SUSSISTENZA
E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
AGRARIA
A
cura di Ombretta Filippini e Marco Pasolini
COMMISSIONE
CONSULTIVA
DI DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE
DELL’ODCEC
DI BRESCIA
Coordinatore:
Luciano
Aldo Ferrari Delegato
del Consiglio: Marco
Mattei
Membri:
Astori
Riccardo, Basorini Alessandro, De Toni Michele, Filippini
Ombretta,
Mai Palazzolo Davide, Pasolini Marco, Sardo Erica, Soardi Alberto,
Vaianella Nicolò
Sommario:
Cenni storici. Prelazione.
–
Capitolo primo. Prelazione agraria. –
1.
La prelazione riconosciuta
all’affittuario
del fondo offerto in vendita (art. 8 legge 26 maggio 1965 n.590)
c.d. prelazione agraria. – 1.1. Terreno agricolo. – 1.1.1.
Terreno con destinazione diversa da agricola. – 1.2. Coltivatore
diretto. – 1.2.1. Rapporto giuridico tra le parti. – 1.2.2.
Oggetto del rapporto giuridico tra le parti. – 1.2.3. Famiglia
coltivatrice. – 1.2.4. La prelazione dei partecipanti all’impresa
familiare. – 1.2.5. La prelazione dei coeredi del venditore. –
1.2.6. Cooperative agricole. – 1.2.7. Società di persone
agricole. – 1.3. Coltivazione biennale del fondo. – 1.4. Mancata
alienazione di fondi nel biennio. – 2. La prelazione del
proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita
(art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817). – 2.1. La contiguità e la
coltivazione dei fondi. – 2.1.1. Contiguità. – 2.1.2. Tipologia
di coltivazione. – 2.2. Coltivatore diretto proprietario del fondo
contiguo. – 2.3. Pluralità di confinanti. – 2.3.1. Criteri
preferenziali. – Capitolo
secondo. Modalità di esercizio del diritto di prelazione
agraria.
– Capitolo terzo. Massimario delle sentenze. Prelazione agraria.
Cenni
storici - prelazione
Il
pactum
prelationis
era conosciuto sin dai tempi più antichi. Nella Roma arcaica la
proprietà era legata al nucleo familiare, successivamente tale
regola si trasformò in una specie di prelazione prima a favore dei
soli familiari e poi principio generale. Il pactum
prelationis,
aveva per oggetto l’obbligo di preferire nella vendita immobiliare
una determinata persona e comportava un’obbligazione di non fare
cioè di non preferire altri allo stipulante. In caso di omessa
denuntiatio
e successiva vendita a soggetto diverso dal preferito era stabilita
un’azione per il risarcimento del danno.
Nel diritto
germanico vigeva la proprietà gentilizia considerata inalienabile
in quanto appartenente alla famiglia e perciò indisponibile per i
singoli. L’indisponibilità veniva tutelata attraverso lo jure
sanguinis.
Oltre alla prelazione jure
sanguinis
era prevista anche la prelazione jure
vicinitatis o
contiguitatis.
Il medioevo fu il
periodo di maggior successo delle prelazioni e dei retratti per
effetto dei quali in caso di mancato denuntiatio
il consanguineo o il vicino avrebbero potuto esercitare il diritto
di riscatto e annullare la vendita eseguita e ciò determinò un
grave intralcio al commercio fondiario.
Alla
fine de 1700 si registrò un’inversione di tendenza e in Italia si
era creata l’opinione che la prelazione costituisse un rapporto di
mera cortesia e non avesse rilevanza giuridica ma nel XX secolo
l’istituto iniziò di nuovo ad avere sempre più rilevanza e oggi
il patto di prelazione è presente nella maggior parte dei codici
contemporanei . I diritti di prelazione hanno trovato rinnovato
sviluppo nella legislazione postcodicistica a tutela e rafforzamento
delle posizioni di categorie sociali utilizzatrici, a fini economici
o abitativi, di beni immobili altrui. È soprattutto a livello di
legislazione speciale che si nota un proliferare di nuove forme di
prelazione caratterizzate da retratto ed opponibilità ai terzi.
Tuttavia, la prelazione se assistita da Retratto, limita
notevolmente la libertà dei cittadini in termini di scelta nelle
transazioni commerciali e nel contempo determina un innalzamento dei
costi transattivi e l’allungamento nel tempo delle trattative che
può determinare anche depressione del mercato.
Una funzione
positiva della prelazione ex lege, si giustifica in presenza di
precise esigenze oggettive ed è il motivo che ha mosso la recente
legislazione vincolistica agraria volta ad evitare di estranei nei
contesti agrari e a favorire la coincidenza di titolarità del
diritto ed esercizio dello stesso.
La prelazione come
originariamente introdotta dall’art. 8 della legge 26 maggio 1965
n.590 era un istituto focalizzato sulla figura del coltivatore
diretto del fondo e sulla struttura dell’impresa familiare e della
proprietà contadina. I principi che sono a fondamento dell’art. 8
della legge 590 si possono così riassumere:
- Tutela del lavoro in senso generale (art. 42 della Costituzione).
- Razionale sfruttamento del suolo e instaurazione di equi rapporti sociali (art. 44 della Costituzione).
L’art.
44 della Costituzione Italiana così recita:
Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni
e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
La disciplina del
diritto di prelazione si è conservata pressoché intatta nel tempo
dal 1965 fino ai provvedimenti più recenti:
art.
4 legge 441/1998
art.
7 d.lgs.228/2001
d.lgs
29 marzo 2004 n. 99
NATURA
DELLA PRELAZIONE AGRARIA ED EFFETTI CONSEGUENTI
La prelazione,
secondo il codice civile, indica la posizione di precedenza o
priorità nell’acquisizione di un bene o di un diritto, in base ad
una determinata norma di legge o a un atto di scelta discrezionale.
La prelazione quindi può essere CONVENZIONALE, se concordata
volontariamente tra le parti, o LEGALE se stabilita per legge. Gli
effetti della prelazione convenzionale sono effetti obbligatori e il
soggetto leso può richiedere il risarcimento del danno, mentre la
prelazione legale ha effetti reali e l’alienante ha l’obbligo di
informare l’avente diritto alla prelazione delle condizioni di
vendita concordate con terzi, affinché
questo possa esercitare il suo diritto. Tuttavia all’interno di
queste due tipologie di prelazioni esistono dei distinguo, e in
riferimento alla prelazione agraria, che è una prelazione di tipo
legale, se l’alienante non comunica al soggetto che ha il diritto
di prelazione la sua volontà di vendere secondo le modalità
stabilite dalla legge, l’avente diritto alla prelazione può entro
un anno dalla trascrizione della vendita, riscattare il fondo
dall’acquirente o da ogni suo avente causa. Il diritto di
prelazione si configura come diritto potestativo dove l’opzionario
ha facoltà di determinare la conclusione del contratto con la sua
sola manifestazione di volontà.
Nel
concetto di prelazione agraria si riassumono due tipologie di diritti
di prelazione:
- La prelazione riconosciuta all’affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 legge 26 maggio 1965 n.590).
- La prelazione del proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 legge 14 agosto 1971 n.817).
Ciò che accumuna le
due tipologie di prelazione è la figura soggettiva del COLTIVATORE
DIRETTO, la prelazione agraria infatti non può essere applicata
all’imprenditore agricolo professionale. Secondo l’articolo 2135
del Codice Civile “è
imprenditore agricolo colui che
esercita
una o più delle seguenti attività: coltivazione del fondo;
selvicoltura; allevamento di animali; attività dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione del territorio”,
mentre
la definizione di Coltivatore
diretto
è stabilita dall’art. 31 della legge 590/65: “sono
considerati coltivatori diretti coloro che
direttamente
ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi
all’allevamento e al governo del bestiame sempreché la complessiva
forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di
quella occorrente per la normale necessità del fondo e per
l’allevamento ed il governo del bestiame”.
1. La prelazione
riconosciuta all’affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8
legge 26 maggio 1965 n.590) c.d. prelazione agraria comune
Nella vendita di
fondo agricolo ai fini del diritto di prelazione, le domande da porsi
e a cui dare una risposta sono le seguenti:
- trattasi di terreno agricolo?
- sul fondo posto in vendita è insediato un coltivatore diretto?
- la durata della coltivazione del fondo
- la mancata vendita nel biennio precedente di altro fondo agricolo da parte del coltivatore.
1.1. Terreno
agricolo
L’art.8
della Legge 590/65 parla genericamente di fondo, ma si ritiene che
la prelazione possa esercitarsi solo per i fondi con destinazione
agricola cioè di un terreno destinato all’agricoltura. Sono
quindi esclusi gli edifici ed i fondi con destinazione diversa da
quella agricola.
Necessità
che il terreno sia accatastato come agricolo.
Casa
colonica e fabbricato rurale:
l’esistenza di un caseggiato nel fondo non esclude la prelazione,
se esso è strumentale alla coltivazione del terreno. Caso tipico il
fabbricato rurale o casa colonica, che comunque sono accatastati
come terreni.
Qualora una
costruzione insistente sul terreno agricolo venga accatastata al
catasto edilizio, essa ha perso il suo connotato di fabbricato
rurale e, come tale, la costruzione non rientra tra gli immobili a
cui è applicabile la prelazione agraria.
Terreno
circostante alla casa,
Il
fondo perde la qualifica di fondo agricolo se le dimensioni sono
così ridotte da potersi qualificare come bene assoggettato a
vincolo pertinenziale rispetto alla casa. In tal caso il fondo è
divenuto bene strumentale assoggettato alla stessa disciplina
dell’immobile abitativo, e come tale, estraneo alla procedura
della prelazione agraria. La soluzione di questo problema resta
ancorato alla fattispecie concreta, nella quale si tratta di
accertare se effettivamente il terreno abbia perso la sua natura di
fondo agricolo, per avere acquisito in modo determinante natura di
bene pertinenziale di alloggio abitativo (orto, giardino, cortile,
parco ornamentale o di riposo, ecc.);
La
ristrutturazione di casa colonica
(o fabbricato rurale) in civile abitazione e della conseguente
destinazione del terreno a servizio ed ornamento della stessa, come
piazzale e giardino, non comporta, nel caso di vendita, l’insorgenza
del diritto di prelazione del coltivatore-proprietario al fondo
confinante, a condizione che resti accertata l’irreversibile
perdita dell’attitudine del terreno alla coltivazione agricola.
Destinazione
agrituristica del fondo:
non fa venir meno il diritto di prelazione, perché non viene mutata
la destinazione agricola del terreno, trattandosi di una forma di
turismo nelle campagne volta a favorire lo sviluppo e il
riequilibrio del territorio agricolo, agevolando la permanenza dei
produttori agricoli sul territorio rurale;
Destinazione
paesistica o a verde pubblico attribuita al terreno:
tale
destinazione non si reputa ostativa alla prelazione agraria perché
non appare incompatibile con la vocazione agricola del terreno.
In tema di fondo
agricolo, in assenza di precisazioni legislative, la giurisprudenza
ha inoltre precisato che:
non ha alcun
rilievo la dimensione del terreno,
per cui rientrano nella casistica della prelazione agraria sia i
piccoli appezzamenti di terreno agricolo che i fondi di grosse
dimensioni;
non interessa il
tipo di coltivazione, per cui qualunque terreno comunque coltivato dà
luogo a prelazione;
non importa che
il fondo agricolo non sia attualmente coltivato,
perché conta esclusivamente la sua suscettibilità ad essere anche
in futuro coltivato;
non è rilevante che
il terreno sia coltivato a bosco, perché anche i boschi sono
suscettibili di prelazione agricola.
1.1.1. Terreno
con destinazione diversa da quella agricola
Il
secondo comma dell’articolo 8 della legge n. 590 del 1965
stabilisce poi che “la
prelazione
non
è consentita
… quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora
approvati, siano destinati
ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica”.
Un fondo con
destinazione diversa da quella agricola in virtù di uno strumento
urbanistico pubblicato ma non approvato non
ha diritto di prelazione.
Poiché
l’art. 8 legge 590/1965, nell’escludere il diritto alla
prelazione agraria a favore del coltivatore diretto nell’ipotesi in
cui il trasferimento a titolo oneroso abbia ad oggetto un fondo con
destinazione urbanistica diversa da quella agricola, si riferisce a
qualsiasi strumento urbanistico di pianificazione del territorio, la
norma trova applicazione anche in relazione alle previsioni dei piani
territoriali regionali di coordinamento.
Per quanto sopra
indicato nella fattispecie in cui un terreno sia parte con
destinazione agricola e parte con destinazione edilizia, la
prelazione ed il relativo retratto possono essere esercitati soltanto
per la parte con destinazione agricola.
La
giurisprudenza, nel chiarire che nel momento in cui sia l’esercizio
del diritto di prelazione o il riscatto avviene a procedimento
amministrativo già iniziato rivolto al cambiamento di destinazione
urbanistica attraverso atti pubblici dell’amministrazione che
incidono sull’assetto territoriale con scelte certe e conoscibili
da terzi, ha precisato quanto segue:
- non basta un atto interno alla pubblica amministrazione inteso a creare il meccanismo dello strumento urbanistico, né basta evidentemente un atto privato, come la richiesta di variante da parte del proprietario del fondo agricolo(sentenza Cassaz. 21/1/2000 n. 673);
- occorre, invece, un procedimento amministrativo instaurato in modo formale e con scelte certe e conoscibili dai terzi (sentenza Cassaz. 21/01/2000 n. 673);
- il termine "piano regolatore" non deve essere inteso nel suo significato tecnico giuridico proprio della legislazione urbanistica, ma deve essere piuttosto riferito ad ogni strumento urbanistico pervenuto ad un grado di completezza e perfezione sufficiente per ritenere esistente una volontà precettiva della pubblica amministrazione volta a regolare l’assetto del territorio con quel carattere di stabilità, di determinatezza ed imperatività che caratterizza i provvedimenti "jure imperii" (giurisprudenza della Suprema Corte: v., con differenziate puntualizzazioni, Cass. 23 giugno 1999, n. 6401; Cass. 20 giugno 1998, n. 6161; Cass. 14 gennaio 1997, n. 306; Cass. 2 aprile 1996, n. 3028).
1.2. Coltivatore
diretto
Il diritto di
prelazione agraria spetta, in via preferenziale, al coltivatore
diretto che conduce in affitto il terreno oggetto della compravendita
da almeno due anni.
Qualificazione
del soggetto coltivatore diretto:
per la l. n.590/1965
titolari del diritto di prelazione sono anzitutto gli affittuari
(mezzadri, coloni e compartecipanti), coltivatori diretti del fondo
offerto in vendita; sempre l’art. 8 l. n. 590/1965, al 3° comma,
attribuisce un diritto di prelazione anche ai componenti la famiglia
diretta coltivatrice, per il caso di vendita di quota del fondo da
parte di uno fra loro.
A questi originari
soggetti l’art. 7 l. n. 817/1971, ha aggiunto i coltivatori diretti
proprietari di fondi a confine con quello offerto in vendita purché
su quest’ultimo non siano insediati affittuari, mezzadri, coloni,
compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
L’art. 16 l. n.
817/1971 ha poi esteso la prelazione, per entrambe le ipotesi di
base, anche alle cooperative agricole di coltivatori diretti.
Infine, l’art. 2
d.lg. 29 marzo 2004, n. 99, attribuisce la prelazione anche alla
società agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in
possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante
dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
La
norma è congegnata in modo tale che l’esistenza sul fondo offerto
in vendita di un coltivatore diretto non tanto attribuisce a
quest’ultimo la preferenza sui proprietari confinanti, quanto
esclude proprio il diritto di prelazione a favore di questi ultimi,
anche se i coltivatori del fondo
non intendano
esercitare il loro diritto di prelazione, quindi anche qualora il
coltivatore diretto del fondo oggetto di vendita non eserciti il
diritto di prelazione lo stesso diritto di prelazione non spetta ai
proprietari confinanti.
1.2.1.
Rapporto giuridico tra le parti
Prendendo le mosse
dalla considerazione della prelazione accordata al conduttore del
fondo, l’elencazione particolareggiata dei contratti che si
rinviene al 1° co. dell’art. 8 l. n. 590/1965 è anzitutto indice
della volontà legislativa di attribuire il diritto non a chi di
fatto, in un modo o nell’altro, abbia la disponibilità del fondo
su cui è costituita l’impresa coltivatrice diretta, ma unicamente
a un insediamento qualificato da uno dei rapporti agrari specificati
(ora, di regola, da un contratto di affitto agrario).
Il vincolo della
prelazione potrà sussistere unicamente fra le parti del contratto
medesimo con la conseguenza che la prelazione non compete:
- al comodatario (Cass., 31 ottobre 2008, n. 26286)
- al mero detentore che non abbia stipulato negozio alcuno;
- al conduttore il cui contratto sia nullo (Cass., 2 aprile 1984, n. 2157);
- al conduttore il cui contratto sia già scaduto e ciò anche se questi sia materialmente ancora presente sul fondo (Cass., 17 ottobre 1997, n. 10174);
- al subconcessionario, quantomeno prima del momento in cui, ai sensi dell’art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203, si sia verificata la sua sostituzione nel contratto stipulato dal proprietario con il primo concedente (e ciò anche nell’ipotesi, disciplinata dall’ult. co. di detta norma, in cui il locatore si sia opposto alla subconcessione).
- al concessionario del fondo (avente causa dall’usufruttuario) nei confronti del nudo proprietario (ne avrà diritto solo dopo la consolidazione).
Inadempimento
dell’affittuario:
l’inadempimento
dell’affittuario agli obblighi contrattuali non consente di
paralizzare la pretesa prelazionale attraverso l’exceptio
inadimpleti,
non essendo la prelazione diritto discendente dal contratto, questo
costituendo solo elemento della fattispecie da cui il diritto
consegue ex lege (Cass., 19 settembre 1979, n. 4809). La sentenza
passata in giudicato che pronuncia la risoluzione del contratto,
poiché il suo effetto retroagisce, a norma dell’art. 1458 c.c., al
momento dell’inadempimento, così ex tunc eliminando tale
presupposto del diritto, esclude la pretesa dell’affittuario quando
tragga origine da inadempienze di costui anteriori all’esercizio
della prelazione/riscatto. (Cass., 12 marzo 1991, n. 2566 e Id., 10
dicembre 1996, n. 10985).
1.2.2.
Oggetto del rapporto giuridico tra le parti
Data
la definizione di Coltivatore diretto di cui all’art. 31 della
legge 590/65 anche il contratto di affitto del fondo agricolo deve
avere per oggetto fondi su cui si svolga attività di coltivazione,
conformemente al requisito della coltivazione biennale posto dallo
stesso 1° co. dell’art. 8 l. n. 590/1965, restando così esclusi,
fra le altre ipotesi, l’affitto di terreno pascolativo e quello di
terreni boschivi, nonché i contratti di vendita di erbe (contratto
di pascipascolo) . Non danno titolo per la prelazione neppure la
locazione di strutture (stalle) senza terreno coltivabile, la
locazione di vasche per itticoltura, la soccida, anche nell’ipotesi
di soccida con conferimento di pascolo (art.2186 c.c.), in quanto il
contratto non ha per oggetto la coltivazione del fondo, ma solo
l’allevamento e lo sfruttamento di bestiame e l’esercizio di
attività connesse. La prelazione è stata ancora negata per i
contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni
stagionali e per le concessioni per coltivazioni intercalari, in
quanto si tratta di rapporti agrari non stabili, ma che si
riferiscono a brevi cicli produttivi rispetto a quelli che
caratterizzano la principale destinazione del terreno e che già
l’art. 56 l. n. 203/1982 sottrae alla disciplina della legge
medesima.
1.2.3.
Famiglia coltivatrice
Riveste
particolare interesse, in considerazione degli artt. 230 bis c.c. e
48 l. n. 203/1982, la questione se il diritto di prelazione debba
attualmente ritenersi competere alla famiglia coltivatrice (o,
secondo altra versione, ai singoli partecipi alla medesima), che è
titolare del rapporto di affitto per effetto del predetto art. 48, o
se invece il diritto spetti unicamente a chi assume una posizione
maggiormente qualificata, per la sua posizione nell’ambito
dell’impresa e della famiglia. A tale riguardo è utile ricordare
che, anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 203/1982 ma
già nella vigenza dell’art. 230 bis c.c., la giurisprudenza della
Cassazione era consolidata nel senso che il diritto in esame compete
unicamente a chi coltivi direttamente il fondo quale titolare di uno
dei contratti in parola e non già anche ad altri soggetti che non
siano parte del contratto agrario, ancorché essi prestino la loro
attività sul fondo in quanto legati al titolare del predetto
contratto da altri rapporti, specificatamente dal vincolo della
comunione tacita familiare o da quello di appartenenza allo stesso
nucleo familiare. Successivamente alla l. n. 203/1982 si rinvengono
ripetute pronunce che parimenti riaffermano la titolarità esclusiva
del diritto di prelazione in capo a chi sia personalmente parte nel
contratto agrario, ma ciò sulla base della – singolarissima –
affermazione che l’art. 48 l. n. 203/1982 non potrebbe trovare
applicazione per i rapporti di affitto costituiti in epoca anteriore
alla sua entrata in vigore, escludendosi che detta norma abbia
comportato la novazione soggettiva ex lege di tutti i rapporti di
affitto in corso, con la sostituzione, in qualità di conduttori,
delle imprese familiari coltivatrici ai singoli contraenti del
contratto preesistente; se ne dovrebbe allora – si direbbe –
trarre l’implicito riconoscimento che, quantomeno per i rapporti
sorti successivamente alla l. n. 203/1982, la titolarità della
prelazione risulti modificata a favore anche dei partecipi (in quali
termini, è poi altra questione).
È
però singolare che a tutt’oggi non si rintraccino decisioni della
Suprema Corte che concretamente riconoscano la prelazione all’impresa
familiare. Ma quella dell’estensione della prelazione all’impresa
familiare è una prospettiva che riteniamo debba rigettarsi, a
ragione del prevalente rilievo che, per un’interpretazione
generalmente accolta, la regola dell’art. 230 bis non vale a
modificare la titolarità dell’impresa e dell’azienda, cosı` che
la stessa qualifica di imprenditore compete ancora esclusivamente al
‘‘capofamiglia’’ , mentre la disciplina dei poteri
rappresentativi e della corresponsabilità previsti dall’art. 48 l.
n. 203/1982 operano limitatamente al rapporto agrario: se ne deve
allora trarre la conseguenza che, anche quando ricorra la fattispecie
dell’impresa familiare, titolare del diritto di prelazione sia
ancora il solo titolare dell’impresa e non già anche i familiari
collaboratori, poiché a questi ultimi manca la stessa qualità di
coltivatore diretto, richiesta dall’art. 8, 1° co., l. n. 590/1965
e che l’art. 31 l. n. 590/1965 attribuisce al solo titolare
dell’impresa e non anche ai componenti del nucleo familiare.
1.2.4.
La prelazione dei partecipanti all’impresa familiare
La
prelazione che il 3° co. dell’art. 8 l. n. 590/1965, accorda ai
partecipanti all’impresa familiare concerne l’ipotesi di una
famiglia coltivatrice, i cui membri siano contitolari del fondo in
regime di comunione ereditaria o in altro tipo di comunione familiare
e prevede, per
il caso di
trasferimento
a titolo oneroso da parte di uno dei partecipi della quota di sua
spettanza,
un
diritto di prelazione a favore degli altri componenti la famiglia,
sempre che questi siano coltivatori manuali o continuino l’esercizio
dell’impresa familiare in comune. Tale norma, che almeno dalla
scarsità di riscontri giurisprudenziali non risulta avere avuto
frequente applicazione, pone un problema di coordinamento con la
disposizione dell’art. 230 bis c.c., il cui penultimo comma pure
prevede un diritto di prelazione a favore dei partecipanti
all’impresa nell’ipotesi di trasferimento dell’azienda:
riteniamo si debba seguire un criterio di specialità, per cui che
nelle ipotesi previste dall’art. 8, 3° co., l. n. 590/1965, in cui
cioè sussista una comunione familiare, prevalga la disciplina della
prelazione agraria, mentre nei casi rientranti nella sola fattispecie
dell’art. 230 bis si applichi la disciplina prevista da tale norma.
1.2.5.
La prelazione dei coeredi del venditore
L’ultimo
comma dell’art. 8, prevede che ai soggetti di cui al primo comma
sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore. La
norma è di facile interpretazione, ma appare di pressoché
impossibile applicazione, perché presuppone un concorso tra la
prelazione del coerede, ex art. 732 c.c., con quella del coltivatore
diretto, quando si tratta invece di due fattispecie assolutamente
alternative: se invero, come proprio dell’ipotesi dell’art. 732,
un coerede cede l’unica cosa che possa efficacemente - con
efficacia traslativa - cedere, ovvero la sua quota ereditaria, è
incontestabile che non sussiste alcun diritto di prelazione agraria;
se si ipotizzasse invece la cessione da parte di un coerede di una
quota di proprietà di un fondo ricadente nell’asse, tale contratto
sarebbe privo di efficacia traslativa: le sentenze pertanto che
affermano che nel caso di cessione di quota ereditaria ‘‘prevale’’
il diritto del coerede in parte dicono cosa ovvia (a prescindere
dall’inesattezza del verbo, poiché non v’è in partenza un
concorso da dirimere), mentre nella parte in cui affermano (ma, si
noti, con meri obiter
dicta)
che qualora si trattasse invece di cessione di quota di proprietà
del fondo “prevarrebbe’’ la prelazione agraria, dicono cosa
inesatta, poiché il contratto è privo di idoneità a operare quel
“trasferimento”, che è assunto nella fattispecie astratta
dell’art. 8, 1o co. l. n. 590/1965.
A fronte di tutto
ciò, si può affermare che la norma in questione diviene applicabile
al solo caso in cui il fondo esaurisca la consistenza dell’asse
ereditario, presupponendosi che in questa ipotesi la cessione della
quota del fondo possa conseguire effetti traslativi .
1.2.6.
Cooperative agricole
La Legge n. 817 del
14 agosto 1971 ha esteso la prelazione ad un’altra categoria di
soggetti: le cooperative agricole. In questo caso: almeno la metà
(50%) dei soci deve essere coltivatore diretto e deve avere coltivato
il fondo per almeno due anni consecutivi.
1.2.7.
Società di persone agricole
Le società di
persone, e le società cooperative possono essere qualificate come
società agricole se:
l’oggetto sociale
prevede l’esercizio “esclusivo”
delle attività finalizzate alla coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (articolo
2135 del codice civile) la
ragione sociale (in caso di società di persone) o la denominazione
sociale (in caso di società di capitali) contiene l’indicazione
“società agricola”.
Il requisito
dell’esclusività è soddisfatto quando la previsione contenuta
nell’oggetto sociale trova riscontro nell’attività
effettivamente svolta. Non viene meno se la società svolge ulteriori
attività strumentali a quella principale per il conseguimento
dell’oggetto sociale (ad esempio, acquistare o prendere in affitto
terreni per ampliare l’attività agricola oppure contrarre un
finanziamento per acquistare un trattore necessario alla coltivazione
del terreno). Non possono qualificarsi come agricole e, quindi, non
possono accedere al regime di tassazione su base catastale, le
società che, a prescindere dall’oggetto sociale, esercitano, per
esempio, attività industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi, attività di trasporto, bancaria, assicurativa, di
sfruttamento di miniere, cave, ecc.
Sul tema ha inciso
il decreto legislativo n. 99 del 2004 che, oltre a introdurre la
figura dell’imprenditore agricolo professionale, prevede che la
società agricola possa rivestire qualsiasi forma (tipo) di società
ma riserva il diritto di prelazione, di cui in esame, soltanto alle
società agricole di persone.
1.3. Coltivazione
biennale del fondo
Affinché il
coltivatore diretto affittuario sul fondo possa esercitare la
prelazione è necessario che egli coltivi il fondo da almeno due
anni.
Giurisprudenza
la giurisprudenza ha
avuto occasione di effettuare i seguenti chiarimenti interpretativi:
- il biennio va calcolato ad anno solare e non ad annata agraria e deve trattarsi di periodo interamente decorso;
- non occorre che il titolo che attribuisce il diritto di coltivare il fondo sia unico per tutto il biennio, potendo accadere che per un periodo si tratti di contratto di affitto e per un altro periodo di compartecipazione o di coltivazione del fondo a titolo di proprietà;
- occorre che la coltivazione sia basata su un titolo giuridico effettivo e pertanto non è sufficiente un contratto di comodato oppure un insediamento de facto sul fondo agricolo;
- il periodo biennale va calcolato con riferimento al momento della stipulazione del contratto preliminare di vendita del fondo dal proprietario al terzo.
1.4. Mancata
alienazione di fondi nel biennio
Un altro importante
requisito per l’esercizio della prelazione è l’esigenza che il
coltivatore “non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi
rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria” (art. 8, primo
comma della legge n. 590 del 1965).
2. La prelazione
del proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita
(art. 7 legge 14 agosto 1971 n.817).
L’art.7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817 stabilisce che il diritto di prelazione
“…spetta
anche…al
coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi
offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati
mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti
coltivatori diretti”.
Il diritto di
prelazione del confinante trova la propria ispirazione nella volontà
di favorire l’espansione di aziende già istituite su fondo in
proprietà, perseguendo, attraverso l’accorpamento, la finalità di
una ricomposizione fondiaria, che si realizza autonomamente nel
momento della volontaria cessione di fondi.
Elementi
da valutare ai fini di tale diritto di prelazione sono:
- che si tratti di terreno agricolo;
- che sul fondo posto in vendita non siano insediati, sulla base di un titolo giuridico valido, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”;
- la contiguità e la coltivazione dei fondi (quello offerto in vendita e altro fondo contiguo);
- che sul fondo contiguo sia insediato un proprietario coltivatore diretto il quale coltivi il fondo dal almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario;
- pluralità di confinanti
Per
quanto riguarda i punti a) e b) si rimanda a quando già specificato
con la precisazione che, pur in mancanza di espressa previsione nella
specifica norma della l. n. 817/1971, si debba estendere al fondo del
confinante il requisito della destinazione urbanistica agricola,
posto dal 2° co. dell’art. 8 l. n. 590/1965 per il fondo oggetto
di prelazione considerando che la logica dell’accorpamento conduce
a riconoscere l’omogeneità delle condizioni obiettive dei due
fondi interessati alla
vicenda (e pertanto il confinante deve dare la dimostrazione anche di
tale qualità del proprio fondo).
2.1. La contiguità
e la coltivazione dei fondi (quello offerto in vendita e altro fondo
contiguo)
2.1.1.
Contiguità
L’identificazione
della fattispecie “fondo confinante” si è ormai consolidata sul
requisito della contiguità
fisica e materiale,
per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione
(sia
essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi,
recinzioni o altri segnali), senza poter essere ampliato alla diversa
ipotesi della c.d. “contiguità funzionale”, ossia di fondi
materialmente separati ma tuttavia idonei ad essere accorpati in
un’unica azienda agraria.
La giurisprudenza
prevede una lunga casistica di situazioni di fatto che escludono la
contiguità, rendendo inagibile la prelazione del confinante.
