LA
TESI
DELL’”INCASSO
GIURIDICO”
DEI
CREDITI
RINUNCIATI
DAI
SOCI.
OSSERVAZIONI
CRITICHE
Irene
Giusti e Pasquale Saggese
ABSTRACT
Si
fa seguito al Documento FNC del 15 gennaio 2016, concernente il
regime tributario della rinuncia ai crediti dei soci verso la società
a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
147 (c.d. Decreto
internazionalizzazione),
per approfondire la tesi del c.d. “incasso giuridico”, tesi che
nel citato documento era stata annoverata tra i profili di criticità
del suddetto regime scaturenti dall’attività esegetica
dell’Amministrazione
finanziaria.
Il
presente lavoro si propone, quindi, di individuare ed analizzare le
possibili ragioni che hanno condotto l’Amministrazione finanziaria
ad approdare alla tesi de qua e che hanno successivamente indotto la
giurisprudenza di legittimità a recepire la stessa con due recenti
pronunce, al fine precipuo di sottoporla ad un accurato vaglio
critico
Sommario:
1. Premessa. – 2. La tesi dell’“incasso giuridico”: origini e
ragioni sottese alla sua elaborazione da parte dell’Amministrazione
finanziaria. - 3. Orientamento interpretativo della giurisprudenza di
legittimità. - 4. Considerazioni critiche.
Premessa
Nel Documento FNC del 15 gennaio 20161
(di seguito, “Documento FNC”) si è sostenuto come
il regime fiscale della rinuncia dei soci ai crediti verso la società
presenti taluni profili di incertezza, sia per come è stato
riformato da parte dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 147, “disposizioni recanti misure per
la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” (c.d.
Decreto internazionalizzazione)2,
sia per ragioni risalenti e che ineriscono all’interpretazione
conferita alla norma ex articolo 88 comma 4 del D.P.R. 22
dicembre 1986,
n. 917 (c.d. “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, di seguito
“T.U.I.R.”) dall’Amministrazione finanziaria prima e dalla
giurisprudenza di legittimità dopo.
Ebbene, tra i profili di criticità scaturenti dall’attività
esegetica dell’Amministrazione finanziaria vi è quello relativo
alla genesi (e conseguente applicazione) della tesi del c.d. “incasso
giuridico” dei crediti rinunciati dai soci correlati a redditi
imponibili per cassa.
1FNC,
Documento del 15 febbraio 2016, reperibile al seguente link:
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/941,
al quale si rinvia per l’illustrazione e la disamina della
disciplina della rinuncia ai crediti da parte dei soci nei confronti
della società.
2
Si ricorda che la novella normativa
de qua stabilisce la
rilevanza fiscale in capo alla società partecipata a titolo di
sopravvenienza attiva della rinuncia ai crediti da parte dei soci per
la parte che eccede il relativo valore fiscale e reciprocamente in
capo al socio l’incremento del costo della partecipazione nei
limiti del valore fiscale del credito
rinunciato.
Come si illustrerà diffusamente nel prosieguo, la tesi de qua
afferma l’imponibilità dei crediti rinunciati in capo al socio
persona fisica non imprenditore, con conseguente obbligo di
effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società,
nonostante, nella versione previgente alla novella normativa del
2015, l’articolo 88, comma 4, del T.U.I.R. sancisse la non
imponibilità in capo alla società partecipata dell’intero importo
dei crediti rinunciati da parte dei soci e, specularmente, l’articolo
94, comma 6, del T.U.I.R. stabilisse che in capo al socio l’ammontare
della rinuncia medesima dovesse incrementare il costo della
partecipazione detenuta, principio quest’ultimo applicabile anche
ai soci non imprenditori per effetto di quanto disposto dall’articolo
68, comma 6, del T.U.I.R.
Orbene, il presente lavoro, facendo seguito a quanto illustrato per
brevi cenni nel Documento FNC3
in relazione alla tesi dell’incasso giuridico, si
propone, dopo aver analizzato le ragioni che hanno condotto
l’Amministrazione finanziaria ad approdare ad una siffatta
conclusione poi recepita (ben quattro lustri dopo) dalla
giurisprudenza di legittimità, di sottoporre tale tesi ad un
accurato vaglio critico alla luce delle rationes sottese alle
disposizioni innanzi richiamate e dei principi comunemente accolti
che sovrintendono alla tassazione dei redditi imponibili per cassa.
