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Il liquidatore non è un obbligato solidale, serve un atto motivato

/ Alfio CISSELLO Sabato, 6 agosto 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16446 depositata ieri, fornisce una panoramica relativa alla responsabilità di soci, liquidatori e amministratori di soggetti IRES, in merito al tanto temuto art. 36 del DPR 602/73.
Vengono in sostanza ribaditi principi consolidati ormai da decenni, che però è bene ribadire, specie in un contesto, come quello attuale, in cui la responsabilità in oggetto viene sempre più spesso utilizzata dagli enti impositori, talvolta a sproposito.
Tra l’altro, come abbiamo più volte rilevato, detta responsabilità risulta, indirettamente, implementata dall’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, che consente la notifica di atti impositivi, di liquidazione e di riscossione nei confronti del soggetto estinto nei cinque anni successivi alla cancellazione, sempre che questa sia stata richiesta dal 13 dicembre 2014, atti che rappresentano il presupposto per azionare l’art. 36 del DPR 602/73.
Inoltre, si afferma, nonostante ciò possa sembrare scontato, che la responsabilità in esame ha come fondamento un’attività di liquidazione della società, per cui non può essere richiamata laddove la cancellazione della società dal Registro delle imprese sia dovuta a trasferimento all’estero della società, visto che, nella specie, si era in presenza di una sostanziale continuazione dell’attività (per le problematiche sottese al trasferimento all’estero, si veda “Per i trasferimenti di sede rileva la legislazione dello Stato estero” del 1° marzo 2016).
In breve, la responsabilità per liquidatori, soci e amministratori di soggetti IRES postula necessariamente uno specifico atto emesso ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/73, di natura chiaramente accertativa. Trattasi di un chiarimento molto importante: il liquidatore, il socio o l’amministratore non sono obbligati solidali, per cui il Fisco non può, sic et simpliciter, vantare nei loro confronti il debito sociale.
Essa ha natura più civile che fiscale, ancorché l’atto, ex art. 36 del DPR 602/73, sia impugnabile dinanzi alla giustizia tributaria, e può essere azionata entro il normale termine di prescrizione decennale. Su questa affermazione nutriamo seri dubbi: come può una responsabilità essere metà civile e metà fiscale?
Delle due l’una: o l’art. 36 del DPR 602/73 è incostituzionale nella parte in cui devolve alla giurisdizione tributaria questioni non fiscali (vedasi la sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008), oppure la responsabilità di cui trattasi è fiscale, allora l’orientamento della giurisprudenza è errato.
Ribadita la natura civile della responsabilità
Tesi, quest’ultima, che farebbe cadere l’applicabilità del termine di prescrizione decennale, aprendo le porte alla decadenza, anche se sorgerebbero problemi sulla sua individuazione pratica (essendo arduo avere come parametro la dichiarazione presentata dalla società o dal liquidatore, criterio a cui, ordinariamente, fa riferimento l’art. 43 del DPR 600/73 o l’art. 57 del DPR 633/72).
Essa, poi, postula, oltre all’iscrizione del debito almeno in ruoli provvisori (affermazione che si scontrerebbe con la tesi di alcuna dottrina, secondo cui sarebbe necessario un atto definitivo in capo alla società), l’attività di liquidazione, e il mancato pagamento dei debiti relativi a imposte sui redditi dovuti a mala gestio del liquidatore, non potendo però riguardare l’IVA, visto l’art. 19 del DLgs. 46/99 vigente ratione temporis.
In sostanza, in via implicita si conferma che la modifica del DLgs. 175/2014 non è retroattiva. Si rileva che, tramite ciò, la responsabilità è stata estesa a tutte le imposte, ed è stato introdotto, a danno del liquidatore, il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova, dovendo egli dimostrare di aver gestito la liquidazione secondo legge.

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