/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO
Martedì, 9 agosto 2016
Anche dopo le riforme del ravvedimento operoso (apportata dalla L. 190/2014) e del sistema sanzionatorio amministrativo (apportata dal DLgs. 158/2015),
per l’Agenzia delle Entrate è possibile ravvedere, in maniera molto
conveniente, la violazione di dichiarazione infedele entro i successivi
90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa.
In sostanza, pur in assenza di un qualsivoglia appiglio normativo, l’Agenzia delle Entrate ha da sempre equiparato, sul versante del ravvedimento operoso, la dichiarazione tardiva (per cui quella presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni) alla dichiarazione infedele sanata sempre nei 90 giorni.
Mediante il comunicato stampa del 18 dicembre 2015, detta opinione ha trovato conferma, ma, per la dichiarazione infedele, la violazione dichiarativa da applicare in sede di ravvedimento non è quella da dichiarazione infedele bensì da dichiarazione inesatta.
Allora, nei 90 giorni occorre presentare la dichiarazione integrativa, versare le sanzioni ridotte, pari a 27,78 euro (250/9, applicando la sanzione dell’art. 8 del DLgs. 471/97 ridotta a 1/9 ex art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97), le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte derivanti dall’eventuale tardivo versamento delle imposte.
Trattasi di chiarimenti a nostro avviso estendibili al modello 770, tant’è che, nelle istruzioni alla compilazione dei modelli 770 di anni addietro (vedasi, ad esempio, quelle del modello 770/2013, a pagina 85), di fatto la dichiarazione tardiva era stata equiparata alla dichiarazione infedele sanata nei 90 giorni.
Dal punto di vista temporale, il modello 770/2016, per effetto della proroga disposta dal DPCM 26 luglio 2016, va presentato entro il 15 settembre 2016, allora il termine entro cui è possibile fruire dello “speciale” ravvedimento entro i 90 giorni scade il 14 dicembre 2016.
Quindi, se un contribuente, magari ad agosto, dimentica di inserire un compenso nel modello 770 o lo inserisce indicando un ammontare inferiore al reale, può, entro il 15 settembre, presentare una dichiarazione correttiva nei termini senza alcuna sanzione.
Ma se il termine del 15 settembre spira, c’è tempo sino al 14 dicembre per ravvedersi pagando sanzioni irrisorie.
Allora, sarà necessario presentare la dichiarazione integrativa fedelmente, ravvedere l’omessa applicazione/versamento della ritenuta (con sanzioni, a seconda di come è avvenuta la violazione, del 20% o del 30% ridotte a 1/8, ma su questo problema si rinvia alla scheda Eutekne di luglio 2016) e versare le ritenute cumulativamente con gli interessi legali, prestando attenzione alla compilazione sia del modello F24 che del quadro ST del modello 770, evitando errori che possono cagionare l’attivazione del controllo automatico.
Visto che per le Entrate la violazione non è da dichiarazione infedele ma da dichiarazione inesatta, sarà necessario pagare un importo a titolo di sanzione ridotta pari a 55,56 euro (500/9). Ciò lo si evince dal combinato disposto degli artt. 8 del DLgs. 471/97 (che per il 770 prevede sanzioni raddoppiate) e 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 (ove si afferma che qualsiasi violazione ravveduta entro i 90 giorni beneficia della riduzione della sanzione a 1/9 del minimo).
Nel caso del modello 770, comunque, come abbiamo già sostenuto (si veda “Al 15 settembre il ravvedimento sul mancato versamento di ritenute 2015” del 1° agosto 2016), nel momento in cui il contribuente ravvede la dichiarazione infedele versa altresì le ritenute, automaticamente si rientra nel terzo comma dell’art. 2 del DLgs. 471/97 e dovrebbe operare, quale sanzione su cui computare la riduzione da ravvedimento, quella fissa da 250 euro a 2.000 euro, e non la proporzionale (dal 90% al 180% delle ritenute non versate, disciplinata dal comma uno).
