti che non esercitano attività di costruzione immobili
per la rivendita.
L’aliquota ridotta
del 10% si sconta, inoltre, per tutte le cessioni, assegnazione in
proprietà o in godimento da imprese costruttrici e non, di case
di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché ne
rimanga inalterata l’originaria destinazione, che non servano da
prima casa per l’acquirente.
Analogo trattamento
spetta alle prestazioni di servizio dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione di case di abitazione, non di
lusso, diverse dalla prima casa. Anche in questo caso, l’immobile
acquistato o costruito deve possedere le caratteristiche d casa di
abitazione, ricompresa nelle categorie catastali da A1 e A11, ad
esclusione della categoria A10, e non classificabile quale casa di
lusso, individuabile nelle categorie catastali A1, A8 ed A9.
Per completezza di
esposizione, si segnala che l’aliquota del 10% resta fruibile anche
per la cessione o costruzione di fabbricati assimilabili alle
civili abitazioni, quali ad esempio, gli edifici scolastici, le
caserme, gli ospedali e gli edifici di culto.
Anche per l’aliquota
ridotta del 10% valgono le considerazioni sulla cessione di beni
finiti fatte a proposito dei beni che fruiscono dell’aliquota
ridotta al 4%.
3.
Iva negli interventi di recupero edilizio
Le prestazioni di
servizio derivanti da contratti di appalto relativi ad
interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
realizzati su immobili residenziali, fruiscono di un regime Iva
agevolato, consistente essenzialmente nell’applicazione dell’Iva
ridotta al 10% (art. 3, L. 164/2014).
Non solo le
prestazioni di servizio, ma anche le cessioni di beni possono godere
di un analogo trattamento, purché la relativa fornitura sia posta in
essere nell’ambito del contratto di appalto. Al riguardo, l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che tale condizione, segnatamente alla
fornitura di beni di valore significativo, resta applicabile,
con applicazione dell’Iva ridotta, solo fino a concorrenza del
valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni
stessi.
Seguendo il
ragionamento condotto dal Fisco nell’apposita Guida ministeriale,
il limite andrà calcolato scomputando dal valore complessivo
dell’appalto il valore dei beni significativi. Questi ultimi sono
stati espressamente individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 e
consistono nei seguenti beni:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
Riprendendo
l’esempio contenuto nella Guida del Fisco, se il valore complessivo
dell’appalto è pari a diecimila euro mentre il costo dei predetti
beni (già compreso nel valore dell’appalto) ammonta a seimila
euro, l’Iva al 10% resterà fruibile su questi entro il limite
della prestazione «pura», ossia 4.000 euro. Di conseguenza, l’Iva
ridotta sarà applicata sui 4.000 euro di prestazione e su 4.000 euro
di beni rispetto ai 6.000 totali.
Vale la pena di
evidenziare che per la cessione di beni l’aliquota ridotta rimane
applicabile solo sei i beni sono ricompresi nel contratto di appalto,
dovendosi invece applicare l’aliquota ordinaria a quelli che siano
forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori o
acquistati direttamente dal committente. Sono, poi, escluse
dall’aliquota ridotta le prestazioni professionali e le prestazioni
di servizi rese in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei
lavori.
Quali sono gli
interventi manutentivi che scontano tale agevolazione è spiegato
nell’art. 3, D.P.R. 380/2001. Si tratta di:
- interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria: opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente (…) sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (art. 3, co. 1, lettera b) e art. 10, co. 1, lettera c);
- interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
4.
Iva nei rapporti fra soggetti di impresa
Come noto la
Finanziaria per il 2007 ha assoggettato al cd. regime del reverse
charge i subappalti di prestazioni di servizi
compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile fra
soggetti di impresa.
In particolare,
detto intervento normativo comporta che le operazioni effettuate dal
subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale, o di un
altro subappaltatore, sulla scorta dell’art. 17, co. 5, D.P.R.
633/1972, siano fatturate senza applicazione dell’Iva. Sarà,
infatti, l’appaltatore ad integrare la fattura ricevuta con
l’indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta dovuta.
Dal 2015 il regime
del reverse charge è stato esteso ad ogni prestazione
eseguita nei confronti di soggetti Iva relativamente alle sole
prestazioni di pulizia, demolizione, impiantistica e lavori di
completamento degli edifici.
5.
Detrazione Irpef per l’Iva corrisposta sull’acquisto di edifici
di classe energetica A/B
In sede di
approvazione della Legge di Stabilità (art. 1, co. 56, L. 28
dicembre 2015, n. 208) sono state introdotte una serie di
disposizioni particolarmente vantaggiose per le imprese che operano
nel settore immobiliare.
Importante risulta
la misura secondo cui resta possibile, in capo alle persone fisiche
acquirenti, detrarre dall’Irpef lorda, fino a sua
concorrenza, il 50% dell’Iva corrisposta sull’acquisto
di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A/B, cedute
direttamente dalle imprese costruttrici.
Si tratta di un
intervento che, sebbene di non elevato impatto per gli acquirenti, lo
è senz’altro per le imprese costruttrici.
Cominciamo col
sottolineare che la misura riguarda i soli immobili «abitativi»,
ossia quelli rientranti nella categoria catastale A, con esclusione
della A/10. Analogo trattamento, comunque, spetta anche ai fabbricati
cd. di «pertinenza» di quelli abitativi. Si tratta,
sostanzialmente, di quelli rientranti nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 e, quindi, di box auto, cantine o soffitte, che,
generalmente, sono messi a servizio dell’immobile abitativo.
Ebbene, quando
l’impresa costruttrice, o ristrutturatrice, cede detti fabbricati
abitativi entro i cinque anni dal loro completamento, è costretta ad
applicare l’Iva in misura pari al 4% del valore di cessione per le
abitazioni costituenti prima casa e addirittura il 10% nelle ipotesi
residue.
La predetta
fattispecie rappresenta un forte ostacolo alla cessione dei beni, in
quanto il soggetto acquirente trova molto più conveniente acquistare
un immobile da un privato piuttosto che dall’impresa.
Vale solo la pena di
evidenziare come, per la cessione a soggetti privati, anche oltre i
cinque anni la disposizione in commento porterebbe a ritenere
conveniente l’applicazione dell’Iva per opzione da parte
dell’impresa cedente. In questo caso, infatti, l’acquirente
pagherebbe poco di più rispetto all’ipotesi in cui, in mancanza
dell’opzione, il cedente vendesse in esenzione Iva. Dal canto suo,
invece, l’impresa costruttrice, applicando l’Iva, eviterebbe di
rimanere incagliata nel subdolo meccanismo del cd. pro-rata, in base
al quale, la cessione in esenzione Iva limita l’integrale deduzione
dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta sugli acquisti.
Per completare le
caratteristiche della misura in commento, va detto che la detrazione
dall’Irpef spetta per i soli acquisti effettuati entro il
31.12.2016 e va ripartita in 10 quote annuali.