«REVERSE
CHARGE» e «SPLIT PAYMENT»
- «Reverse charge»
- «Split payment»
Al fine di
contrastare fenomeni di frodi Iva, il sistema tributario nazionale ha
istituito, per particolari operazioni effettuate in settori ad alto
rischio di evasione, il meccanismo del «reverse charge» in virtù
del quale, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell’Iva,
l’imposta è assolta dal cessionario o committente in luogo del
cedente o del prestatore. Sempre con finalità antielusive, l’art.
1, co. 629, lett. b), L. 23.12.2014, n. 190, ha previsto che per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli enti pubblici, l’Iva addebitata dal fornitore nelle
corrispondenti fatture deve essere versata dall’ente cessionario o
committente direttamente all’Erario (cd. meccanismo dello «split
Payment»). L’applicazione dei suddetti meccanismi antielusivi
prevede, in virtù delle loro peculiarità, tutta una serie di
specifici obblighi e adempimenti - diversi da quelli ordinari a cui
sono tenuti gli operatori economici – nonché delle agevolazioni in
materia di rimborsi Iva (annuali ed infrannuali), al fine di
scongiurare gli effetti finanziari negativi che potrebbero derivare
dal venir meno del diritto di rivalsa in capo al cedente o al
prestatore.
1.
«Reverse charge»
Il «reverse
charge» è uno speciale meccanismo contabile che, in
deroga alle regole ordinarie del sistema dell’Iva, individua quale
debitore d’imposta il cessionario o committente
dell’operazione: l’utilizzo del «reverse charge» è
finalizzato sostanzialmente a contrastare i numerosi fenomeni evasivi
nel sistema Iva, poiché l’imposta è versata all’Erario
direttamente dal soggetto che detrae la stessa, piuttosto che dal
cedente o dal prestatore che potrebbe divenire sconosciuto al fisco
dopo aver incassato il tributo dal committente o cessionario. Resta
ovviamente inteso che, per poter applicare il «reverse charge»
è necessario che il cessionario e/o il committente sia un
soggetto Iva. Diversamente, qualora il committente sia un
privato, l’imposta sarà dovuta dal cedente o prestatore secondo i
criteri ordinari.
La disciplina
dell’inversione contabile o «reverse charge» è normata
nel contesto dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, e più
precisamente:
- al co. 2 che prevede l’applicazione del «reverse charge» (cd. «esterno») alle operazioni rilevanti territorialmente in Italia poste in essere:
- da soggetti stabiliti in uno Stato extraUe, effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, per le quali l’inversione contabile si realizza tramite l’emissione di un’autofattura da parte del soggetto residente (acquirente o committente);
- da soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue nei confronti di soggetti passivi d’imposta in Italia.
- ai co. 5 e 6 – comma quest’ultimo recentemente modificato dal D.Lgs. 11.02.2016, n. 24, (G.U. n. 52 del 3 marzo 2016) - che individuano, invece, alcune fattispecie di operazioni «interne» per le quali si applica l’inversione contabile.
REVERSE
CHARGE (art. 17, co. 5 e 6 , D.P.R. 633/1972)
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Cessioni
interne di «oro da investimento» (e relative
prestazioni di intermediazione) poste in essere dai soggetti che
producono e commerciano oro (o che trasformano oro in oro da
investimento) imponibili Iva per opzione, nonché le cessioni
interne di «oro diverso da quello di investimento» (cd.
«oro industriale») e di argento (art. 17, co. 5, D.P.R.
633/1972).
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Prestazioni
di servizi rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti
dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore (art.
17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972).
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Cessioni
di fabbricati abitativi e strumentali imponibili Iva a seguito
di opzione (art. 17, co. 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972).
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Prestazioni
di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di
impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17,
co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972).
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Cessioni
non al dettaglio – effettuate sino al 31.12.2018 - aventi
ad oggetto telefoni cellulari (art. 17, co. 6, lett. b),
D.P.R. 633/1972).
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Cessioni
non al dettaglio – effettuate sino al 31.12.2018 - aventi ad
oggetto console da gioco, tablet PC e laptop, nonché
dispositivi a circuito integrato (art. 17, co. 6, lett. c),
D.P.R. 633/1972).
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Trasferimenti
di quote di emissioni di gas ad effetto serra definite
dall’art. 3 della Direttiva 2003/87/CE, trasferibili ai sensi
del successivo art. 12 della medesima Direttiva (art. 17, co. 6,
lett. d-bis), D.P.R. 633/1972).
