/ Paola RIVETTI
Mercoledì, 10 agosto 2016
I redditi percepiti a seguito della procedura di pignoramento presso terzi sono oggetto della specifica disciplina dettata dall’art. 21 comma 15 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 e dal provv. dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010.
Oltre alla ritenuta del 20%, operata a titolo d’acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore sulle somme corrisposte dal terzo erogatore, vengono posti a carico dei soggetti coinvolti nella procedura esecutiva (creditore pignoratizio, terzo pignorato e debitore principale) una serie di adempimenti.
Ad esempio, il creditore pignoratizio è tenuto ad indicare nella dichiarazione i redditi percepiti per effetto della procedura e le ritenute subite, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (art. 3 del provv. dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010).
Le istruzioni alla compilazione di UNICO 2016 PF dispongono che le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel quadro reddituale di riferimento. Così, se si tratta di redditi di lavoro dipendente, questi vanno riportati nel quadro RC.
In aggiunta, devono essere compilati anche i righi RM23 (Redditi presenti in dichiarazione) o RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) in cui indicare, rispettivamente, il quadro e il rigo in cui sono stati riportati i redditi in UNICO, oppure l’importo e la natura del reddito, la tipologia di imposizione, nonché l’imposta dovuta.
Ai fini della compilazione di UNICO, una questione particolare si presenta rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17 comma 1 lett. a), b), c) e c-bis) del TUIR (ad esempio, TFR, arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, indennità per cessazione di rapporti di collaborazione), erogati a seguito di procedura di pignoramento presso terzi con applicazione, da parte del terzo erogatore, della ritenuta del 20%.
Come regola generale, tali redditi non dovrebbero essere riportati in dichiarazione quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute d’acconto (art. 1 comma 3 secondo periodo del DPR 600/73). In questi casi è l’Agenzia che provvede alla liquidazione definitiva dell’imposta (art. 17 comma 3 ultimo periodo del TUIR) sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Tuttavia le istruzioni ad UNICO 2016 PF, a commento dei righi RM23 e RM24, indicano che “Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione XII del quadro RM della dichiarazione prevista per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto di imposta”.
Tenuto conto del tenore delle istruzioni, sembrerebbe che dette somme vadano comunque indicate nel quadro RM ancorché, secondo la disciplina ordinaria sopra indicata, le stesse siano escluse dall’obbligo dichiarativo. In tal caso, la compilazione del quadro RM rappresenterebbe una deroga alla regola generale giustificabile in relazione alle particolari modalità di corresponsione degli arretrati.
Occorre sottolineare, peraltro, come tale interpretazione non trovi conferme in alcun chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, né la problematica risulti esaminata dalla dottrina.
Ipotizzando la percezione di arretrati di retribuzione, a nostro giudizio, il creditore pignoratizio dovrebbe procedere nel seguente modo:
- dichiarare le somme percepite tramite la procedura di pignoramento nel quadro reddituale di riferimento della dichiarazione, ossia compilare il rigo RM26 di UNICO 2016 PF (ivi dovrebbe essere indicato il solo reddito percepito nella colonna 1 e non l’acconto di cui all’art. 1 comma 3 del DL 31 dicembre 1996 n. 669, non dovuto in quanto l’arretrato dovrebbe essere già stato assoggettato a ritenuta da parte del terzo erogatore);
- compilare anche il rigo RM23 di UNICO 2016 PF, nel quale indicare il quadro – RM – e il rigo – 26 – ove è stato dichiarato il reddito percepito, nonché l’ammontare delle ritenute subite.
Quanto illustrato sembrerebbe preferibile rispetto alla diversa soluzione di non indicare il reddito in dichiarazione in base alla disciplina ordinaria, in quanto le istruzioni al rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) menzionano, tra i redditi che ivi possono essere indicati, quelli di lavoro dipendente e assimilati soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Inoltre, compilando detto rigo, il creditore pignoratizio dovrebbe procedere autonomamente alla determinazione dell’imposta dovuta.
