/ Alessandro BORGOGLIO
Martedì, 30 agosto 2016
Non opera il raddoppio dei termini di accertamento nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, atteso che a questi non è imputabile alcuna responsabilità per
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato – costituente
presupposto per il raddoppio dei termini – ascrivibile esclusivamente al
socio accomandatario, il quale detiene quel potere decisionale e di
rappresentanza della società di cui, invece, è sprovvisto
l’accomandante. È questo l’importante principio desumibile dalla
sentenza n. 5637/2016 della C.T. Prov. di Milano.
Si ricorda brevemente che l’art. 37, commi 24 e 25, del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività accertatrice ai fini rispettivamente delle imposte sui redditi e dell’Iva, aveva introdotto un nuovo comma in entrambi i predetti articoli, in base al quale, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, i termini ordinari di decadenza sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Dopo accesi dibattiti giurisprudenziali (ex pluris, Cost. n. 247/2011 e, da ultimo, Cass. n. 9974/2015) ed un nuovo intervento normativo (cfr. art. 2, commi 1 e 2, del DLgs. 128/2015), il legislatore, in sede di legge di stabilità 2016, ha modificato l’intera materia dei termini decadenziali per l’accertamento: da una parte, ha allungato i termini ordinari di accertamento, portandoli da 4 a 5 anni per le dichiarazioni presentate e da 5 a 7 anni per le omesse, dall’altra parte, ha “improvvisamente” cancellato la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati fiscali (commi 130 e 131 dell’articolo unico della legge 208/2015, a valere dal 2016).
Fino al periodo d’imposta 2015, tuttavia, continua ad applicarsi il raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di reati tributari, a condizione che la denuncia penale sia stata presentata dall’Amministrazione finanziaria entro la scadenza dei termini ordinari di accertamento.
Nel caso esaminato dai giudici milanesi, la questione rilevante non è stata tanto il timing della presentazione della denuncia di reato, quanto piuttosto i soggetti nei confronti dei quali derivano gli effetti di essa in merito al raddoppio dei termini di accertamento. Infatti, il reato contestato alla snc, nel caso di specie, era l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e, costituendo esso presupposto per il raddoppio dei termini, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento – oltre gli ordini termini decadenziali – al socio accomandante della società.
Quest’ultimo aveva impugnato l’atto impositivo, eccependo che alcuna responsabilità sarebbe stata a lui ascrivibile per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, atteso che non aveva alcun potere gestionale della società, riservato per legge al socio accomandatario, e, pertanto, il reddito accertato in capo alla società non poteva essere a lui imputato a termini ordinari di accertamento già decorsi, atteso che non avrebbe operato il predetto raddoppio dei termini nei suoi confronti.
L’Ufficio controbatteva sulla decadenza dell’attività accertatrice, evidenziando come tale eccezione non potesse essere accolta, in quanto, si sarebbe altrimenti configurata una forte limitazione dell’azione accertatrice non giustificata da alcuna norma fiscale: non sarebbe possibile, quindi, ritenere che la società e i soci siano soggetti a termini di decadenza differenti.
L’allegazione, da parte del Fisco, della denuncia di reato al fascicolo processuale avrebbe illustrato il ruolo assunto dall’accomandante nella circostanza dell’emissione della fattura per operazioni inesistenti. Poiché, però, l’Amministrazione finanziaria non aveva provveduto a tale allegazione, non era possibile desumere quale responsabilità avrebbe avuto l’accomandante nel reato contestato. Da qui l’annullamento dell’atto impositivo per decorrenza dei termini di accertamento ordinari, non operando l’anzidetto raddoppio nei confronti dell’accomandante.
Si ricorda brevemente che l’art. 37, commi 24 e 25, del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività accertatrice ai fini rispettivamente delle imposte sui redditi e dell’Iva, aveva introdotto un nuovo comma in entrambi i predetti articoli, in base al quale, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, i termini ordinari di decadenza sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Dopo accesi dibattiti giurisprudenziali (ex pluris, Cost. n. 247/2011 e, da ultimo, Cass. n. 9974/2015) ed un nuovo intervento normativo (cfr. art. 2, commi 1 e 2, del DLgs. 128/2015), il legislatore, in sede di legge di stabilità 2016, ha modificato l’intera materia dei termini decadenziali per l’accertamento: da una parte, ha allungato i termini ordinari di accertamento, portandoli da 4 a 5 anni per le dichiarazioni presentate e da 5 a 7 anni per le omesse, dall’altra parte, ha “improvvisamente” cancellato la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati fiscali (commi 130 e 131 dell’articolo unico della legge 208/2015, a valere dal 2016).
Fino al periodo d’imposta 2015, tuttavia, continua ad applicarsi il raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di reati tributari, a condizione che la denuncia penale sia stata presentata dall’Amministrazione finanziaria entro la scadenza dei termini ordinari di accertamento.
Nel caso esaminato dai giudici milanesi, la questione rilevante non è stata tanto il timing della presentazione della denuncia di reato, quanto piuttosto i soggetti nei confronti dei quali derivano gli effetti di essa in merito al raddoppio dei termini di accertamento. Infatti, il reato contestato alla snc, nel caso di specie, era l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e, costituendo esso presupposto per il raddoppio dei termini, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento – oltre gli ordini termini decadenziali – al socio accomandante della società.
Quest’ultimo aveva impugnato l’atto impositivo, eccependo che alcuna responsabilità sarebbe stata a lui ascrivibile per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, atteso che non aveva alcun potere gestionale della società, riservato per legge al socio accomandatario, e, pertanto, il reddito accertato in capo alla società non poteva essere a lui imputato a termini ordinari di accertamento già decorsi, atteso che non avrebbe operato il predetto raddoppio dei termini nei suoi confronti.
L’Ufficio controbatteva sulla decadenza dell’attività accertatrice, evidenziando come tale eccezione non potesse essere accolta, in quanto, si sarebbe altrimenti configurata una forte limitazione dell’azione accertatrice non giustificata da alcuna norma fiscale: non sarebbe possibile, quindi, ritenere che la società e i soci siano soggetti a termini di decadenza differenti.
Raddoppio abrogato dal 2016
I
giudici milanesi hanno stabilito che la qualifica di socio accomandante
non comporta alcun potere decisionale e di rappresentanza della sas,
perché di competenza del solo socio accomandatario. Poiché
nel caso in esame vi era l’emissione di una fattura per operazioni
inesistenti, la responsabilità di tale fatto era da attribuire solamente
al socio accomandatario e non all’accomandante, in quanto quest’ultimo
non aveva alcuna forza nella compagine sociale. Il socio accomandante
non poteva essere trattato alla stessa stregua del socio accomandatario,
che aveva la rappresentanza e la responsabilità della società.L’allegazione, da parte del Fisco, della denuncia di reato al fascicolo processuale avrebbe illustrato il ruolo assunto dall’accomandante nella circostanza dell’emissione della fattura per operazioni inesistenti. Poiché, però, l’Amministrazione finanziaria non aveva provveduto a tale allegazione, non era possibile desumere quale responsabilità avrebbe avuto l’accomandante nel reato contestato. Da qui l’annullamento dell’atto impositivo per decorrenza dei termini di accertamento ordinari, non operando l’anzidetto raddoppio nei confronti dell’accomandante.