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Pronte le regole per richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto

/ REDAZIONE Mercoledì, 3 agosto 2016
Sono disponibili le istruzioni per richiedere il rimborso del canone RAI per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, ma non dovuto. Con il provvedimento n. 125604 di ieri, attuativo di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del DM 94/2016, l’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello di istanza con le relative istruzioni e definito le modalità di presentazione.
Nel dettaglio, l’istanza potrà essere inviata telematicamente, mediante un’applicazione web sul sito dell’Agenzia, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 15 settembre:
- direttamente dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98 appositamente delegati dal contribuente.
Gli incaricati della trasmissione telematica dovranno, comunque: consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, attestante la corretta trasmissione dell’istanza; conservare l’originale del modello sottoscritto dal richiedente con la copia del documento di identità di quest’ultimo e la delega ricevuta.
Questi documenti vanno conservati per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed esibiti a richiesta dell’Agenzia.
La richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Amministrazione finanziaria attestante la corretta trasmissione.
In alternativa alla presentazione telematica, l’istanza, assieme a una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. L’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. Anche in questo caso, ricevuta e copia del modello inviato vanno conservate per l’ordinario termine di prescrizione decennale. L’Agenzia precisa che si considerano valide le istanze presentate con questa modalità anche prima della data di pubblicazione del provvedimento.
Passando alla compilazione, nell’istanza va indicato il motivo della richiesta e il provvedimento assegna un codice a ogni causale:
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica possiede i requisiti di esenzione di cui all’art. 1 comma 132 della L. 244/2007 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 1;
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica possiede i requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (es. diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 2;
- il richiedente ha pagato il canone con addebito sulle fatture per energia elettrica e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito – codice motivo 3;
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche con addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica – codice motivo 4; in questo caso, l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva di cui al provv. del 24 marzo 2016 e successive modifiche;
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica – codice motivo 5;
- altri motivi diversi dai precedenti – codice motivo 6.
Sul fronte dell’esecuzione dei rimborsi, la Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV verifica i presupposti della richiesta di rimborso.
Le imprese elettriche effettueranno poi i rimborsi riconosciuti spettanti mediante accredito sulla prima fattura utile, o con altre modalità, sempre che assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili per procedere col rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Se il rimborso da parte dell’impresa elettrica non dovesse andare a buon fine, sarà il citato Sportello abbonamenti TV a disporlo.
L’Agenzia precisa, infine, che la presentazione dell’istanza di rimborso in via telematica sarà possibile dal 15 settembre, per tener conto dei tempi necessari per lo sviluppo dell’applicazione web dedicata e che, fino a tale data, i contribuenti possono comunque presentare l’istanza con il servizio postale.

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