La tesi dell’“incasso giuridico”: origini e ragioni sottese alla sua elaborazione da parte dell’Amministrazione finanziaria
Al fine di illustrare la tesi ministeriale dell’incasso giuridico
occorre in via prodromica delineare lo scenario normativo nel quale
la medesima ha trovato (rectius, appare aver trovato) le
premesse alla propria genesi. Pur non potendo trattare nella presente
sede tutti i profili rilevanti della disciplina de qua (per la
cui illustrazione si rinvia al Documento FNC4),
si ritiene opportuno ricordare che con l’articolo 1, comma 1,
lettera g), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 5575
il legislatore ha inteso modificare l’ambito di
applicazione della norma sull’irrilevanza fiscale della rinuncia ai
crediti da parte dei soci, estendendo la non imponibilità della
rinuncia medesima, in modo incondizionato, a tutti i crediti,
indipendentemente dalla loro natura6.
Tanto, per effetto dell’elisione dall’articolo 55, comma 47,
del T.U.I.R. della locuzione “derivanti da precedenti
finanziamenti” riferita al credito rinunciato, con conseguente
attrazione nell’ambito dell’irrilevanza fiscale della rinuncia da
parte dei soci anche dei crediti di natura commerciale, dei crediti
da dividendi (diritto alla distribuzione degli utili deliberata
dall’assemblea) e, più in generale, dei crediti derivanti da costi
fiscalmente dedotti in precedenti esercizi dalla società
partecipata8.
3
FNC, Documento del 15 febbraio 2016, par.
6, 18.
4
FNC, Documento del 15 febbraio 2016, par.
4, 13 ss.
5
Convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n.
133.
6
V. FNC, Documento del 15 febbraio 2016,
par. 4, 11 ss.
7
Attuale articolo 88, comma 4-bis,
del T.U.I.R.
8
Cfr.
Assonime, circolare 10 marzo 1994, n. 42, 44.
Ebbene,
alla luce di tale rinnovata disciplina, l’Amministrazione
finanziaria con la circolare n. 73/E del 27 maggio 19949,
dopo aver confermato che pertanto tutti i crediti ai quali il socio
rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione, i
quali, per la società, non costituiscono sopravvenienze attive, ha
altresì ritenuto come “naturale” la conseguenza che “la
rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a
tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli
amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci)
presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi
l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro
ammontare, anche mediante applicazione
della ritenuta di imposta”.
Nella circolare le ragioni che hanno condotto l’Amministrazione
finanziaria a considerare naturale la predetta conclusione non sono
esplicitate, di talché occorre procedere per ipotesi.
La prima poggia sul rilievo che l’aver esteso l’area di
irrilevanza fiscale della rinuncia ai crediti dei soci a crediti
aventi fonti generatrici di qualsivoglia natura (e non più solo ai
crediti da finanziamento) comporti, nel caso di crediti correlati a
redditi imponibili per cassa (come quelli derivanti da prestazioni di
servizi professionali), un salto d’imposta dovuto, da un lato, alla
non emersione di una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla
società partecipata a fronte di un costo dalla stessa dedotto per
competenza in precedenti periodi d’imposta e, dall’altro,
all’aumento del valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione in capo al socio, senza immediata creazione di materia
imponibile stante la mancata percezione del provento.
Tale salto d’imposta è risultato, a parere di taluna autorevole
dottrina, foriero di prassi elusive derivanti dallo sfasamento
temporale tra il momento di deduzione del costo, per competenza, in
capo alla società e quello di tassazione del provento, per cassa, in
capo al socio persona fisica non imprenditore10.
Secondo tale approccio ermeneutico, infatti, a fronte della deduzione
di un costo da parte della società partecipata, ad esempio per
prestazione di servizi professionali ricevuta, e successiva
patrimonializzazione del debito, il socio vedrebbe aumentare il
valore fiscalmente riconosciuto della propria partecipazione “per
un ammontare esattamente pari al credito rinunciato” senza
essere assoggettato ad alcuna tassazione; a differenza di ciò che
accadrebbe se si optasse sin dall’origine per un apporto laddove la
società partecipata non porterebbe in deduzione alcun elemento
negativo di reddito11.
