Regime IVA delle coop sociali secondo la data di stipula della concessione
La normativa di riferimento è stata oggetto, negli ultimi anni, di ripetute modifiche e, da ultimo, il legislatore è intervenuto con la legge di stabilità 2016 al fine evitare un’ulteriore procedura d’infrazione da parte della Commissione europea. Si è proceduto, con essa, ad abrogare il numero 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, che prevedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% per le prestazioni socio-sanitarie ed educative, comprese le prestazioni di cui all’art. 10, comma 1, numeri da 18) a 21) e 27-ter), rese dalle cooperative sociali nei confronti di soggetti svantaggiati, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.
Come confermato dalla circolare, le nuove disposizioni hanno ampliato l’ambito oggettivo di applicazione della norma, includendo tra i soggetti beneficiari delle prestazioni socio-sanitarie anche le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta.
D’altro canto, se in precedenza l’art. 1 comma 331 della L. 296/2006 accordava alle cooperative sociali, in quanto assimilate di diritto alle ONLUS dall’art. 10 comma 8 del DLgs. 460/97, la possibilità di optare per il regime di maggior favore tra esenzione e imponibilità ai fini IVA, tale facoltà non è più ammessa. Infatti, per effetto della soppressione dei periodi primo e secondo della citata disposizione, il regime di esenzione ai fini IVA continua ad applicarsi a tutti i soggetti qualificati come ONLUS in virtù dell’art. 10 comma 8 del DLgs. 460/97, ma non alle cooperative sociali, le quali saranno tenute ad applicare l’aliquota al 5%.
Dirimente, ai fini dell’individuazione del trattamento IVA applicabile, è la data della stipula, del rinnovo o della proroga del contratto, che hanno luogo quando si perfezionano le procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione, da parte dell’ente concedente, delle relative delibere. Non rileva, invece, la data di accreditamento della cooperativa, poiché non può giuridicamente qualificarsi come contratto, convenzione o simili e, invece, costituisce un prerequisito soggettivo per la stipula di successivi atti negoziali.
L’Agenzia si sofferma, inoltre, su alcune fattispecie, quali, ad esempio, la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido, in cui sussistono contestualmente due contratti: il primo, di carattere generale, tra la cooperativa e l’ente committente (di solito un ente territoriale, quale il Comune), stipulato entro il 31 dicembre 2015 e il secondo, specifico, tra la cooperativa e l’utente (o i suoi familiari), stipulato successivamente. In tal caso, le prestazioni di servizi erogate sono soggette alla disciplina previgente se il corrispettivo è posto a carico dell’ente o se è prevista una compartecipazione dell’utente (o della sua famiglia). Ciò in considerazione del fatto che anche il secondo contratto trova fondamento nel primo.
Copyright 2016 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata
La normativa di riferimento è stata oggetto, negli ultimi anni, di ripetute modifiche e, da ultimo, il legislatore è intervenuto con la legge di stabilità 2016 al fine evitare un’ulteriore procedura d’infrazione da parte della Commissione europea. Si è proceduto, con essa, ad abrogare il numero 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, che prevedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% per le prestazioni socio-sanitarie ed educative, comprese le prestazioni di cui all’art. 10, comma 1, numeri da 18) a 21) e 27-ter), rese dalle cooperative sociali nei confronti di soggetti svantaggiati, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.
Come confermato dalla circolare, le nuove disposizioni hanno ampliato l’ambito oggettivo di applicazione della norma, includendo tra i soggetti beneficiari delle prestazioni socio-sanitarie anche le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta.
D’altro canto, se in precedenza l’art. 1 comma 331 della L. 296/2006 accordava alle cooperative sociali, in quanto assimilate di diritto alle ONLUS dall’art. 10 comma 8 del DLgs. 460/97, la possibilità di optare per il regime di maggior favore tra esenzione e imponibilità ai fini IVA, tale facoltà non è più ammessa. Infatti, per effetto della soppressione dei periodi primo e secondo della citata disposizione, il regime di esenzione ai fini IVA continua ad applicarsi a tutti i soggetti qualificati come ONLUS in virtù dell’art. 10 comma 8 del DLgs. 460/97, ma non alle cooperative sociali, le quali saranno tenute ad applicare l’aliquota al 5%.
Dirimente, ai fini dell’individuazione del trattamento IVA applicabile, è la data della stipula, del rinnovo o della proroga del contratto, che hanno luogo quando si perfezionano le procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione, da parte dell’ente concedente, delle relative delibere. Non rileva, invece, la data di accreditamento della cooperativa, poiché non può giuridicamente qualificarsi come contratto, convenzione o simili e, invece, costituisce un prerequisito soggettivo per la stipula di successivi atti negoziali.
L’Agenzia si sofferma, inoltre, su alcune fattispecie, quali, ad esempio, la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido, in cui sussistono contestualmente due contratti: il primo, di carattere generale, tra la cooperativa e l’ente committente (di solito un ente territoriale, quale il Comune), stipulato entro il 31 dicembre 2015 e il secondo, specifico, tra la cooperativa e l’utente (o i suoi familiari), stipulato successivamente. In tal caso, le prestazioni di servizi erogate sono soggette alla disciplina previgente se il corrispettivo è posto a carico dell’ente o se è prevista una compartecipazione dell’utente (o della sua famiglia). Ciò in considerazione del fatto che anche il secondo contratto trova fondamento nel primo.
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