Le situazioni che si
sono presentate all’attenzione della casistica giudiziaria possono
essere così riassunte:
- strada vicinale: il terreno che costituisce la sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, può risultare dall’unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti; in siffatta ipotesi queste porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà; ne consegue che i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti ai fini dell’istituto della prelazione agraria (sentenza Cassaz. 08/01/1996 n. 58);
- strada pubblica: i terreni non sono confinanti se sono separati da una strada comunale (sentenza Cassaz. 09/02/1994 n. 1331);
- strada privata: vanno ritenuti non contigui i fondi posti ai lati di una strada privata agraria, non insistente né sul fondo di proprietà del retraente, né su quello di proprietà del retratto (sentenza Cassaz. 17/07/2002 n. 10337);
- fossi: la prelazione opera ancorché l’attività di coltivazione del vicino non sia estesa fino alla linea di confine per l’esistenza di un fosso entro il quale scorra la linea di confine tra i due fondi agricoli (sentenza Cassaz. 26/03/2003 n. 4486);
-acqua
pubblica:
non si ha fondo contiguo nell’ipotesi di fondi separati da un corso
naturale d’acqua avente carattere pubblico, a nulla rilevando che
detto corso sia a volte in secca e che lo stesso non sia incluso
nell’elenco delle acque demaniali, stante il carattere dichiarativo
e non costitutivo di detti elenchi (sentenza Cassaz. 20/2/2001
n.2471);
- acqua privata: debbono considerarsi confinanti due fondi anche se separati da un canale di scolo delle loro acque, ove, mancando una contraria prova, questo canale debba presumersi comune, ai sensi dell’art. 897 cod. civ., con la conseguente contiguità materiale dei fondi, che si estendono fino alla metà del canale fra essi interposto (sentenza Cassaz. 17/12/1991 n.13558);
- striscia di terreno del venditore: non è possibile creare artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della confinanza fisica tra i suoli onde precludere l’esercizio della prelazione - così il riservarsi una porzione di terreno allo scopo di precludere la prelazione – (sentenza Cassaz. 09/04/2003 n.5573);
- costruzione aderente: non integra la situazione che conferisce il diritto di prelazione l’essere proprietario di un immobile, confinante con il fondo oggetto di compravendita, la cui superficie risulta occupata per la maggior parte da una casa di civile abitazione, da un magazzino, da un piazzale e da una strada privata di accesso, cosicché resta a destinazione agricola una area così esigua da non poterle attribuire quella qualifica di terreno coltivato (sentenza Cassaz. 22/01/1987 n. 579);
- edificio rurale: qualora questo sia organizzato al servizio del contiguo terreno agricolo, col quale costituisce un complesso unitario, la prelazione opera (sentenza Cassaz. 10/09/1986 n.5538);
- terreno utilizzato a campeggio: non vi è diritto di prelazione se il terreno circostante è adibito a campeggio, oppure ad insediamento industriale o turistico (sentenza Cassaz. 15/01/1987 n. 267).
2.1.2.
Tipologia di coltivazione
con il termine
“terreni” l’art.7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 si
riferisce univocamente ad una superficie specificamente destinata a
coltivazione.
La
prelazione deve ritenersi pertanto esclusa quando:
- l’area a confine
con il fondo posto in vendita, per la sua particolare configurazione,
non sia oggetto di attività` di coltivazione, ad es., perché abbia
destinazione extragricola, e ciò anche se la parte immediatamente
contigua al fondo posto in vendita faccia parte di un più vasto
appezzamento per la rimanente parte agricolo (in quanto però la
prima non sia ricollegata a quest’ultimo da vincolo pertinenziale).
- l’area a confine con il fondo posto in vendita sia esclusivamente boschiva. Compete invece se il bosco sia congiunto senza discontinuità a terreni a coltura e sussista un rapporto di complementarietà con un’attività di coltivazione della terra: ciò come conseguenza dell’affermazione che di per sè la silvicoltura non soddisferebbe il requisito della coltivazione del fondo, nel senso inteso dall’art. 8 l. n. 590/1965, ma lo soddisferebbe se è attività connessa a quella di coltivazione.
- sul terreno confinante a quello posto in vendita inerisca una stalla per allevamento intensivo, non connesso a un’attività di coltivazione, o siano presenti vasche per l’ittiocoltura, o insista un edificio di abitazione che non abbia le caratteristiche funzionali della casa colonica, cosı` che le parti poste a confine non possano ritenersi pertinenza del terreno agricolo.
- l’edificio insistente sull’area a confine con il terreno oggetto della pretesa prelazione abbia destinazione agricola e sia altresì in rapporto pertinenziale con il fondo a coltivazione (stalla, casa colonica, capannone per ricovero macchinari...), il diritto sussiste unicamente se la medesima sia posta in diretta continuazione con i terreni coltivati, dovendo cioè esistere una prosecuzione materiale tra la superficie edificata e questi ultimi, nel rispetto del principio della contiguità materiale e non meramente funzionale tra il fondo del confinante che vanta la prelazione e quello oggetto di tale diritto.
2.2.
Coltivatore diretto proprietario sul fondo contiguo
Per effetto
dell’art. 7 della legge n. 817 del 1971 il diritto di prelazione
spetta al confinante purché egli sia contemporaneamente
proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.
È stato chiarito
che colui che è legittimato all’occupazione di terre del demanio
civico non può ritenersi proprietario, ancorché occupatore
legittimato, per cui nei suoi confronti non può operare la
prelazione a favore del confinante (sentenza Cassaz. 18/01/1997
n.64) .
I fondi confinanti
con quello posto in vendita devono essere coltivati direttamente dal
proprietario, in quanto solo in questo caso si attua, con
l’accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la
formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni,
più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico
In capo al
coltivatore diretto proprietario del terreno contiguo devono poi
sussistere tutte le condizioni previste dall’art. 8 legge 26
maggio 1965 n. 590 per il coltivatore del fondo posto in vendita,
cui il citato art. 7 rinvia ovvero:
- la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà;
- la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente.
2.3.
Pluralità di confinanti
La
prelazione del confinante, allorquando più siano i fondi contigui,
dà diritto a tutti i confinanti di esercitare il diritto di
prelazione. Se uno solo la esercita, non si pone alcun problema. Se
intendono esercitare il diritto di prelazione in più d’uno, si
pone il problema di stabilire il criterio per attribuire la
preferenza all’uno o all’altro.
L’art.
7 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha disposto testualmente:
"Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di
riscatto di cui rispettivamente all’articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all’articolo 7
della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti
confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell’ordine,
la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori
diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa
tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei
terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi
di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999".
2.3.1.
Criteri preferenziali
In questo modo la
norma, volendo stabilire un criterio preferenziale, prevede un certo
ordine di priorità, così individuato: a) al primo grado,
coltivatori diretti o imprenditori agricoli di età compresa tra i 18
e i 40 anni, oppure, sembra nello stesso grado, anche se la dottrina
afferma il contrario, il socio di cooperativa di conduzione associata
dei terreni; b) in grado successivo, il numero dei coltivatori e
degli imprenditori predetti, purché (sembra) siano in possesso di
conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio, emesso in data 17 maggio
1999.
Va
anche osservato che la scala di preferenze è congegnata in modo tale
da renderla operativa non soltanto se manca del tutto la condizione
più favorita (ad esempio, il requisito di primo grado), ma anche se
questa sia sussistente, allorquando peraltro essa non sia in grado di
operare una soluzione: si pensi all’ipotesi di più fondi, in
ognuno dei quali esista un coltivatore di età compresa tra i 18 e i
40 anni; è evidente che il requisito dell’età in tal caso non
potrà recitare un ruolo decisivo ai fini della scelta e pertanto
occorrerà ricorrere al secondo requisito (numero dei coltivatori),
ed eventualmente anche al terzo requisito, allorquando neppure il
secondo requisito sia determinante.
Va
anche chiarito che mentre il numero dei coltivatori tiene conto di
ogni unità in più per determinare il coltivatore favorito, non
altrettanto accade per il requisito dell’età, giacché il
legislatore mostra di considerare come dato da prendere in
considerazione non l’effettiva età del singolo, ma allo stesso
grado l’ampia fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni:
pertanto il coltivatore di 18 anni ha identico titolo, quanto
all’età, del coltivatore di 40 anni e lo stesso discorso vale per
ogni età compresa tra i due valori limite.
Capitolo
secondo
MODALITÀ
DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA
L’art. 8 della
legge 590/65 prescrive che l’obbligato debba “notificare con
lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione
trasmettendo il preliminare di compravendita”, (cd. denuntiatio).