9
Par. 3.20 circ. cit.
10
D. Stevanato, Le
rinunce ai crediti per somme dedotte dalla società: se il reddito
del socio è imponibile “per cassa” si può evitare un salto
d’imposta”, in, Rass. Trib., 1994, 1555
ss.
11
D. Stevanato, cit.,
1556 ss. L’autore è, quindi, di avviso contrario a quanto
affermato dall’Assonime nella circolare 10 marzo 1994, n. 42, 44,
laddove si era sostenuto che “l’eventuale
rinuncia del socio ad un credito derivante, ad esempio, da una
cessione di merci alla società, produce risultati perfettamente
equivalenti, sia in capo al socio che in capo alla società, a quelli
che si determinerebbero nell’ipotesi in cui le merci formassero sin
dall’origine oggetto di apporto e non di cessione: in tal caso,
infatti, nessuno dubiterebbe della rilevanza fiscale per la società
del costo delle merci riconosciuto in sede di apporto, ancorché la
società non abbia in concreto sostenuto alcun esborso per il loro
acquisto”.
Da quanto appena evidenziato discenderebbe, quindi, che sottese alla
tesi ministeriale dell’incasso giuridico vi sarebbero le predette
preoccupazioni antielusive12.
La
seconda ipotesi che è stata avanzata in dottrina al fine di
individuare le eventuali basi teoriche sulle quasi potrebbe fondarsi
la tesi de qua inerisce
alla possibilità che l’Amministrazione finanziaria “intendesse
sostenere che la rinuncia al pari dell’incasso, è una
manifestazione di disponibilità e godimento di ricchezza tale da
integrare in testa al socio il presupposto del possesso del
reddito”13.
Più specificamente, il socio rinunciando ad un credito nei confronti
della società partecipata appare manifestare la volontà di
patrimonializzarla, stante il rapporto di cointeressenza che
intercorre tra le parti14.
Di conseguenza, l’atto di rinunzia così configuratosi assumerebbe
i connotati di un atto di disposizione e godimento di un credito che,
sebbene non materialmente incassato, avrebbe fatto ingresso aliunde
(ovverosia tramite la manifestazione della volontà di
rinunciare) nella sfera giuridico-patrimoniale del socio per poi,
contestualmente, uscirne.
Peraltro, come si vedrà nel prosieguo, è la teoria appena
illustrata ad assurgere a fondamento giuridico di quelle pronunce
della Suprema Corte che hanno recentemente recepito la tesi
ministeriale dell’incasso giuridico.
Orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità
Come si è già anticipato, il sopra illustrato approdo
interpretativo dell’Amministrazione finanziaria è stato oggetto di
recepimento da parte di due recenti pronunce della Suprema Corte: la
prima (sent. 18 dicembre 2014, n. 26842) riguardante la rinuncia ad
un credito derivante da compensi per royalties spettanti al
socio di maggioranza e la seconda (ord. 26 gennaio 2016, n. 1335)
riguardante le rinunce a crediti derivanti dalle indennità di fine
mandato spettanti a due soci-amministratori.
Orbene, in tali arresti è stato statuito che la norma ex articolo
88, comma 4, T.U.I.R., definita impropriamente “norma
agevolativa” (definizione che, come si è evidenziato
diffusamente nel Documento FNC15,
non può ritenersi corrette stante il carattere sistematico della
norma
12
Sulla fondatezza delle preoccupazioni
antielusive sottese alle tesi dell’incasso giuridico v.