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Trasferimenti
di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per
conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE, e di certificati
relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, co. 6, lett.
d-ter), D.P.R. 633/1972).
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Cessioni
di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore
ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972,
ovvero la cui attività principale è costituita dalla rivendita
di tali beni, ed il cui consumo personale è trascurabile (art.
17, co. 6, lett. d-quater), D.P.R. 633/1972).
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La legge di
Stabilità 2016 ha previsto, inoltre, l’estensione del meccanismo
di «inversione contabile» anche alle prestazioni di
servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza, laddove il consorzio sia aggiudicatario di una
commessa nei confronti di un ente pubblico e fatturi in regime di
«split payment». Quest’ultima disposizione, prescritta nel
contesto della nuova lett. a-quater) dell’art. 17, co. 6,
D.P.R. 633/1972, non è ancora operativa, ma entrerà in vigore
previa concessione, da parte del Consiglio europeo, di una
misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE in materia di Iva.
Sono state
abrogate, invece, dal citato D.Lgs. 11.02.2016, n. 24, per
assenza della necessaria autorizzazione dell’UE, le disposizioni
di cui alla lett. d) e d-quinquies) dell’art. 17, co. 6, D.P.R.
633/1972 concernenti rispettivamente:
- le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
- le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Il Decreto Iva
regola, infine, ulteriori ipotesi di «inversione
contabile» non contemplate dal citato art. 17, D.P.R.
633/1972 che ricorrono nel caso di:
- cessioni di rottami e cascami, nonché cessioni dei semilavorati di alcuni metalli, comprese le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’opera, d’appalto e simili aventi ad oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi (art. 74 co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972);
- cessioni di bancali di legno (cd. pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, co. 7, D.P.R. 633/1972).
Adempimenti
«reverse charge»
In caso di
applicazione del meccanismo di «inversione contabile», il
fornitore è tenuto ad emettere la fattura senza addebito d’imposta
annotando, su tale documento, in luogo dell’imposta:
- la dicitura «inversione contabile» (che lo esonera dall’applicazione dell’Iva);
- l’indicazione (non più obbligatoria, ma comunque opportuna) della relativa norma (es. «operazione effettuata ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972», in presenza di prestazioni di servizi relativi ad edifici rese nel comparto edile).
Le fatture emesse
senza l’esposizione dell’Iva mediante applicazione del
«reverse charge» sono, a norma dell’art.
6 della Tabella annessa al D.P.R. 642/1972, esenti da imposta di
bollo.
A fronte delle
suddette operazioni, il cedente o prestatore dovrà riportare
(a seconda della tipologia di operazione effettuata) in uno dei
campi del rigo VE35 del quadro VE del dichiarativo Iva, l’importo
delle operazioni rese senza addebito d’imposta nel corso
dell’anno oggetto della dichiarazione, le quali contribuiranno alla
formazione del volume d’affari del cedente o del prestatore.
La fattura –
come sopra compilata - dovrà, poi, essere consegnata al
committente, il quale provvederà ad:
- integrare il documento fiscale ricevuto, riportando sullo stesso l’indicazione dell’aliquota prevista e l’ammontare della relativa imposta;
- annotare il documento come sopra integrato:
- nel registro delle fatture emesse, di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972 (o in quello dei corrispettivi di cui all’ art. 24, D.P.R. 633/1972) entro il mese di ricevimento della fattura o anche successivamente, ma comunque prima dello scadere del termine di 15 giorni dal suddetto ricevimento e con riferimento al relativo mese di competenza;
- nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25, D.P.R. 633/1972, ai fini della detrazione.
Il cessionario o
committente che ha ricevuto la fattura – e l’ha integrata con
la relativa imposta – è tenuto ad indicare nella propria
dichiarazione Iva annuale la doppia registrazione effettuata. In
particolare:
- l’operazione annotata nel registro Iva acquisti dovrà trovare rappresentazione nel quadro VF, per cui il soggetto procederà a indicare nei righi da VF1 a VF11 l’imponibile e l’imposta relativi all’operazione, secondo l’aliquota Iva corrispondente;
- l’operazione effettuata nel registro Iva vendite troverà rappresentazione nel quadro VJ, nel rigo corrispondente alla tipologia di operazione effettuata.
