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Prescrizione sdoppiata per i contributi alla Gestione artigiani e commercianti

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO Martedì, 30 agosto 2016
Spesso Equitalia notifica cartelle o intimazioni di pagamento portanti a riscossione contributi previdenziali dichiarati nel quadro RR ma poi non versati. Si tratta dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS e alla Gestione artigiani e commercianti.
A differenza di quanto si può dire per le imposte, ove gli atti accertativi e i primi atti di riscossione (appunto, la cartella di pagamento) sono soggetti a termini decadenziali che, per la fase procedurale successiva, lasciano spazio a quelli di prescrizione, nel sistema esattivo dei contributi si ha, sempre, un termine di natura prescrizionale, che, naturalmente, è interrotto da ogni atto che contiene l’intimazione al versamento.
L’art. 3 comma 9 della L. 335/95 stabilisce che, salvo alcune eccezioni, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Non opera, però, la regola generale, secondo cui non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (art. 2940 c.c.), siccome l’art. 3 comma 9 della L. 335/95 impone che le contribuzioni prescritte non possano essere versate. Ciò ha spinto l’INPS a specificare che i contributi prescritti, se versati, devono essere restituiti dall’Istituto (circolare INPS 1° marzo 2000 n. 55).
Varie volte i contributi di cui Equitalia richiede il pagamento risultano prescritti e, in ragione di quanto esposto, è importante gestire con attenzione la vertenza. Se i contributi prescritti non possono, legalmente, essere pagati, vi è il rischio che essi, sebbene pagati (per errore sul computo della prescrizione o per ignoranza), non concorrano, in futuro, a formare il montante contributivo.
L’art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere”: il relativo momento, nella nostra fattispecie, sembra coincidere con il giorno successivo a quello in cui il pagamento dei contributi sarebbe dovuto avvenire.
Tuttavia, per delinearlo con precisione bisogna distinguere la tipologia di contributo oggetto del precedente avviso di addebito o dell’iscrizione a ruolo (strumento esattivo circoscritto alle fattispecie antecedenti all’art. 30 del DL 78/2010).
I contributi eccedenti il minimale devono essere pagati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97) e, pertanto, hanno effetto le varie proroghe disposte con DPCM ai sensi dell’art. 12 comma 5 del DLgs. 241/97.
Solo i contributi eccedenti sono connessi al saldo da dichiarazione
Allora, come affermato nella circ. INPS 25 maggio 2005 n. 69, la prescrizione decorre “dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento”.
Per essere precisi, il diritto alla riscossione ad opera dell’INPS può essere fatto valere non dal giorno di scadenza ma dal giorno successivo alla scadenza, quindi è da quest’ultimo che dovrebbe decorrere la prescrizione.
Di contro, i contributi fissi vanno pagati in quattro rate trimestrali di pari importo, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre (artt. 2 comma 2 della L. 233/90, 17 comma 1 e 18 comma 1 del DLgs. 241/97), ed è dal decorso di tale momento che inizia la prescrizione.
Per i versamenti indicati vale la regola, contenuta nell’art. 18 comma 1 del DLgs. 241/97, secondo cui “se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”, e di ciò bisogna tenere conto ai fini della decorrenza della prescrizione, anch’essa postergata al primo giorno feriale successivo.
Analogamente, in relazione al differimento feriale al 20 agosto dei termini scadenti dal 1° al 20 agosto di ogni anno (art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, come inserito dal DL 16/2012).

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