D. Stevanato, cit.,
1557, il quale, peraltro, sostiene che un meccanismo per “correggere”
gli effetti distorsivi in argomento potrebbe consistere
nell’imposizione in capo al socio all’atto della rinuncia al
credito mediante “la valorizzazione
dell’art. 6, comma 2, T.U.I.R. in
base al quale “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi,
anche per effetto di cessione dei relativi crediti,... costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” in
quanto “non vi è dubbio che la rinuncia si
inserisce in questo caso in un “atto di scambio”, ed è perciò
legittimamente inquadrabile nelle ipotesi di “cessione onerosa”
del credito”. Sul punto v.,
altresì, F. Lozzi,
Gli effetti fiscali della rinuncia alle
indennità di fine mandato dell’amministratore-socio,
in Corr. Trib.,
2013, 2318 ss. il quale sostiene che sia più opportuno “ricorrere
ad un’interpretazione logico- sistematica, piuttosto che meramente
letterale delle norme, che consente, peraltro, di superare il vuoto e
il deficit di coordinamento normativo che indubbiamente il testo
novellato dell’art. 88, comma 4 del T.U.I.R.
ha determinato,
arginando
comportamenti
che potrebbero
essere
facilmente
ricondotti a
intenti
elusivi”.
13
A. Garcea, Rinunce
dei soci ai compensi imponibili per cassa: analisi critica delle
teorie sulla tassabilità, in,
Il
fisco, 1995, 10170 ss.
14
Cfr., sul punto, Agenzia delle Entrate,
risoluzione del 5 aprile 2001, n. 41/E e risoluzione del 22 maggio
2002, n. 152/E.
15
FNC, Documento del 15 febbraio 2016, par.
4, 12.
stessa),
dovendo essere letta in correlazione con i successivi articoli 94,
comma 6 e 101, comma 6, “non vale ad
alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di
rinuncia, per cui ove si tratti di crediti di lavoro autonomo del
socio nei confronti della società, i quali, sebbene non
materialmente incassati, siano, mediante la rinuncia comunque
conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporre a
tassazione il relativo ammontare”, con
conseguente applicazione della relativa ritenuta fiscale.
I giudici di legittimità, quindi, una volta affermato che in capo
alla società partecipata la rinuncia dei crediti non comporta la
creazione di materia imponibile stante l’operare della norma
“agevolativa” ex articolo 88, comma 4, T.U.I.R.,
concludono che quest’ultima non altera il regime fiscale proprio
dei crediti oggetto di rinuncia, la quale, in quanto atto dispositivo
di un diritto, presuppone l’”incasso giuridico” del credito.
Tale conclusione, peraltro, eviterebbe quel salto d’imposta che,
nelle ipotesi di reddito di lavoro autonomo tassabile in base al
principio di cassa, si verrebbe a determinare a fronte
dell’intassabilità sia in capo alla società che in capo al socio
del credito rinunciato.
Da
ultimo, per completezza espositiva, si segnala che il principio
enucleabile dalle citate pronunce è stato richiamato anche da una
recentissima sentenza di merito16
relativa alla rinuncia dei
soci-amministratori all’indennità di fine mandato; più in
particolare, i giudici di prime cure hanno affermato che “la
rinuncia operata dal socio presuppone logicamente la maturazione e il
conseguimento del credito vantato, con inevitabile assoggettamento al
conseguente regime fiscale in capo al socio creditore;
in caso contrario si ammetterebbe la
deduzione fiscale degli accantonamenti (ex articolo 105 T.U.I.R.),
nel corso dei singoli periodi di imposta,
senza assoggettarli a tassazione, nonostante determinino l’incremento
del costo della partecipazione e la generazione di un
reddito”.
Considerazioni critiche
La risalente tesi dell’incasso giuridico, pur con l’avallo della
Corte di cassazione, presta il fianco a più di un rilievo critico e
risulta difficilmente condivisibile, principalmente per la
connotazione antielusiva che la ispira e che invece non è in alcun
modo rintracciabile nelle norme che sovrintendono alla tassazione dei
redditi cui risulta applicabile il principio di cassa. Si pensi ad
esempio, per i redditi di lavoro autonomo, all’articolo 54, comma
1, del T.U.I.R. laddove si fa riferimento ai compensi “percepiti”
e all’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il quale
prevede che la ritenuta deve essere effettuata “all’atto del
pagamento” di detti compensi.