In sostanza, pur in assenza di un qualsivoglia appiglio normativo, l’Agenzia delle Entrate ha da sempre equiparato, sul versante del ravvedimento operoso, la dichiarazione tardiva (per cui quella presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni) alla dichiarazione infedele sanata sempre nei 90 giorni.
Mediante il comunicato stampa del 18 dicembre 2015, detta opinione ha trovato conferma, ma, per la dichiarazione infedele, la violazione dichiarativa da applicare in sede di ravvedimento non è quella da dichiarazione infedele bensì da dichiarazione inesatta.
Allora, nei 90 giorni occorre presentare la dichiarazione integrativa, versare le sanzioni ridotte, pari a 27,78 euro (250/9, applicando la sanzione dell’art. 8 del DLgs. 471/97 ridotta a 1/9 ex art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97), le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte derivanti dall’eventuale tardivo versamento delle imposte.
Trattasi di chiarimenti a nostro avviso estendibili al modello 770, tant’è che, nelle istruzioni alla compilazione dei modelli 770 di anni addietro (vedasi, ad esempio, quelle del modello 770/2013, a pagina 85), di fatto la dichiarazione tardiva era stata equiparata alla dichiarazione infedele sanata nei 90 giorni.
Dal punto di vista temporale, il modello 770/2016, per effetto della proroga disposta dal DPCM 26 luglio 2016, va presentato entro il 15 settembre 2016, allora il termine entro cui è possibile fruire dello “speciale” ravvedimento entro i 90 giorni scade il 14 dicembre 2016.
Quindi, se un contribuente, magari ad agosto, dimentica di inserire un compenso nel modello 770 o lo inserisce indicando un ammontare inferiore al reale, può, entro il 15 settembre, presentare una dichiarazione correttiva nei termini senza alcuna sanzione.
Ma se il termine del 15 settembre spira, c’è tempo sino al 14 dicembre per ravvedersi pagando sanzioni irrisorie.
Allora, sarà necessario presentare la dichiarazione integrativa fedelmente, ravvedere l’omessa applicazione/versamento della ritenuta (con sanzioni, a seconda di come è avvenuta la violazione, del 20% o del 30% ridotte a 1/8, ma su questo problema si rinvia alla scheda Eutekne di luglio 2016) e versare le ritenute cumulativamente con gli interessi legali, prestando attenzione alla compilazione sia del modello F24 che del quadro ST del modello 770, evitando errori che possono cagionare l’attivazione del controllo automatico.
Necessario sanare anche le violazioni sulle ritenute
In
merito alla violazione dichiarativa, non resta che applicare i
chiarimenti “salomonici” del comunicato stampa del 18 dicembre 2015 al
caso del 770.Visto che per le Entrate la violazione non è da dichiarazione infedele ma da dichiarazione inesatta, sarà necessario pagare un importo a titolo di sanzione ridotta pari a 55,56 euro (500/9). Ciò lo si evince dal combinato disposto degli artt. 8 del DLgs. 471/97 (che per il 770 prevede sanzioni raddoppiate) e 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 (ove si afferma che qualsiasi violazione ravveduta entro i 90 giorni beneficia della riduzione della sanzione a 1/9 del minimo).
Nel caso del modello 770, comunque, come abbiamo già sostenuto (si veda “Al 15 settembre il ravvedimento sul mancato versamento di ritenute 2015” del 1° agosto 2016), nel momento in cui il contribuente ravvede la dichiarazione infedele versa altresì le ritenute, automaticamente si rientra nel terzo comma dell’art. 2 del DLgs. 471/97 e dovrebbe operare, quale sanzione su cui computare la riduzione da ravvedimento, quella fissa da 250 euro a 2.000 euro, e non la proporzionale (dal 90% al 180% delle ritenute non versate, disciplinata dal comma uno).