Va peraltro
precisato che l’annotazione effettuata nel registro Iva vendite per
l’operazione di acquisto in «reverse charge» non va
indicata nel quadro VE (tale quadro accoglie soltanto le operazioni
attive che concorrono a formare il volume d’affari), bensì nel
quadro VJ, nell’apposito rigo VJ17 di recente introduzione.
Rimborsi
eccedenze detraibili
L’applicazione del
meccanismo del «reverse charge» conduce, inoltre, ad una
inevitabile posizione di credito strutturale dei cedenti o
prestatori. Questi ultimi, infatti, a fronte di operazioni attive
con emissione di fatture senza addebito dell’imposta, sostengono
acquisti con addebito dell’Iva, e dunque con il relativo diritto
alla detrazione (salvo l’applicazione del pro-rata o altre cause di
in detraibilità). Al fine di scongiurare gli effetti finanziari
negativi che potrebbero derivare dal venir meno del diritto di
rivalsa, il contribuente che ha maturato un credito Iva, fermo
restando il diritto di utilizzare lo stesso in compensazione, può
avvalersi della facoltà di richiedere la restituzione
dell’eccedenza detraibile a norma dell’art. 38-bis, D.P.R.
633/1972, la cui procedura di rimborso è stata da ultimo
semplificata dal D.Lgs. 175/2014.
Per alcune categorie
di contribuenti, che operano con il meccanismo del «reverse
charge», è altresì prevista la possibilità di ottenere
l’esecuzione dei rimborsi Iva in via prioritaria, a norma
dell'art. 38-bis, co. 10, D.P.R. 633/1972. Si tratta in particolare
dei soggetti:
- che pongono in essere prestazioni edili derivanti da contratto di subappalto (sezione F della Tabella ATECO FIN 2004);
- che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice attività 37.10.1);
- produttori di zinco, piombo, stagno, alluminio (e relativi semilavorati).
Con decreto del
29.04.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del
13.05.2016), il Ministero dell’Economia e delle finanze ha
esteso - a partire dalle richieste di rimborso Iva relative al
secondo trimestre dell’anno 2016 – il beneficio
dell’erogazione in via prioritaria dei rimborsi Iva (sia
annuali che infrannuali), anche ai soggetti passivi che effettuano
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici,
di cui all’art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972.
Si rammenta che, il
rimborso dell’eccedenza detraibile è eseguito in via prioritaria
se, al momento della richiesta, sussistono contestualmente le
seguenti condizioni:
- esercizio dell’attività da almeno tre anni;
- aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite (aumentata del 10%). A tal fine, le operazioni in «reverse charge» sono equiparate ad operazioni attive con «aliquota zero» (C.M. 37/E/2006).
- eccedenza Iva detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore ad euro 10.000 in caso di rimborso annuale e ad euro 3.000 in caso di rimborso trimestrale;
- eccedenza Iva detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso richiesto.
2.
«Split payment»
Sempre nel tentativo
di contrastare fenomeni di frodi Iva, l’art. 1, co. 629, lett. b),
L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha inserito il nuovo
art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 - applicabile fino al 31.12.2017 (come
da decisione Consiglio Ue 14.7.2015 n. 1401) - in virtù del quale
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti degli enti pubblici, per i quali queste non siano
debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al
regime di «reverse charge»), l’Iva addebitata dal
fornitore nelle corrispondenti fatture deve essere versata
dall’ente cessionario o committente direttamente all’Erario,
anziché dal cedente o prestatore del bene o del servizio (c.d.
meccanismo dello «split Payment» o della «scissione dei
pagamenti»).
Adempimenti
«split payment»
Affinché il
meccanismo di cui trattasi si concretizzi è necessario che il
cedente o prestatore emetta al committente P.A. la fattura in formato
elettronico avendo cura di indicare nel documento - oltre
alla base imponibile, all’aliquota Iva applicabile e l’ammontare
dell’imposta - anche la specifica annotazione «scissione
dei pagamenti» ed, eventualmente, il riferimento all’art.
17-ter, D.P.R. 633/1972. A tal fine, l’obbligo di riportare sulla
fattura elettronica l’annotazione «scissione dei pagamenti»
è assolto indicando il valore «S» nel campo rubricato
«esigibilità Iva» (art. 2, D.M. 23.1.2015).
Il meccanismo della
«scissione dei pagamenti» non fa venire meno, in capo al
cedente o prestatore, la qualifica di debitore dell’imposta in
relazione all’operazione posta in essere nei confronti della P.A.:
conseguentemente il fornitore è tenuto all’osservanza degli
obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, connessi all’applicazione
dell’Iva nei modi ordinari. In particolare, l’art. 2, co. 2, D.M.