Più in generale, va anche rilevato che il sintagma “incasso
giuridico” è sconosciuto all’ordinamento tributario e racchiude
in sé un evidente ossimoro: il termine “incasso” non può che
riferirsi alla materiale percezione, alla effettiva disponibilità
del denaro o del corrispettivo in natura, e non è suscettibile,
quindi, di essere riferito a crediti maturati e non
16
Comm. Trib. Prov. Vicenza, Sez. III, 14
marzo 2016, n. 280.
riscossi ovvero a meri atti di disposizione di situazioni giuridiche
soggettive, quali appunto le rinunce al diritto di credito17.
Inoltre, non è neppure scontato che il “salto d’imposta” che
la tesi qui opposta vorrebbe evitare si manifesti necessariamente in
tutte le ipotesi di rinuncia a crediti correlati a redditi sottoposti
ad imposizione per cassa.
Si pensi, ad esempio, ai componenti negativi di reddito mai dedotti
dalla società partecipata, in quanto deducibili solo per cassa,
come ad esempio i compensi spettanti ai soci- amministratori18.
In tal caso, la rinuncia al compenso da parte del
socio-amministratore, secondo la tesi qui avversata, sarebbe infatti
tassabile in capo a quest’ultimo pur non avendo la società
partecipata dedotto alcunché a titolo di compenso, il che dimostra
come la simmetria impositiva società-socio postulata dalla tesi
dell’incasso giuridico non è un dato strutturale e connaturato
delle norme in esame.
D’altro canto, anche laddove tale salto d’imposta si verifichi,
la rinuncia non comporta alcuna monetizzazione del credito, ma
soltanto il trasferimento del suo valore su quello della
partecipazione detenuta nella società partecipata. Che tale
situazione non possa considerarsi equivalente a quella dell’incasso
del compenso correlato al credito rinunciato è comprovato dalla
circostanza che all’atto del definitivo realizzo della
partecipazione il maggior valore rappresentato dal credito potrebbe
essere svanito e non è certo che si tramuti in un incasso effettivo
di un corrispettivo in denaro o in natura di ammontare
corrispondente, per cui per un reddito tassabile per cassa sarebbe
irrazionale prelevare l’imposta sin dall’epoca della rinuncia, e
tale irrazionalità è tanto più evidente e marcata quanto maggiore
è il lasso di tempo che intercorre tra la rinuncia del socio al
credito e il successivo realizzo della partecipazione19.
Il salto d’imposta che eventualmente si viene a determinare
nell’ipotesi di rinuncia a crediti correlati a redditi sottoposti
ad imposizione per cassa è dunque un dato strutturale del combinato
disposto delle norme che sanciscono l’irrilevanza fiscale in capo
alla società partecipata delle rinunce dei soci e l’incremento del
costo della partecipazione detenuta dal socio rinunciante.
È, in altri termini, il portato normativo della combinazione della
tassazione secondo il principio di competenza valevole per la società
con quella secondo il principio di cassa valevole per il socio
persona fisica non imprenditore; se uno sfasamento temporale può
esserci, è stato dunque tenuto in conto dal legislatore, il quale,
nel caso di specie, ha evidentemente ritenuto degno di tutela
prevalente l’interesse al rafforzamento patrimoniale della
società20.
17
Cfr., tra gli altri,
M.A. Galeotti Flori, Il possesso dei redditi
nei tributi diretti, Padova, 1983, 84; L. Del
Federico, Profili fiscali della rinuncia dei
crediti da parte dei soci, in, Il
fisco, 1994, 9018; J. Bloch-L. Sorgato, Non
c’è imponibile nella rinuncia al credito di imprenditori e
professionisti, in Corr.
Trib., 2002,
2688 ss.
18
Per la deducibilità in base al principio
di cassa di detti compensi cfr. articolo 95, comma 5, T.U.I.R.
19
Nelle ipotesi in esame, quindi, non solo
non vi è formale percezione di un corrispettivo, ma manca altresì,
sotto un profilo sostanziale, un incremento di ricchezza certo e
determinato da sottoporre a tassazione.
20
Cfr., A. Garcea, cit.,
10175 e F. Gallio, Tassate le somme rinunciate
dal socio-amministratore e dedotte dalla società,
in Il fisco, 2016,
783. L’eventuale sussistenza di un intento elusivo nell’atto di
rinuncia non è quindi contrastabile in modo automatico con la tesi
dell’incasso giuridico, ma deve essere dimostrato dall’Agenzia
La stessa Amministrazione finanziaria ha, peraltro, avuto modo di
precisare che dall’interpretazione sistematica degli articoli 88,
comma 4, 94, comma 6, e 68, comma 6, del
T.U.I.R.
