/ Alfio CISSELLO
Mercoledì, 3 agosto 2016
Con
165 voti favorevoli, 96 contrari e nessun astenuto, il Senato, nella
seduta di ieri, ha approvato definitivamente il Ddl. n. 2495, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 113/2016,
recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio, sul quale la Ministra per i rapporti con il Parlamento,
Maria Elena Boschi, aveva posto, nella seduta di lunedì 1° agosto, la
questione di fiducia.
Il provvedimento, più noto come “decreto Enti locali”, contiene una ulteriore riammissione alla dilazione dei ruoli, istituto non nuovo nel panorama legislativo degli ultimi anni.
Preliminarmente, si ricorda che, a seguito del DLgs. 159/2015, la dilazione delle somme iscritte a ruolo e derivanti da accertamento esecutivo è stata oggetto di modifiche di un certo peso, specie in merito alla possibilità, generalizzata, di essere riammessi alla dilazione dopo la decadenza, che si verifica con il mancato pagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive.
A differenza di quanto accadeva nel sistema pregresso (ove, a seguito della decadenza, il carico non avrebbe potuto più essere dilazionato), ora il contribuente, se onora tutte le rate non pagate, può beneficiare ulteriormente della dilazione.
Nel contempo, era stata concessa una sorta di “riammissione per il pregresso”, siccome la novità indicata, per espressa volontà di legge, non aveva effetto retroattivo ai sensi dell’art. 15 comma 5 del DLgs. 159/2015.
L’art. 15 comma 7 del DLgs. 159/2015 ha infatti stabilito una speciale riammissione per i debitori decaduti da una dilazione nei 24 mesi antecedenti all’entrata in vigore del DLgs. 159/2015, a condizione che la relativa domanda fosse presentata entro il 21 novembre 2015.
Il DL “Enti locali” approvato ieri ha, però, altresì previsto che, per le dilazioni concesse prima dell’entrata in vigore del DLgs. 159/2015, il debitore può sempre essere riammesso se onora le rate scadute. Di fatto, viene implicitamente abrogato l’art. 15 comma 5 del DLgs. 159/2015, norma, come visto, contemplante l’irretroattività di ciò.
Tanto premesso, i debitori che, alla data del 1° luglio 2016, sono decaduti da una dilazione ex art. 19 del DPR 602/73 concessa in data antecedente o successiva al DLgs. 159/2015 (verrebbe allora da dire che non rileva la data di concessione), possono nuovamente rateizzare l’importo per un massimo di 72 rate.
Rimangono però salvi i piani di dilazione straordinaria già concessi, ovvero sino ad un massimo di 120 rate mensili.
Come nelle riammissioni passate, non serve dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l’importo da rateizzare.
La domanda per la riammissione andrà presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
In merito alla decadenza, essa si verifica con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
C’è poi un’altra modifica, non meno importante.
Infine, viene riproposta la riammissione alla dilazione per coloro i quali sono decaduti da una dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (artt. 5, 6, 11 e 15 del DLgs. 218/97). Il legislatore, nonostante possa sembrare strano, persiste nel non voler riammettere alla dilazione i contribuenti decaduti a seguito di definizione degli avvisi bonari, mediazione e conciliazione giudiziale.
Ad ogni modo, relativamente a ciò deve trattarsi di un debitore decaduto dopo il 15 ottobre 2015 e sino al 1° luglio 2016.
Differentemente dalla riammissione ex L. 208/2015, che presupponeva la sola ripresa dei pagamenti entro la fine del maggio scorso, occorre questa volta una richiesta da inviare alle Entrate a pena di decadenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Bisogna però prestare attenzione al fatto che la riammissione non è circoscritta, come in passato, alle sole imposte dirette.
Il provvedimento, più noto come “decreto Enti locali”, contiene una ulteriore riammissione alla dilazione dei ruoli, istituto non nuovo nel panorama legislativo degli ultimi anni.
Preliminarmente, si ricorda che, a seguito del DLgs. 159/2015, la dilazione delle somme iscritte a ruolo e derivanti da accertamento esecutivo è stata oggetto di modifiche di un certo peso, specie in merito alla possibilità, generalizzata, di essere riammessi alla dilazione dopo la decadenza, che si verifica con il mancato pagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive.
A differenza di quanto accadeva nel sistema pregresso (ove, a seguito della decadenza, il carico non avrebbe potuto più essere dilazionato), ora il contribuente, se onora tutte le rate non pagate, può beneficiare ulteriormente della dilazione.
Nel contempo, era stata concessa una sorta di “riammissione per il pregresso”, siccome la novità indicata, per espressa volontà di legge, non aveva effetto retroattivo ai sensi dell’art. 15 comma 5 del DLgs. 159/2015.
L’art. 15 comma 7 del DLgs. 159/2015 ha infatti stabilito una speciale riammissione per i debitori decaduti da una dilazione nei 24 mesi antecedenti all’entrata in vigore del DLgs. 159/2015, a condizione che la relativa domanda fosse presentata entro il 21 novembre 2015.
Il DL “Enti locali” approvato ieri ha, però, altresì previsto che, per le dilazioni concesse prima dell’entrata in vigore del DLgs. 159/2015, il debitore può sempre essere riammesso se onora le rate scadute. Di fatto, viene implicitamente abrogato l’art. 15 comma 5 del DLgs. 159/2015, norma, come visto, contemplante l’irretroattività di ciò.
Tanto premesso, i debitori che, alla data del 1° luglio 2016, sono decaduti da una dilazione ex art. 19 del DPR 602/73 concessa in data antecedente o successiva al DLgs. 159/2015 (verrebbe allora da dire che non rileva la data di concessione), possono nuovamente rateizzare l’importo per un massimo di 72 rate.
Rimangono però salvi i piani di dilazione straordinaria già concessi, ovvero sino ad un massimo di 120 rate mensili.
Come nelle riammissioni passate, non serve dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l’importo da rateizzare.
La domanda per la riammissione andrà presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
In merito alla decadenza, essa si verifica con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
C’è poi un’altra modifica, non meno importante.
Elevato a 60.000 euro il limite per le dilazioni “facili”
Viene innalzato da 50.000 euro a 60.000 euro
il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa da
Equitalia su semplice richiesta di parte, senza la necessità di
dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria. Per gli importi
superiori, invece, occorrerà produrre idonea documentazione, ovvero la
dichiarazione ISEE per le persone fisiche e i prospetti degli indici di
bilancio per le società.Infine, viene riproposta la riammissione alla dilazione per coloro i quali sono decaduti da una dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (artt. 5, 6, 11 e 15 del DLgs. 218/97). Il legislatore, nonostante possa sembrare strano, persiste nel non voler riammettere alla dilazione i contribuenti decaduti a seguito di definizione degli avvisi bonari, mediazione e conciliazione giudiziale.
Ad ogni modo, relativamente a ciò deve trattarsi di un debitore decaduto dopo il 15 ottobre 2015 e sino al 1° luglio 2016.
Differentemente dalla riammissione ex L. 208/2015, che presupponeva la sola ripresa dei pagamenti entro la fine del maggio scorso, occorre questa volta una richiesta da inviare alle Entrate a pena di decadenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Bisogna però prestare attenzione al fatto che la riammissione non è circoscritta, come in passato, alle sole imposte dirette.