/ Silvia LATORRACA
Mercoledì, 10 agosto 2016
L’Associazione
XBRL Italia ha rilasciato, nella giornata di ieri, la bozza della nuova
tassonomia XBRL, che tiene conto delle rilevanti novità introdotte, in
tema di bilancio, dal DLgs. 139/2015, nonché del conseguente aggiornamento dei principi contabili nazionali, ad opera dell’Organismo italiano di contabilità.
La tassonomia sarà ora sottoposta a consultazione pubblica, secondo le modalità cui siamo abituati.
Considerata la pausa estiva, le tempistiche sono comunque strette. Le osservazioni e i commenti sulla nuova tassonomia possono, infatti, essere inviati, all’indirizzo xbrl@abi.it, entro il 16 settembre 2016 e il rilascio della versione finale è previsto per il prossimo autunno.
A tal proposito, si ricorda che le disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015 si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Il nuovo standard dovrebbe, quindi, entrare in vigore in occasione della campagna bilanci 2017.
Tanto premesso, la nuova versione della tassonomia, denominata 2016-08-09 e disponibile sul sito internet www.xbrlitalia.it, rappresenta in formato elaborabile gli schemi quantitativi del bilancio d’esercizio (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario), nonché le tabelle relative alla Nota integrativa.
La tassonomia codifica, inoltre, gli schemi del bilancio consolidato, mentre il tracciato della relativa Nota integrativa sarà sviluppato il prossimo anno.
Lo standard fa riferimento, evidentemente, ai bilanci redatti secondo le disposizioni civilistiche e il DLgs. 127/91.
Unitamente alla tassonomia, è stata pubblicata una Lettera di presentazione, che riporta le principali novità apportate rispetto alla vigente versione 2015-12-14.
Le modifiche sono state determinate, per la quasi totalità, dalle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015, che sono state interpretate da XBRL Italia considerando le bozze dei nuovi principi contabili nazionali, rilasciate negli ultimi mesi dall’OIC.
In riferimento al bilancio d’esercizio in forma ordinaria, in particolare, sono stati aggiornati gli schemi di Stato patrimoniale (che non contiene più i conti d’ordine) e Conto economico, per adeguarli alle modifiche introdotte dal DLgs. 139/2015 e a quanto previsto dal documento OIC 12.
Il Rendiconto finanziario, che costituisce il terzo prospetto quantitativo del bilancio d’esercizio, è stato predisposto seguendo le indicazioni della bozza del documento OIC 10.
Le tabelle della Nota integrativa sono state modificate in considerazione delle nuove voci di bilancio, dei cambiamenti dei criteri di valutazione e delle disposizioni aggiornate di cui agli artt. 2427 e 2427-bis c.c.
Sotto questo profilo:
- sono state eliminate le tabelle relative al Rendiconto finanziario;
- sono state aggiunte alcune tabelle per meglio rappresentare le informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate e collegate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2427 comma 1 n. 5 c.c.);
- sono state aggiunte le tabelle contenenti: il valore delle partecipazioni e dei crediti verso imprese sorelle; le variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi; i costi e i ricavi di entità o incidenza eccezionali; gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale; le informazioni riguardanti l’impresa che redige il bilancio consolidato.
In riferimento al bilancio d’esercizio in forma abbreviata, la Lettera di presentazione segnala l’eliminazione del dettaglio delle altre riserve, come previsto dalla bozza del documento OIC 12.
Il redattore del bilancio potrà compilare volontariamente il Rendiconto finanziario, utilizzando il prospetto previsto per la forma ordinaria.
In linea generale, si riscontra una significativa diminuzione delle tabelle obbligatorie della Nota integrativa abbreviata, legata alla riduzione delle informazioni richieste dalla versione aggiornata dell’art. 2435-bis c.c.
Altra novità di rilievo introdotta dal DLgs. 139/2015 attiene alla disciplina delle micro imprese, contenuta nell’art. 2435-ter c.c.
In questo caso, gli schemi di bilancio sono stati mutuati dalla forma abbreviata, eliminando le voci inerenti alla valutazione degli strumenti finanziari derivati, come previsto dalla bozza dell’OIC 12.
In calce allo Stato patrimoniale sono, poi, previsti alcuni campi testuali, oltre alle tabelle contenenti l’informativa su: impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 comma 1 n. 9 c.c.); compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (art. 2427 comma 1 n. 16 c.c.); azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate nel corso dell’esercizio (art. 2428 comma 3 n. 3 e 4 c.c.).
Da ultimo, in riferimento al bilancio consolidato, sono stati aggiornati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico per adeguarli alle modifiche di cui al DLgs. 139/2015 e a quanto previsto dalla bozza del documento OIC 17.
È stato, inoltre, introdotto il Rendiconto finanziario consolidato.
La tassonomia sarà ora sottoposta a consultazione pubblica, secondo le modalità cui siamo abituati.
Considerata la pausa estiva, le tempistiche sono comunque strette. Le osservazioni e i commenti sulla nuova tassonomia possono, infatti, essere inviati, all’indirizzo xbrl@abi.it, entro il 16 settembre 2016 e il rilascio della versione finale è previsto per il prossimo autunno.
A tal proposito, si ricorda che le disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015 si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Il nuovo standard dovrebbe, quindi, entrare in vigore in occasione della campagna bilanci 2017.
Tanto premesso, la nuova versione della tassonomia, denominata 2016-08-09 e disponibile sul sito internet www.xbrlitalia.it, rappresenta in formato elaborabile gli schemi quantitativi del bilancio d’esercizio (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario), nonché le tabelle relative alla Nota integrativa.
La tassonomia codifica, inoltre, gli schemi del bilancio consolidato, mentre il tracciato della relativa Nota integrativa sarà sviluppato il prossimo anno.
Lo standard fa riferimento, evidentemente, ai bilanci redatti secondo le disposizioni civilistiche e il DLgs. 127/91.
Unitamente alla tassonomia, è stata pubblicata una Lettera di presentazione, che riporta le principali novità apportate rispetto alla vigente versione 2015-12-14.
Le modifiche sono state determinate, per la quasi totalità, dalle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015, che sono state interpretate da XBRL Italia considerando le bozze dei nuovi principi contabili nazionali, rilasciate negli ultimi mesi dall’OIC.
In riferimento al bilancio d’esercizio in forma ordinaria, in particolare, sono stati aggiornati gli schemi di Stato patrimoniale (che non contiene più i conti d’ordine) e Conto economico, per adeguarli alle modifiche introdotte dal DLgs. 139/2015 e a quanto previsto dal documento OIC 12.
Il Rendiconto finanziario, che costituisce il terzo prospetto quantitativo del bilancio d’esercizio, è stato predisposto seguendo le indicazioni della bozza del documento OIC 10.
Le tabelle della Nota integrativa sono state modificate in considerazione delle nuove voci di bilancio, dei cambiamenti dei criteri di valutazione e delle disposizioni aggiornate di cui agli artt. 2427 e 2427-bis c.c.
Sotto questo profilo:
- sono state eliminate le tabelle relative al Rendiconto finanziario;
- sono state aggiunte alcune tabelle per meglio rappresentare le informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate e collegate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2427 comma 1 n. 5 c.c.);
- sono state aggiunte le tabelle contenenti: il valore delle partecipazioni e dei crediti verso imprese sorelle; le variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi; i costi e i ricavi di entità o incidenza eccezionali; gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale; le informazioni riguardanti l’impresa che redige il bilancio consolidato.
In riferimento al bilancio d’esercizio in forma abbreviata, la Lettera di presentazione segnala l’eliminazione del dettaglio delle altre riserve, come previsto dalla bozza del documento OIC 12.
Il redattore del bilancio potrà compilare volontariamente il Rendiconto finanziario, utilizzando il prospetto previsto per la forma ordinaria.
In linea generale, si riscontra una significativa diminuzione delle tabelle obbligatorie della Nota integrativa abbreviata, legata alla riduzione delle informazioni richieste dalla versione aggiornata dell’art. 2435-bis c.c.
Altra novità di rilievo introdotta dal DLgs. 139/2015 attiene alla disciplina delle micro imprese, contenuta nell’art. 2435-ter c.c.
In questo caso, gli schemi di bilancio sono stati mutuati dalla forma abbreviata, eliminando le voci inerenti alla valutazione degli strumenti finanziari derivati, come previsto dalla bozza dell’OIC 12.
In calce allo Stato patrimoniale sono, poi, previsti alcuni campi testuali, oltre alle tabelle contenenti l’informativa su: impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 comma 1 n. 9 c.c.); compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (art. 2427 comma 1 n. 16 c.c.); azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate nel corso dell’esercizio (art. 2428 comma 3 n. 3 e 4 c.c.).
Da ultimo, in riferimento al bilancio consolidato, sono stati aggiornati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico per adeguarli alle modifiche di cui al DLgs. 139/2015 e a quanto previsto dalla bozza del documento OIC 17.
È stato, inoltre, introdotto il Rendiconto finanziario consolidato.