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Soci «all’asciutto» se il liquidatore cancella la società

Soci «all’asciutto» se il liquidatore cancella la società

/ Maurizio MEOLI Sabato, 30 luglio 2016

Ove la società – in pendenza di una causa per risarcimento di danni (in ipotesi) derivanti da atti illeciti commessi nei suoi confronti – si cancelli dal Registro delle imprese, si presume che abbia tacitamente rinunciato alla pretesa del relativo credito, ancora incerto ed illiquido. Con la conseguenza che in capo ai soci non si verifica alcun fenomeno successorio ed essi, quindi, non sono legittimati ad impugnare la decisione di merito che rigetta la pretesa e l’eventuale ricorso per Cassazione è inammissibile.
A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 15782, depositata ieri.
Nel caso di specie, una srl, nel corso del 2009, agiva in giudizio nei confronti di una banca per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito quale conseguenza delle condotte illecite di un suo dipendente. La pretesa veniva rigettata dal Tribunale e contro questa decisione veniva presentato appello.
In pendenza del secondo grado di giudizio, però, si chiudeva la procedura di liquidazione della srl. Il liquidatore, infatti, approvato il bilancio finale di liquidazione il 24 luglio 2012, cancellava la srl dal Registro delle imprese dopo che si era tenuta l’udienza di discussione (l’11 luglio 2012), ma prima della pubblicazione della sentenza (il 28 gennaio 2013) che confermava il rigetto della pretesa. Avverso tale decisione presentavano ricorso per Cassazione i soci della srl ormai estinta.
La Suprema Corte sottolinea come l’ammissibilità di tale ricorso sia questione pregiudiziale, e da esaminare d’ufficio, stante l’intervenuta cancellazione della srl già prima della decisione d’appello.
Si ricorda, quindi, come le Sezioni Unite della Cassazione, nelle sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, abbiano stabilito che quando l’estinzione di una società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, abbia luogo nonostante la sussistenza di rapporti giuridici, facenti capo alla medesima, ancora non definiti perché “trascurati” nella fase liquidatoria (c.d. “residui non liquidati”) ovvero “scoperti” soltanto dopo la chiusura di tale fase (c.d. “sopravvenienze”), si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci: sia le obbligazioni sociali, delle quali gli stessi rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; sia i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, con la costituzione, stante il mancato riparto durante la liquidazione, di un regime di contitolarità o di comunione indivisa.
Un discorso diverso vale, invece, per le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e per i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, in quanto la scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione della società senza compiere l’ulteriore attività (giudiziale o extragiudiziale) che sarebbe stata necessaria per “trasformare” le pretese in diritti, nonché per far accertare un credito o renderlo liquido, può essere ragionevolmente interpretata come una rinuncia.
Successivamente si è specificato che l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci.
Atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda – riguardante gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest’ultima – esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, e i diritti ancora incerti o illiquidi che necessitano dell’accertamento giudiziale non concluso; e il mancato espletamento di esso da parte del liquidatore consente di dire che la società vi abbia implicitamente rinunziato, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. nn. 4389/2016, 25974/2015, nonché Cass. SS.UU. n. 11344/2013).
La Suprema Corte sottolinea ora come, nel caso di specie, ci si trovava proprio in presenza di un diritto di credito ancora incerto o illiquido e, rispetto ad esso, i soci che ricorrevano avverso la sentenza di rigetto nulla specificavano per superare la presunzione di rinuncia che consegue all’estinzione della società prima dell’accertamento del credito stesso.
In linea di continuità con i ricordati orientamenti, quindi, è sottolineato come la società che, parte attrice di un giudizio risarcitorio, volontariamente si cancelli dal Registro delle imprese, in pendenza del giudizio, quando l’accertamento giudiziale non si è concluso, si presume che abbia tacitamente rinunciato alla pretesa del credito, ancora incerto e illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società.
La presunzione di rinuncia comporta che non si viene a determinare alcun fenomeno successorio in capo ai soci e che, pertanto, essi, non succeduti nella pretesa, non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che rigetti la stessa. E, di riflesso, il ricorso per Cassazione – proposto in qualità di aventi causa e soci della società estinta per essere stata cancellata dal Registro delle imprese – è inammissibile.

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