Niente canone RAI sui PC privi di sintonizzatore TV
Non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI l’Ordine che detiene esclusivamente PC, anche collegati in rete, privi di sintonizzatore TV. Lo conferma il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 182 del 24 giugno 2016, in risposta ad un quesito sull’eventuale versamento del Canone RAI da parte dell’Ordine privo di TV e antenna.
Il CNDCEC ricorda, innanzitutto, che la nuova modalità di riscossione mediante addebito nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, prevista dalla legge di stabilità 2016, si applica soltanto al canone RAI ordinario per uso privato. Pertanto, le aziende, gli esercizi, gli uffici e, in genere, i titolari di apparecchi TV diversi dai privati continuano a versare il “canone speciale RAI” secondo le scadenze, le tariffe e le regole già vigenti per l’anno 2015.
Sotto il profilo oggettivo, sulla base dell’art. 1 del RDL 246/38, il canone è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive; ciò vale – ricorda il CNDCEC – anche qualora l’apparecchio TV sia destinato ad uso diverso dalla ricezione della televisione, come, ad esempio, per la visione di DVD o come monitor per videogames. Gli stessi criteri, volti a stabilire se il canone sia dovuto, operano nell’ipotesi di detenzione di PC.
Con specifico riferimento al caso prospettato nel Pronto Ordini, il CNDCEC precisa che l’Ordine non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI se detiene esclusivamente PC (anche collegati in rete) privi di sintonizzatore TV e, dunque, non in grado di ricevere il segnale audio/video digitale terrestre o satellitare. Ciò, prosegue il CNDCEC richiamando la nota MISE 22 febbraio 2012, vale anche se i computer in questione consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet.
Il canone, infatti, è dovuto soltanto nel caso di detenzione di computer sintonizzati con l’antenna televisiva o, comunque in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo digitale terrestre o satellitare.
Quanto esposto è in linea con la precisazione fornita dal MISE, nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016, in merito alle caratteristiche tecniche di un apparecchio televisivo ai fini del canone RAI. In base a tale documento di prassi, richiamato dal provv. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2016 n. 58258 recante il modello e le istruzioni per la presentazione della dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV (riferita al canone RAI per uso privato) ordinario “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”.
Per sintonizzatore, a sua volta, si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Sempre in base alla citata nota MISE, non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Dall’Agenzia codice tributo per il riversamento dalle imprese elettriche
In merito all’addebito del canone TV ordinario in bolletta, si segnala che la ris. Agenzia delle Entrate 24 giugno 2016 n. 50, al fine di consentire alle imprese elettriche il riversamento, mediante F24, delle somme riscosse, ha approvato il codice tributo “3409” denominato “Riversamento da parte delle imprese elettriche delle somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alla televisione - articolo 3, R.D.L. n. 246 del 1938”.
Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno cui si riferisce l’incasso del canone, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Per consentire alle imprese elettriche di recuperare eventuali somme riversate in eccesso rispetto al canone riscosso (art. 4 comma 4 del DM 94/2016) il codice tributo “3409” è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno cui si riferisce il riversamento eccedente, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Infine, per consentire alle imprese elettriche di recuperare in compensazione, mediante F24, le somme rimborsate ai clienti (art. 6 comma 7 del DM 94/2016), è istituito il codice tributo “3410” denominato “Recupero da parte delle imprese elettriche delle somme rimborsate ai clienti a titolo di canone di abbonamento alla televisione - art. 6 del decreto 13 maggio 2016, n. 94”. Tale codice è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui è stato effettuato il rimborso del canone, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Non si applicano i limiti previsti dall’art. 34 della L. 388/2000. I suddetti codici tributo operano a decorrere dal 1° agosto 2016.
Non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI l’Ordine che detiene esclusivamente PC, anche collegati in rete, privi di sintonizzatore TV. Lo conferma il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 182 del 24 giugno 2016, in risposta ad un quesito sull’eventuale versamento del Canone RAI da parte dell’Ordine privo di TV e antenna.
Il CNDCEC ricorda, innanzitutto, che la nuova modalità di riscossione mediante addebito nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, prevista dalla legge di stabilità 2016, si applica soltanto al canone RAI ordinario per uso privato. Pertanto, le aziende, gli esercizi, gli uffici e, in genere, i titolari di apparecchi TV diversi dai privati continuano a versare il “canone speciale RAI” secondo le scadenze, le tariffe e le regole già vigenti per l’anno 2015.
Sotto il profilo oggettivo, sulla base dell’art. 1 del RDL 246/38, il canone è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive; ciò vale – ricorda il CNDCEC – anche qualora l’apparecchio TV sia destinato ad uso diverso dalla ricezione della televisione, come, ad esempio, per la visione di DVD o come monitor per videogames. Gli stessi criteri, volti a stabilire se il canone sia dovuto, operano nell’ipotesi di detenzione di PC.
Con specifico riferimento al caso prospettato nel Pronto Ordini, il CNDCEC precisa che l’Ordine non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI se detiene esclusivamente PC (anche collegati in rete) privi di sintonizzatore TV e, dunque, non in grado di ricevere il segnale audio/video digitale terrestre o satellitare. Ciò, prosegue il CNDCEC richiamando la nota MISE 22 febbraio 2012, vale anche se i computer in questione consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet.
Il canone, infatti, è dovuto soltanto nel caso di detenzione di computer sintonizzati con l’antenna televisiva o, comunque in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo digitale terrestre o satellitare.
Quanto esposto è in linea con la precisazione fornita dal MISE, nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016, in merito alle caratteristiche tecniche di un apparecchio televisivo ai fini del canone RAI. In base a tale documento di prassi, richiamato dal provv. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2016 n. 58258 recante il modello e le istruzioni per la presentazione della dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV (riferita al canone RAI per uso privato) ordinario “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”.
Per sintonizzatore, a sua volta, si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Sempre in base alla citata nota MISE, non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Dall’Agenzia codice tributo per il riversamento dalle imprese elettriche
In merito all’addebito del canone TV ordinario in bolletta, si segnala che la ris. Agenzia delle Entrate 24 giugno 2016 n. 50, al fine di consentire alle imprese elettriche il riversamento, mediante F24, delle somme riscosse, ha approvato il codice tributo “3409” denominato “Riversamento da parte delle imprese elettriche delle somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alla televisione - articolo 3, R.D.L. n. 246 del 1938”.
Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno cui si riferisce l’incasso del canone, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Per consentire alle imprese elettriche di recuperare eventuali somme riversate in eccesso rispetto al canone riscosso (art. 4 comma 4 del DM 94/2016) il codice tributo “3409” è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno cui si riferisce il riversamento eccedente, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Infine, per consentire alle imprese elettriche di recuperare in compensazione, mediante F24, le somme rimborsate ai clienti (art. 6 comma 7 del DM 94/2016), è istituito il codice tributo “3410” denominato “Recupero da parte delle imprese elettriche delle somme rimborsate ai clienti a titolo di canone di abbonamento alla televisione - art. 6 del decreto 13 maggio 2016, n. 94”. Tale codice è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui è stato effettuato il rimborso del canone, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Non si applicano i limiti previsti dall’art. 34 della L. 388/2000. I suddetti codici tributo operano a decorrere dal 1° agosto 2016.