Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Indicazione in UNICO incerta per i redditi derivanti da pignoramento

/ Paola RIVETTI Mercoledì, 10 agosto 2016

I redditi percepiti a seguito della procedura di pignoramento presso terzi sono oggetto della specifica disciplina dettata dall’art. 21 comma 15 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 e dal provv. dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010.
Oltre alla ritenuta del 20%, operata a titolo d’acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore sulle somme corrisposte dal terzo erogatore, vengono posti a carico dei soggetti coinvolti nella procedura esecutiva (creditore pignoratizio, terzo pignorato e debitore principale) una serie di adempimenti.
Ad esempio, il creditore pignoratizio è tenuto ad indicare nella dichiarazione i redditi percepiti per effetto della procedura e le ritenute subite, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (art. 3 del provv. dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010).
Le istruzioni alla compilazione di UNICO 2016 PF dispongono che le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel quadro reddituale di riferimento. Così, se si tratta di redditi di lavoro dipendente, questi vanno riportati nel quadro RC.
In aggiunta, devono essere compilati anche i righi RM23 (Redditi presenti in dichiarazione) o RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) in cui indicare, rispettivamente, il quadro e il rigo in cui sono stati riportati i redditi in UNICO, oppure l’importo e la natura del reddito, la tipologia di imposizione, nonché l’imposta dovuta.
Ai fini della compilazione di UNICO, una questione particolare si presenta rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17 comma 1 lett. a), b), c) e c-bis) del TUIR (ad esempio, TFR, arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, indennità per cessazione di rapporti di collaborazione), erogati a seguito di procedura di pignoramento presso terzi con applicazione, da parte del terzo erogatore, della ritenuta del 20%.
Come regola generale, tali redditi non dovrebbero essere riportati in dichiarazione quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute d’acconto (art. 1 comma 3 secondo periodo del DPR 600/73). In questi casi è l’Agenzia che provvede alla liquidazione definitiva dell’imposta (art. 17 comma 3 ultimo periodo del TUIR) sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Tuttavia le istruzioni ad UNICO 2016 PF, a commento dei righi RM23 e RM24, indicano che “Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione XII del quadro RM della dichiarazione prevista per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto di imposta”.
Tenuto conto del tenore delle istruzioni, sembrerebbe che dette somme vadano comunque indicate nel quadro RM ancorché, secondo la disciplina ordinaria sopra indicata, le stesse siano escluse dall’obbligo dichiarativo. In tal caso, la compilazione del quadro RM rappresenterebbe una deroga alla regola generale giustificabile in relazione alle particolari modalità di corresponsione degli arretrati.
Occorre sottolineare, peraltro, come tale interpretazione non trovi conferme in alcun chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, né la problematica risulti esaminata dalla dottrina.
Ipotizzando la percezione di arretrati di retribuzione, a nostro giudizio, il creditore pignoratizio dovrebbe procedere nel seguente modo:
- dichiarare le somme percepite tramite la procedura di pignoramento nel quadro reddituale di riferimento della dichiarazione, ossia compilare il rigo RM26 di UNICO 2016 PF (ivi dovrebbe essere indicato il solo reddito percepito nella colonna 1 e non l’acconto di cui all’art. 1 comma 3 del DL 31 dicembre 1996 n. 669, non dovuto in quanto l’arretrato dovrebbe essere già stato assoggettato a ritenuta da parte del terzo erogatore);
- compilare anche il rigo RM23 di UNICO 2016 PF, nel quale indicare il quadro – RM – e il rigo – 26 – ove è stato dichiarato il reddito percepito, nonché l’ammontare delle ritenute subite.
Quanto illustrato sembrerebbe preferibile rispetto alla diversa soluzione di non indicare il reddito in dichiarazione in base alla disciplina ordinaria, in quanto le istruzioni al rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) menzionano, tra i redditi che ivi possono essere indicati, quelli di lavoro dipendente e assimilati soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Inoltre, compilando detto rigo, il creditore pignoratizio dovrebbe procedere autonomamente alla determinazione dell’imposta dovuta.
Vista la particolarità del caso, poi, è necessario prestare attenzione a che l’Agenzia, in sede di liquidazione dell’imposta definitiva, tenga in considerazione la ritenuta del 20% a suo tempo operata dal terzo erogatore.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...