(nell’attuale numerazione) “si evince che
la capitalizzazione dell’onere sostenuto dal socio è una
conseguenza e non la condizione dell’intassabilità della
sopravvenienza da apporto presso la partecipata”21.
Non può dunque non ribadirsi la totale estraneità all’ordinamento
tributario dell’istituto dell’incasso giuridico.
L’affermazione
dei giudici di legittimità in base alla quale
“altrimenti operando, si permetterebbe alla
società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel
corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna
imposizione fiscale, nonostante producano l’effetto ultimo di
incrementare il costo della partecipazione e perciò
di generare reddito, che finirebbe per
rimanere esente da imposizione” non può
valere a tal punto da conferire alle norme relative alla rinuncia ai
crediti dei soci un significato totalmente diverso da quello
assegnatogli dal legislatore22.
Né può valere l’argomentazione utilizzata dalla Suprema Corte
secondo la quale la rinuncia sarebbe assimilabile all’incasso
effettivo del credito, in quanto idonea a manifestare la
disponibilità e il godimento di un elemento reddituale tale da
integrare gli estremi di una percezione del provento da parte del
socio, rilevante nella prospettiva della tassazione per cassa.
L’impianto normativo che sovrintende all’imposizione dei redditi
di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di capitale e diversi è
informato, infatti, al principio di cassa che implica la necessaria
percezione fisica del provento, in denaro o in natura, in ciò
differenziandosi dal principio di competenza che si basa sulla
maturazione della situazione giuridico soggettiva23:
un principio di cassa “allargato” nei termini indicati dal
concetto di incasso giuridico non farebbe che snaturare il sistema
complessivo della tassazione sul reddito in quanto per le dette
categorie reddituali il possesso è riferito soltanto a somme di
denaro o a beni in natura e non a crediti maturati e non riscossi o a
meri atti di disposizione di crediti24.
Da quanto appena evidenziato discende come un revirement
giurisprudenziale sia più che auspicabile, considerata anche la
nuova disciplina fiscale della rinuncia dei soci ai crediti la quale
risulta ora improntata, a differenza di quella previgente,
all’evitare che si producano asimmetrie fiscali tra le poste
coinvolte nell’operazione25.
delle
entrate facendo applicazione della disciplina dell’abuso del
diritto o elusione fiscale di cui al nuovo articolo 10-bis
della legge 27 luglio 2000, n. 212. Una
lettura antielusiva delle norme in esame, lungi pertanto dal poter
essere desunta in via meramente interpretativa, non può che derivare
da una modifica legislativa in tal senso, che preveda espressamente
la tassabilità anche del mero incasso giuridico dei crediti
correlati a redditi imponibili per cassa.
21
In termini, la cit. risoluzione n. 152/E
del 2002.
22
In argomento v. L. Del Federico,
cit., 9018 il quale
considera la creazione dell’incasso giuridico “inequivocabilmente
contra legem”.
23
Cfr. P. Russo, Manuale
di diritto tributario. Parte speciale,
Milano, 2002, 78; P. Boria, Il sistema
tributario, Milano, 2008, 193 ss.
24
Cfr., A. Garcea, cit.,
10176 e J. Bloch-L. Sorgato, cit.,
2688 ss.
25
Sul punto v. FNC, Documento del 15
febbraio 2016, par. 5, 16.
La novella normativa apportata dal Decreto internazionalizzazione,
introducendo infatti la parziale rilevanza fiscale dell’operazione
di rinuncia dei crediti da parte dei soci attraverso l’imponibilità
a titolo di sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata
della rinuncia medesima per la parte che eccede il valore fiscalmente
riconosciuto del credito, non ha fatto altro che confermare che la
tassazione del socio non può costituire un correttivo ai possibili
salti d’imposta derivanti dalla disciplina in discorso (nella sua
versione previgente) stante la non configurabilità in capo al socio
di una contropartita numeraria diretta conseguente all’atto di
rinuncia o, comunque, di un effettivo incremento reddituale.