Nella fattispecie normativa si rinviene una previsione di prelazione
legale cui
consegue
un diritto di riscatto in capo ai soggetti identificati dalla legge,
(generalmente coltivatori diretti con particolare rapporto con il
fondo in vendita, cfr. Cass. civ., sez. III, 16/03/2005, n. 5682 in
Guida al Diritto, 2005, 15, 85; Cass. 14307/2005, Guida al Diritto,
n. 40/2005, 55; Cass. civ., 09/06/2004, n.10972 in Mass. Giur. It.,
2004).
La
legge 590 del 1965, infatti, attribuisce al titolare del diritto di
prelazione agraria un diritto potestativo accessorio di riscatto al
fine di potere agire nei confronti del terzo acquirente per ottenere
la proprietà del bene alienato: tale diritto è soggetto al termine
decadenziale di un anno dalla trascrizione dell’acquisto del terzo.
La ratio
è quella di consentire al titolare del diritto di prelazione di
ottenere la proprietà del bene che - in difetto di denuntiatio
- non abbia potuto acquisire esercitando tempestivamente il diritto
di prelazione nei confronti dell’alienante, limitando tuttavia
temporaneamente la possibilità di incidere nella sfera giuridica del
terzo acquirente e armonizzando le ragioni del prelazionario
pretermesso con il principio generale di tutela dell’affidamento
dell’acquirente, che può vedersi privato del proprio diritto
quantunque acquisito in buona fede, (così Trib. Bologna, sez. II,
20/10/2004 in Guida al Diritto, 2005, 23, 58).
Proprio
al fine di legittimare sul piano legale il diritto di riscatto e,
conseguentemente, valutarne i presupposti ex
lege,
particolare importanza assume la proposta di alienazione fatta dal
venditore cui incombe l’onere di rispettare la prelazione: infatti,
come già evidenziato qualora il proprietario – alienante non
provveda alla notificazione ex art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590,
“l’avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno
dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il
fondo dell’acquirente e da ogni altro successivo avente causa”,
(Cass. civ., sez. III, 22/01/2004, n.1103 in Arch. Civ., 2004, 1318).
La denuntiatio,
pertanto, rappresenta l’elemento di fatto più rilevante nel
giudizio volto a risolvere i contrasti sorti tra il prelazionario
pretermesso ed i terzi aventi causa dal venditore.
Riassumendo:
1)
La denuntiatio
da parte del venditore del fondo agricolo va fatta con una
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno, in cui si dovranno indicare tutte le condizioni di vendita
previste, questo per far sì che il
coltivatore
possa esercitare il suo diritto
di prelazione,
cioè subentrare all’acquirente alle medesime condizioni, questo
entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.
2) Il coltivatore,
per potere esercitare questo suo diritto di prelazione, dovrà
inviare a sua volta al proprietario
del fondo
una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui dichiari la volontà
di esercitare il proprio diritto di prelazione e procedendo al
pagamento del prezzo stabilito.
Nell’ipotesi in
cui il coltivatore non risponda, il proprietario sarà libero di
procedere alla vendita.
Se è il
proprietario del fondo a non inviare la comunicazione di vendita al
coltivatore impedendogli di esercitare il suo diritto di prelazione,
in quanto egli non era stato messo a conoscenza della vendita del
fondo, il coltivatore potrà esercitare il cosiddetto "retratto",
ovvero conseguire la proprietà
del fondo
pure contro l’acquirente.
Il
diritto
di riscatto
deve essere esercitato entro un anno, a partire dalla trascrizione
del contratto. Per esercitare il suo diritto di riscatto il
coltivatore provvederà alla messa in mora sia del venditore che
dell’acquirente, chiedendo il trasferimento della proprietà del
fondo. In caso di riscatto il coltivatore dovrà versare il prezzo
che il primo
acquirente
ha versato con la stipula del contratto di compravendita entro 3 mesi
dall’esercizio del diritto di riscatto, trascorsi questi termini,
se il coltivatore non provvede al pagamento perde ogni diritto, ed il
fondo resterà di proprietà del primo acquirente .
Per quanto concerne
la forma che la notifica ex art. 8 legge 590/65 debba rivestire, al
fine di ritenere adempiuto l’obbligo previsto dalla legge a favore
del coltivatore diretto, questo è stata oggetto di diverse
interpretazioni.
L’orientamento
giurisprudenziale risalente ha ritenuto, in modo costante, che la
denuntiatio
potesse ritenersi produttiva di effetti, (quindi anche ai fini del
termine decadenziale previsto), solo qualora essa fosse stata resa in
forma scritta, da ritenersi requisito di validità, (ex
multis,
Cass. civ. Sezione III, sentenza 5 ottobre 1991 n. 10429, n.
5568/1983, n. 8485/1987).
La proposta di
vendita ex art. 8 l. cit. , pertanto, qualora effettuata solo
verbalmente, dava luogo ad un negozio giuridico radicalmente nullo,
se non giuridicamente inesistente.
La
giurisprudenza più recente ha, tuttavia, invertito rotta e ritenuto
di aderire al diverso orientamento per il quale “il diritto
di prelazione agraria diventa attuale e concreto nel momento
in
cui il proprietario comunica ai soggetti interessati anche
verbalmente
la sua volontà di alienare
il fondo a titolo oneroso”, (Cass. civ., sez. II, 29/05/1998,
n.5306 in Mass. Giur. It.,
1998).
La
Cassazione ha così ritenuto che “in tema di prelazione agraria,
la norma che prevede le formalità della comunicazione, pur
perseguendo finalità di interesse sociale, ha carattere dispositivo
e non cogente e inderogabile, sicché è rimessa all’iniziativa
delle parti l’adozione di forme alternative di comunicazione,
purché idonee a consentire la piena conoscenza della proposta in
funzione dell’esercizio della prelazione. E nell’ambito del
principio generale di libertà delle forme è sufficiente anche la
forma verbale, non derivando alcun ostacolo dalla disposizione di
cui all’art. 1351 c.c., che per i contratti preliminari aventi
forma scritta richiede "ad
substantiam" la
medesima forma, poiché la comunicazione non ha natura di proposta
contrattuale”,
(si tratta di Cass. civ., sez. III, 19/05/2003, n.7768 in Arch.
Civ., 2004, 370).
SENTENZA
CASSAZIONE CIVILE SEZ.III 30 NOVEMBRE 2005 N. 26079
Tuttavia la
sentenza della Cassazione in esame, richiamati i precedenti in
distonia, sconfessa l’indirizzo liberista optando, pertanto, per
un ennesimo revirement, (non nel senso generale di mutamento ma in
quello stretto di ripensamento), ed adduce a sostegno della
decisione un diverso ordine di argomentazioni:
- la denuntiatio è, quanto alla natura giuridica, una proposta contrattuale e, dunque, un atto di carattere negoziale essendo la lettera della legge inequivoca in tal senso;
- il requisito della forma sotto pena di nullità non allude alla “forma in senso generale” ma a quella cd. speciale, imposta per taluni negozi, (art. 1350 c.c.);
- la denuntiatio è un atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile
- funzione di garanzia della forma de qua dei diversi interessi coinvolti.
Quanto alla prima
ragione addotta, il collegio precisa, infatti, che “la tesi invero
della natura non negoziale della denuntiatio,
seguita dal nuovo indirizzo giurisprudenziale, non è conciliabile
con la lettera della legge, che non può essere del tutto
trascurata, essa prevedendo, infatti, all’art. 8 comma 4°,
espressamente a carico dell’alienante l’obbligo di notificare
una “proposta”, intesa come proposta contrattuale, posto che
l’incontro dei consensi del proprietario venditore e del
coltivatore determina (come finisce, del resto, per ammettere lo
stesso diverso indirizzo) la conclusione del contratto”.
Quanto
alla seconda delle ragioni esposte, la Corte precisa che la
configurazione della denuntiatio
come
proposta contrattuale ex art. 1326 c.c. si riflette,
conseguentemente, sul piano della
forma, secondo una corretta lettura ermeneutica delle disposizioni di
riferimento. Infatti,
“come
è stato evidenziato in dottrina, se è vero che nel nostro
ordinamento vige il principio della libertà della forma come
espressione dell’autonomia negoziale la quale consente al soggetto
di emettere la dichiarazione di volontà secondo le modalità che
preferisce, è ancor vero che il codice, nell’affermare che la
forma è un requisito del negozio «quando risulta che è prescritta
dalla legge sotto pena di nullità» (art. 1325 c.c.), si riferisce
non alla forma in senso generale ma a quella forma per così dire
speciale che la legge impone per alcuni negozi, quali «i contratti
che trasferiscono la proprietà di beni immobili», per i quali
l’art. 1350, comma 1°, n. 1, c.c. richiede l’atto pubblico o la
scrittura privata “ad
substantiam”.
