Trasmissione a largo raggio delle spese sanitarie per la precompilata
/ Massimo NEGRO
Sabato, 30 luglio 2016
Con il provvedimento n. 123325 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le nuove modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016.
Le nuove disposizioni, che sostituiscono quelle di cui al provvedimento del 31 luglio 2015 n. 103408, recepiscono le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dal DLgs. 158/2015, in relazione:
- ai soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie;
- al relativo regime sanzionatorio.
A partire dal periodo d’imposta 2015, l’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 ha infatti previsto l’obbligo di comunicazione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie da parte:
- degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- delle farmacie (pubbliche e private);
- delle aziende sanitarie locali;
- delle aziende ospedaliere;
- degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- dei policlinici universitari;
- dei presidi di specialistica ambulatoriale;
- delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- degli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.
L’art. 1, comma 949, lett. a) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato la suddetta disposizione, estendendo l’obbligo in esame:
- alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- a decorrere dalle prestazioni sanitarie erogate dal 1° gennaio 2016.
Il provvedimento di ieri tiene quindi conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari, riproponendo sostanzialmente le medesime modalità di utilizzo dei dati previste dal provvedimento dello scorso anno.
In particolare, al fine di tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
L’opposizione può essere manifestata:
- in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale; l’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria; in relazione alle prestazioni sanitarie erogate da parte delle strutture autorizzate ma non accreditate, l’opposizione in esame potrà essere esercitata in relazione alle spese sostenute dal prossimo 27 settembre.
Inoltre, l’assistito può esercitare la propria opposizione:
- dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, in relazione ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, compilando l’apposito modulo approvato dal provvedimento in esame e analogo a quello dello scorso anno;
- dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo all’area autenticata del sito del Sistema tessera sanitaria tramite la tessera sanitaria TS-CNS oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Sul fronte sanzionatorio, il comma 5-bis dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, inserito dall’art. 23 del DLgs. 158/2015, stabilisce che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è invece ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Quest’ultima disposizione è quindi applicabile alle strutture sanitarie autorizzate ma non accreditate, in relazione alle trasmissioni relative al 2016.
Considerato il differente regime sanzionatorio, il provvedimento di ieri prevede che:
- il Sistema tessera sanitaria registra in archivi distinti e separati i dati relativi alle spese sanitarie, per le successive finalità di controllo relative alla corretta e tempestiva trasmissione;
- i dati registrati sono conservati fino a quando non siano decorsi i termini, previsti dall’art. 20 del DLgs. 472/97, per l’irrogazione delle sanzioni.
Le nuove disposizioni, che sostituiscono quelle di cui al provvedimento del 31 luglio 2015 n. 103408, recepiscono le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dal DLgs. 158/2015, in relazione:
- ai soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie;
- al relativo regime sanzionatorio.
A partire dal periodo d’imposta 2015, l’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 ha infatti previsto l’obbligo di comunicazione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie da parte:
- degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- delle farmacie (pubbliche e private);
- delle aziende sanitarie locali;
- delle aziende ospedaliere;
- degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- dei policlinici universitari;
- dei presidi di specialistica ambulatoriale;
- delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- degli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.
L’art. 1, comma 949, lett. a) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato la suddetta disposizione, estendendo l’obbligo in esame:
- alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- a decorrere dalle prestazioni sanitarie erogate dal 1° gennaio 2016.
Il provvedimento di ieri tiene quindi conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari, riproponendo sostanzialmente le medesime modalità di utilizzo dei dati previste dal provvedimento dello scorso anno.
In particolare, al fine di tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
L’opposizione può essere manifestata:
- in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale; l’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria; in relazione alle prestazioni sanitarie erogate da parte delle strutture autorizzate ma non accreditate, l’opposizione in esame potrà essere esercitata in relazione alle spese sostenute dal prossimo 27 settembre.
Inoltre, l’assistito può esercitare la propria opposizione:
- dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, in relazione ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, compilando l’apposito modulo approvato dal provvedimento in esame e analogo a quello dello scorso anno;
- dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo all’area autenticata del sito del Sistema tessera sanitaria tramite la tessera sanitaria TS-CNS oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Sul fronte sanzionatorio, il comma 5-bis dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, inserito dall’art. 23 del DLgs. 158/2015, stabilisce che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è invece ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Regime sanzionatorio più “lieve” per il primo anno
Per effetto del nuovo comma 5-ter
dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, inserito dall’art. 1, comma 949, lett.
e) della L. 208/2015, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Quest’ultima disposizione è quindi applicabile alle strutture sanitarie autorizzate ma non accreditate, in relazione alle trasmissioni relative al 2016.
Considerato il differente regime sanzionatorio, il provvedimento di ieri prevede che:
- il Sistema tessera sanitaria registra in archivi distinti e separati i dati relativi alle spese sanitarie, per le successive finalità di controllo relative alla corretta e tempestiva trasmissione;
- i dati registrati sono conservati fino a quando non siano decorsi i termini, previsti dall’art. 20 del DLgs. 472/97, per l’irrogazione delle sanzioni.