23.1.2015, precisa che, con riguardo alla fattispecie soggetta allo
«split payment» il cedente o prestatore della P.A.:
- registra la fattura emessa, ai sensi degli artt. 23 e 24, D.P.R. 633/1972, senza computare nella liquidazione periodica l’Iva a debito indicata in tale documento (non incassata dalla Pubblicazione Amministrazione), in quanto non è tenuto al versamento;
- annota, in modo distinto, la fattura emessa in regime di scissione contabile – ad esempio, in un’apposita colonna, ovvero mediante specifici codici nel registro di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972 – riportando, inoltre, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.
A fronte delle
predette operazioni, il modello Iva 2016 presenta uno specifico rigo
dedicato alle operazioni con l’applicazione dell'Iva con la
modalità della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del
D.P.R. 633/1972. In particolare, il cedente o prestatore dovrà
riportare nel rigo VE38 del quadro VE della dichiarazione Iva 2016,
l’importo delle operazioni effettuate nei confronti dell P.A. ai
sensi del citato art. 17-ter, D.P.R. 633/1972.
Rimborso
prioritario per il fornitore delle P.A.
Al fine di limitare
gli effetti finanziari negativi per il cedente o prestatore, che non
incassa l’Iva dovuta sulle operazioni effettuate nei confronti
della P.A. (e ferma restando la possibilità di applicare le regole
ordinarie sulla compensazione), l’art. 8, D.M. 23.1.2015 ha
stabilito che l’art. 38-bis, co. 10, D.P.R. 633/1972 – che
disciplina l’erogazione dei rimborsi Iva in via prioritaria
per talune attività esercitate e tipologie di operazioni
effettuate – debba applicarsi, a partire dalla richiesta
relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015, anche ai
soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle
P.A., nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 30, co. 2,
lett. a), del D.P.R. 633/1972, vale a dire quando l’aliquota
media sugli acquisti è superiore a quella delle vendite,
aumentata del 10%, considerando le operazioni in «split payment»
come operazioni attive ad aliquota zero.
A differenza delle
altre categorie di rimborsi prioritari, non è previsto – per
effetto di quanto prescritto dall’art. 1, co. 1, D.M. 20.2.2015
(modificativo dell’art. 8, co. 1, D.M. 23.1.2015) – il rispetto
delle altre condizioni stabilite dall’art. 2, D.M. 22.3.2007 per
essere ammessi al rimborso dell’eccedenza detraibile in via
prioritaria. In buona sostanza, non è necessario ai fini del
rimborso accelerato di cui trattasi che:
- l’attività sia esercitata da almeno tre anni;
- l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia pari o superiore ad euro 10.000,00 in caso di rimborso annuale (oppure ad euro 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale);
- l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso sia pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno (o nel trimestre di riferimento).
L’art. 8, co. 2,
D.M. 23.1.2015 ha, inoltre, stabilito che i rimborsi a favore
dei soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti
delle P.A sono erogati, in via prioritaria, per un
ammontare non superiore a quello complessivo dell’imposta applicata
alle operazioni di cui all’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972
«effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza
d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso». In
buona sostanza, quindi, le operazioni soggette alla disciplina della
«scissione dei pagamenti» attribuiscono il diritto
all’erogazione prioritaria esclusivamente nel caso in cui il
presupposto del rimborso sia quello dell’aliquota media e nel
limite dell’ammontare dell’Iva applicata a tali operazioni nel
periodo di riferimento.
Peraltro, a dispetto
di quanto previsto per le altre tipologie di rimborso prioritario, è
possibile che il rimborso da «split payment»
sia prioritario esclusivamente per una sola quota dell’importo,
mentre la restante parte rimane soggetta all’esecuzione ordinaria
(C.M. 15/E/2015).
Resta ovviamente
inteso che, qualora il contribuente – che effettua operazioni
soggette al regime della «scissione dei pagamenti» – non
abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto
dell’aliquota media, può comunque accedervi sulla base degli altri
requisiti previsti dall’art. 30 del D.P.R. 633/1972, ove
sussistenti: al ricorrere di tale ipotesi, tuttavia, il rimborso non
è ammesso all’esecuzione prioritaria, in quanto riservata – a
norma dell’art. 8, co. 1, D.M. 23.1.2015 – al solo presupposto
dell’aliquota media (C.M. 15/E/2015).