Tale
premessa fa da sfondo alla terza delle ragioni addotte, alla stregua
della quale, la denuntiatio
deve
essere considerata “non solo come atto negoziale ma anche come atto
preparatorio
di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile,
cioè il fondo”, cosicché “ne deriva che tale comunicazione deve
necessariamente rivestire, in applicazione dell’art. 1350 c.c., la
forma scritta ad
substantiam,
con inevitabili riflessi sul piano probatorio, non essendo, per
questo, consentita la prova testimoniale, ex art. 2725 c.c. “.
Infine,
il collegio ritiene che “la riconduzione della denuntiatio
alla forma scritta, d’altronde, assolve, come sottolineatosi, ad
esigenze di tutela e di certezza, nel senso che rende certa
l’effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la
prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del
titolare del diritto; assicura, a sua volta, al terzo acquirente, in
caso di mancato esercizio della prelazione nello spatium
deliberandi
a disposizione del coltivatore, la certezza della compravendita
stipulata con il proprietario, sottraendo l’acquirente al pericolo
di essere assoggettato al retratto esercitato dal coltivatore
pretermesso; garantisce infine il coltivatore in ordine alla
sussistenza di condizioni della vendita più favorevoli stabilite dal
proprietario promittente venditore e dal terzo promissario
acquirente”.
L’orientamento
così espresso dalla Suprema Corte merita di essere condiviso senza
riserve anche se l’iter argomentativo seguito non si sottrae ad
alcune censure.
La forza della
motivazione a sostegno della tesi, infatti, risiede più che altro
nella prima delle ragioni, sul piano formale, e nell’ultima delle
ragioni addotte, sul piano sostanziale.
Innanzitutto,
infatti, l’art. 8 l. cit. è assolutamente chiaro nel prendere
posizione in ordine alla natura giuridica della denuntiatio,
qualificata come proposta contrattuale, (1326 c.c.): tale dato non
può essere tanto oggetto di interpretazione quanto piuttosto di una
semplice opera di diagnosi ermeneutica che prenda atto della
decisione a monte presa in sede legislativa.
Comunque, sul piano
sostanziale, nella fattispecie viene in essere una precisa funzione
perseguita dalla legge attraverso la denuntiatio
che è quella di garantire un delicato equilibrio dei diritti
coinvolti, assicurando la effettività della prelazione a tutela del
soggetto debole (coltivatore diretto), garantendo la certezza dei
traffici giuridici immobiliari e scongiurando trattative emulative o
in frode al terzo.
Orbene,
se queste motivazioni integrano il nucleo fondamentale della ratio
legis
è indubbio che l’unico vestimentum
che possa farsene portavoce è quello della forma scritta, la sola
idonea nel caso ad assolvere la funzione di responsabilizzazione e
certezza dell’atto.
Tuttavia,
nell’art. 8 l. 590/65 non si rinviene una espressa comminatoria di
nullità ex art. 1325 n. 4 c.c., e, proprio per sopperire a tale
omissione, la Corte veicola la soluzione attraverso la
riqualificazione della denuntiatio
come atto preparatorio attratto dalle prescrizioni ex art. 1350 c.c.
La
scelta non è delle più felici ma, in sua vece, sarebbe stato
necessario aderire ad una concezione funzionale della forma,
teleologicamente orientata, sulla scorta della più autorevole
dottrina in materia, per la quale ogni come del diritto ha un perché
giuridicamente rilevante.
In
conclusione, può precisarsi che, al di là della forma adottata,
qualora il terzo acquirente e l’alienante abbiano dolosamente
concertato l’elusione della prelazione legale a danno del
prelazionario, l’eventuale contratto dovrebbe ritenersi nullo,
sulla scorta della migliore dottrina, se non per causa illecita ai
sensi dell’art. 1344 c.c. comunque perché integrante gli estremi
del contratto a danno del terzo, non meritevole di tutela né
altrimenti tollerabile in diritto
Capitolo
terzo
MASSIMARIO
DELLE SENTENZE
– PRELAZIONE
AGRARIA
In materia di
prelazione agraria, la denuntiatio
di cui alla L. n. 590 del 1965, deve essere effettuata con lettera
raccomandata cui deve essere, necessariamente, allegato il contratto
preliminare di vendita concluso con il terzo. Non sono ammesse forme
di comunicazioni equipollenti, tanto che, laddove dovessero essere
effettuate, si configurerebbe una nullità insanabile. Trib. Arezzo,
09/01/2013.
Il
diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto,
proprietario del terreno confinante, previsto dall’art. 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta, in generale, nel solo caso di
fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè allorquando
essi siano caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per
contatto reciproco lungo una linea comune di demarcazione.
(Nell’enunciare l’anzidetto principio, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che, in base a congrua e corretta motivazione,
aveva negato la sussistenza delle condizioni per esercitare il
diritto di riscatto, in quanto i fondi oggetto di controversia erano
separati da una stradella sul confine, ancorché non di uso
pubblico). (Rigetta, App. Lecce, sez. dist. di Taranto, 18/02/2009)
Cass. civ., Sez. III, 27/09/2011, n. 19747.
In
tema di prelazione agraria, la norma che prevede le formalità della
comunicazione, pur perseguendo finalità di interesse sociale
(creazione di imprese coltivatrici moderne ed efficienti con
conseguente incremento della produttività agricola), ha carattere
dispositivo e non cogente e inderogabile, sicché è rimessa
all’iniziativa delle parti l’adozione di forme alternative di
comunicazione, purché idonee a consentire la piena conoscenza della
proposta in funzione dell’esercizio della prelazione. E
nell’ambito del principio generale di libertà delle forme è
sufficiente anche la forma verbale, non derivando alcun ostacolo
dalla disposizione di cui all’art. 1351 c.c., che per i contratti
preliminari aventi forma scritta richiede "ad
substantiam"
la medesima forma, poiché la comunicazione non ha natura di
proposta contrattuale. App. Roma, Sez. IV, 21/09/2011.
L’onere
probatorio imposto al confinante che intenda esercitare il diritto
di prelazione agraria, riguardo al fatto di coltivare direttamente e
personalmente, in modo abituale, il fondo adiacente a quello posto
in vendita è talmente pregnante da non poter essere assolto
mediante la produzione di certificazione rilasciata a fini
prevalentemente assistenziali, dalla quale è possibile trarre solo
dati empirici e formali, al più idonea a fornire elementi indiziari inutilizzabili in
assenza di altre esigenze probatorie. Al contrario, la prova deve
essere fornita in concreto in relazione alle esigenze colturali del
fondo. App. Roma, Sez. IV, 13/07/2011
Alla luce di
un’interpretazione evolutiva del sistema - che tenga conto dei
successivi e più recenti interventi legislativi, i quali in modo non
equivoco tendono ad equiparare l’attività di coltivatore diretto a
quella di chi eserciti la silvicoltura - il diritto di prelazione e
riscatto agrario di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590, esteso dall’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 al
coltivatore diretto proprietario di terreno confinante, deve essere
riconosciuto anche al silvicoltore che eserciti, in via esclusiva o
principale, tale attività, con il solo limite - in riferimento alla
prelazione del confinante - che i terreni da vendere e quello di
proprietà del silvicoltore siano entrambi boschivi. (Principio
enunciato in una fattispecie alla quale era applicabile, "ratione
temporis",
il testo dell’art. 2135 cod. civ. nella versione antecedente la
sostituzione operata dall’art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n.
228). (Cassa con rinvio, App. Genova, 04/03/2005) Cass. civ., Sez.
Unite, 14/04/2011, n. 8486.