Vista la particolarità del caso, poi, è necessario prestare attenzione a che l’Agenzia, in sede di liquidazione dell’imposta definitiva, tenga in considerazione la ritenuta del 20% a suo tempo operata dal terzo erogatore.
Oltre alla ritenuta del 20%, operata a titolo d’acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore sulle somme corrisposte dal terzo erogatore, vengono posti a carico dei soggetti coinvolti nella procedura esecutiva (creditore pignoratizio, terzo pignorato e debitore principale) una serie di adempimenti.
Ad esempio, il creditore pignoratizio è tenuto ad indicare nella dichiarazione i redditi percepiti per effetto della procedura e le ritenute subite, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (art. 3 del provv. dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010).
Le istruzioni alla compilazione di UNICO 2016 PF dispongono che le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel quadro reddituale di riferimento. Così, se si tratta di redditi di lavoro dipendente, questi vanno riportati nel quadro RC.
In aggiunta, devono essere compilati anche i righi RM23 (Redditi presenti in dichiarazione) o RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) in cui indicare, rispettivamente, il quadro e il rigo in cui sono stati riportati i redditi in UNICO, oppure l’importo e la natura del reddito, la tipologia di imposizione, nonché l’imposta dovuta.
Ai fini della compilazione di UNICO, una questione particolare si presenta rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17 comma 1 lett. a), b), c) e c-bis) del TUIR (ad esempio, TFR, arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, indennità per cessazione di rapporti di collaborazione), erogati a seguito di procedura di pignoramento presso terzi con applicazione, da parte del terzo erogatore, della ritenuta del 20%.
Come regola generale, tali redditi non dovrebbero essere riportati in dichiarazione quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute d’acconto (art. 1 comma 3 secondo periodo del DPR 600/73). In questi casi è l’Agenzia che provvede alla liquidazione definitiva dell’imposta (art. 17 comma 3 ultimo periodo del TUIR) sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Tuttavia le istruzioni ad UNICO 2016 PF, a commento dei righi RM23 e RM24, indicano che “Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione XII del quadro RM della dichiarazione prevista per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto di imposta”.
Tenuto conto del tenore delle istruzioni, sembrerebbe che dette somme vadano comunque indicate nel quadro RM ancorché, secondo la disciplina ordinaria sopra indicata, le stesse siano escluse dall’obbligo dichiarativo. In tal caso, la compilazione del quadro RM rappresenterebbe una deroga alla regola generale giustificabile in relazione alle particolari modalità di corresponsione degli arretrati.
Occorre sottolineare, peraltro, come tale interpretazione non trovi conferme in alcun chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, né la problematica risulti esaminata dalla dottrina.
Ipotizzando la percezione di arretrati di retribuzione, a nostro giudizio, il creditore pignoratizio dovrebbe procedere nel seguente modo:
- dichiarare le somme percepite tramite la procedura di pignoramento nel quadro reddituale di riferimento della dichiarazione, ossia compilare il rigo RM26 di UNICO 2016 PF (ivi dovrebbe essere indicato il solo reddito percepito nella colonna 1 e non l’acconto di cui all’art. 1 comma 3 del DL 31 dicembre 1996 n. 669, non dovuto in quanto l’arretrato dovrebbe essere già stato assoggettato a ritenuta da parte del terzo erogatore);
- compilare anche il rigo RM23 di UNICO 2016 PF, nel quale indicare il quadro – RM – e il rigo – 26 – ove è stato dichiarato il reddito percepito, nonché l’ammontare delle ritenute subite.
Quanto illustrato sembrerebbe preferibile rispetto alla diversa soluzione di non indicare il reddito in dichiarazione in base alla disciplina ordinaria, in quanto le istruzioni al rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) menzionano, tra i redditi che ivi possono essere indicati, quelli di lavoro dipendente e assimilati soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Inoltre, compilando detto rigo, il creditore pignoratizio dovrebbe procedere autonomamente alla determinazione dell’imposta dovuta.
Vista la particolarità del caso, poi, è necessario prestare attenzione a che l’Agenzia, in sede di liquidazione dell’imposta definitiva, tenga in considerazione la ritenuta del 20% a suo tempo operata dal terzo erogatore.