/ Massimo NEGRO
Venerdì, 5 agosto 2016
La detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi,
ma non a quelle relative al servizio di trasporto scolastico. Sono
questi gli ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con
la risoluzione n. 68 di ieri, in relazione alla nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche.Si ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 151 della L. 13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. “buona scuola”), ha modificato l’art. 15 del TUIR, in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria:
- riformulando la lett. e) del comma 1, che ora riguarda solo più i corsi di istruzione universitaria, e che è stata oggetto di ulteriori modifiche da parte dell’art. 1, comma 954, lett. b), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- inserendo la successiva lett. e-bis), che disciplina la frequenza delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
Per effetto della nuova lett. e-bis) dell’art. 15, comma 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 19% si applica infatti in relazione alle spese per la frequenza:
- delle scuole dell’infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
La nuova detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; la detrazione massima è quindi pari a 76 euro (19% di 400). La nuova disciplina si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ex art. 1 della L. 62/2000.
In relazione all’ambito applicativo della detrazione ai sensi della nuova lett. e-bis) dell’art. 15, comma 1 del TUIR, la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2016 n. 3 (§ 1.15) ha chiarito che vi rientrano:
- le tasse (es. di iscrizione e di frequenza);
- i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica);
- i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla successiva lett. i-octies).
La lett. i-octies) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, infatti, prevede la detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado:
- finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa;
- senza un limite massimo.
Al riguardo, la citata circ. n. 3/2016 ha chiarito che rientrano in quest’ultima disciplina i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce per stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) e all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).
Detraibili anche le spese per servizi extracurricolari
In relazione alle spese per la mensa scolastica, detraibili ai sensi della lett. e-bis), la successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016 n. 18 (§ 2.1) ha chiarito che:- non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- la detrazione, quindi, spetta anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.
Attesa la ratio della disposizione in commento, diretta ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica, con la risoluzione di ieri viene quindi chiarito che sono detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
L’Agenzia ritiene, invece, non detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, al fine di evitare discriminazioni rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.
Si ricorda che la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche, introdotta dalla L. 107/2015, si applica a partire dal periodo d’imposta 2015, quindi con effetto già dai modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF.