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Al 15 settembre il ravvedimento sul mancato versamento di ritenute 2015

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO Lunedì, 1 agosto 2016
Il rinvio del termine per la presentazione del modello 770/2016 al 15 settembre 2016 (si veda “L’invio dei modelli 770 slitta al 15 settembre” del 30 luglio 2016) influisce sui diversi termini per il ravvedimento operoso, relativo sia alle violazioni di omessa applicazione/versamento delle ritenute sia di infedele presentazione del modello 770.
Per le violazioni dei sostituti d’imposta, il ravvedimento operoso, trattandosi di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, può avvenire senza limitazioni temporali, sino alla comunicazione bonaria, all’avviso di accertamento o alla cartella di pagamento.
Allora, per le violazioni relative all’omessa applicazione/versamento delle ritenute commesse nell’anno 2015 (in sostanza, i versamenti delle ritenute relative ai mesi da gennaio 2015 a novembre 2015), se il ravvedimento avviene entro il 15 settembre 2016, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo, 1/7 del minimo se le violazioni sono invece state commesse nell’anno 2014 e 1/6 del minimo se la commissione è avvenuta in anni ancora antecedenti (art. 13 comma 1 lettere da b) a b-ter del DLgs. 472/97).
Ma quale violazione, nello specifico, bisogna ravvedere?
La questione è stata trattata nella Scheda Eutekne di luglio 2016, per cui ci limitiamo ad affermare in questa sede che se la ritenuta è stata applicata ma non versata, la sanzione su cui computare la riduzione a 1/8 è del 30% (essa diviene, quindi, pari al 3,75% della ritenuta non versata), mentre se la ritenuta prima non è stata applicata e poi non versata bisogna decidere se applicare la sanzione del 20%, come detto da più parti, oppure quella del 30%.
Occorre, sul versante operativo, semplicemente pagare la ritenuta con F24 cumulativamente con gli interessi legali e, con indicazione distinta, le sanzioni ridotte, facendo attenzione a compilare debitamente il relativo quadro ST del modello 770/2016 e lo stesso modello F24, in modo da evitare un mancato incrocio di dati che potrebbe cagionare la liquidazione automatica.
Se la ritenuta riguarda il mese di dicembre 2015, il termine di versamento è scaduto il 18 gennaio 2016 (il 16 cadeva di sabato), quindi il ravvedimento con riduzione della sanzione a 1/8 può avvenire sino, salvo proroghe, al 31 luglio 2017, termine per presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione, che è il 2016.
Bisogna però prestare attenzione in quanto se il ravvedimento avviene dopo la presentazione del 770/2016, potrebbe attivarsi il controllo automatico per mancato incrocio dei dati tra dichiarazione e versamento della ritenuta.
Ove il contribuente abbia invece presentato un modello 770 infedele (compensi assoggettati a ritenuta dichiarati infedelmente), la questione si complica.
Attenzione alle ritenute di dicembre 2015
Entro il prossimo 15 settembre va fatto il ravvedimento per fruire della riduzione a 1/8 della sanzione da dichiarazione infedele (se si tratta di 770/2015 infedele), ma, nel contempo, bisogna, almeno accettando la tesi delle Entrate, sanare le violazioni prodromiche, relative all’omessa applicazione/versamento delle ritenute.
Quindi, occorre pagare la sanzione (del 20% o del 30%, a seconda di come la violazione è stata integrata) ridotta a 1/7 (art. 13 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97), in quanto si tratta di violazioni commesse nel 2014, versare la ritenuta cumulativamente con gli interessi legali, la sanzione di 250 euro ridotta a 1/8 ex art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97 (31,25 euro) e ripresentare la dichiarazione correttamente.
In merito alla violazione dichiarativa, riteniamo operi la sanzione fissa (art. 2 comma 3 del DLgs. 471/97, da 250 euro a 2.000 euro), e non quella proporzionale del comma 2 (dal 90% al 180% delle ritenute non versate).
Nel momento in cui il contribuente si ravvede, deve per forza di cose pagare le ritenute, allora si rientra di diritto nel comma 3, che sanziona la dichiarazione infedele con ritenute versate. Tale norma, difatti, non richiede assolutamente che, ai fini dell’applicabilità della sanzione fissa in luogo di quella proporzionale, le ritenute siano state versate nei termini.

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