In
tema di disciplina dei rapporti agrari, il diritto di prelazione non
spetta a chi sia proprietario di una casa di civile abitazione con
annessi aia, stalla e piccolo orto confinante col fondo oggetto di
compravendita, trattandosi di immobile inidoneo a configurare un
"terreno coltivato", caratteristica quest’ultima a cui la
legge subordina il sorgere, a favore del confinante, del predetto
diritto. (Rigetta, App. Torino, 27/10/2008) Cass. civ., Sez. III,
11/02/2011, n. 3455
In
materia di contratti agrari, per la comunicazione ("notifica")
al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del
fondo, ai fini della prelazione di cui alla L. n. 590/1965, art. 8 e
alla L. n. 817/1971, art. 7, da parte del proprietario venditore, è
richiesta la forma scritta "ad
substantiam",
non essendo idonea allo scopo l’effettuazione della stessa
verbalmente. Cass.
civ.,
Sez. III, 25/01/2011, n. 1731.
In
tema di riscatto agrario da parte del confinante, qualora in sede di
vendita di fondo rustico l’alienante si riservi la proprietà di
una striscia di terreno tale da interrompere la contiguità e
continuità fisica tra i due fondi, ne deriva una condizione
obiettiva di non confinanza sufficiente ad escludere il diritto di
prelazione, a meno che la riserva sia stata fatta senza nessuna
utilità economica, all’unico scopo di vanificare, sopprimendo il
requisito della confinanza, il diritto di prelazione del confinante.
L’accertamento della sussistenza di apprezzabili ragioni
giustificative della suddetta riserva in relazione alle esigenze di
coltivazione del fondo rientra nei compiti istituzionali del giudice
di merito e non è censurabile in sede di legittimità se
adeguatamente motivato. (Rigetta, App. Brescia, 06/09/2005) Cass.
civ., Sez. III, 13/12/2010, n. 25135.
In
materia di contratti agrari, la comunicazione ("notifica")
al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del
fondo, ai fini della prelazione di cui all’art. 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, e all’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817, da parte del proprietario venditore, richiede la forma scritta
"ad
substantiam",
dovendo per legge avvenire attraverso la notifica con lettera
raccomandata. La "denuntiatio",
infatti, non è solo un atto a contenuto negoziale, ma una vera e
propria proposta contrattuale idonea a dare corpo, con l’accettazione
da parte del destinatario, alla conclusione del contratto; ne
consegue che anche la procura finalizzata al compimento di tale
"denuntiatio"
richiede, ai sensi dell’art. 1392 cod. civ., la medesima forma
scritta "ad
substantiam".
(Rigetta, App. Brescia, 17/05/2005) Cass. civ., Sez. III, 31/05/2010,
n. 13211.
Ai
fini dell’esercizio della prelazione agraria da parte del
proprietario confinante, ai sensi dell’art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817, è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di
coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo
adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli
eserciti altrove l’attività di agricoltore; ciò in quanto
l’intento perseguito dal legislatore è l’ampliamento
dell’impresa coltivatrice diretta finitima e non l’acquisto della
proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Ai
fini della prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può
desumersi da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio
contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta
certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è
idonea soltanto a fornire elementi indiziari. (Rigetta, App. Sassari,
01/03/2005) Cass. civ., Sez. III, 27/01/2010, n. 1712.
In
tema di prelazione agraria, l’esercizio del relativo diritto non
incide sulla volontà del proprietario di alienare il proprio fondo
né sulla formazione del relativo prezzo, ma individua solo il
soggetto che ha diritto ad acquistarlo. Ne consegue che ove il
proprietario di più fondi agricoli, tutti funzionali all’esercizio
di un’azienda agricola unitaria, decida di alienarli
congiuntamente, il proprietario coltivatore diretto, confinante con
alcuni soltanto dei fondi messi in vendita, non può esercitare su
essi alcun diritto di prelazione parziale, ove ciò ostacoli la
cessione dell’intero compendio, ovvero determini che la cessione
stessa avvenga ad un prezzo globale inferiore a quello pattuito tra
il cedente ed il terzo. (Rigetta, App. Roma, 27/05/2004) Cass. civ.,
Sez. III, 10/11/2009, n. 23745.
In
tema di prelazione agraria, assolve all’onere della "denuntiatio"
di cui all’art. 8 della legge n. 590 del 1965 la comunicazione
della proposta di vendita effettuata a mezzo raccomandata con
allegato il contratto definitivo di compravendita stipulato in forma
pubblica la cui efficacia sia stata sospensivamente condizionata al
mancato esercizio della prelazione, poiché, in tal caso, risulta
comunque realizzata la finalità di porre il destinatario nella
condizione di decidere sull’opportunità
di esercitare la prelazione, fornendo la suddetta comunicazione i
dati necessari integranti una proposta di alienazione. (Cassa con
rinvio, App. Ancona, 21/06/2004) Cass. civ., Sez. III, 20/01/2009, n.
1348.
Per
il disposto dell’art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817, al
proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in
vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto
di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni
previste dall’art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, cui il citato
art. 7 rinvia e, quindi, anche la coltivazione biennale dei terreni
agricoli confinanti di sua proprietà, senza che assuma rilevanza, al
fine di escludere questo elemento, l’uso nella norma del termine
"terreno" in luogo del termine “fondo”. Cass. civ.,
Sez. III, 16/06/2005, n. 12963.
Una
mera attività di taglio dell’erba che spontaneamente cresce su un
fondo non integra attività di coltivazione del fondo stesso (in
quanto non implica alcuna pur minima attività volta a stimolare la
produttività del fondo, circostanza questa indispensabile perché si
abbia coltivazione ). Deriva da quanto precede, pertanto, che non
compete il diritto di prelazione (e di riscatto) al coltivatore
diretto proprietario di un fondo confinante con quello in vendita,
ove lo stesso si limiti, ogni anno, a falciare, sul terreno
confinante a quello in vendita, l’erba che su questo cresce
spontaneamente. Cass. civ., Sez. III, 16/03/2005, n. 5682.
La
mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce,
a norma dell’art. 8, 1° comma, L. n. 590 del 1965, condizione per
l’insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore
diretto proprietario del fondo confinante, ne consegue che la prova
della sussistenza della condizione spetta a chi esercita il relativo
diritto, tuttavia, trattandosi di provare un fatto negativo, l’onere
relativo diviene attuale e concreto solo in quanto all’affermazione
positiva di quel fatto faccia seguito una posizione della controparte
di diniego del fatto stesso, sia pure sul piano meramente assertivo
(in applicazione di tale principio di diritto la suprema corte ha
cassato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la
domanda di riscatto del fondo rustico dell’attore, proprietario del
fondo confinante, rilevando d’ufficio che questi non aveva fornito
la prova del requisito consistente nel non aver effettuato vendite di
fondi rustici nel biennio precedente). Cass. civ., Sez. III,
28/05/2003, n. 8501.
In
applicazione del principio generale della libertà delle forme per la
comunicazione degli atti giuridici e della manifestazione delle
volontà negoziali, ove una determinata forma non sia prevista dalla
legge "ad
substantiam",
la comunicazione ai fini della prelazione di cui all’art. 8 l. n.
590 del 1965 ed art. 8 l. n. 817 del 1971, al coltivatore o al
confinante della proposta di alienazione del fondo a terzi, non
essendo stata prevista da tale normativa a pena di nullità, può essere
validamente effettuata dal proprietario - alienante con le
indicazioni richieste, anche verbalmente, non ostandovi il disposto
dell’art. 1351 c.c. atteso che tale comunicazione non ha valore di
proposta contrattuale sempre che di siffatta conoscenza della
proposta da parte del coltivatore vi sia prova certa, orale o
documentale. Il diritto di prelazione agraria, pertanto, diviene
attuale e concreto nel momento in cui il proprietario comunica ai
soggetti interessati la sua volontà di alienare il fondo a titolo
oneroso, e dalla data di tale comunicazione, anche verbale, decorre
il termine di 30 giorni entro il quale deve essere esercitato il
diritto di prelazione o il soggetto preferito può rinunciare
espressamente alla prelazione. Cass. civ., Sez. III, 17/01/2001, n.
577.