/ Pamela ALBERTI e Emanuele GRECO
Giovedì, 1 settembre 2016
Con la L. 19 agosto 2016 n. 166
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto), il
legislatore ha previsto misure di semplificazione per favorire la cessione gratuita
di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di
solidarietà sociale, disponendo altresì specifiche agevolazioni a
livello fiscale.In termini generali, le novità normative riguardano l’individuazione dei soggetti donatari, ricomprendendo, oltre alle ONLUS, più diffusamente tutti gli enti pubblici e gli enti privati “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che (...) promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
Tra le altre previsioni, la legge definisce, quindi, le tipologie di prodotti alimentari “in eccedenza” che possono costituire oggetto di donazione, oltre che le modalità di cessione e le regole di conservazione dei suddetti prodotti.
Sul piano tributario, le disposizioni riguardano:
- la comunicazione per via telematica della prova dell’avvenuta cessione gratuita dei prodotti in regime di esenzione IVA;
- l’ampliamento della platea di soggetti donatari nei confronti dei quali i beni ceduti gratuitamente non si considerano “destinati a finalità estranee” all’esercizio dell’impresa e, quindi, tassati in qualità di ricavi.
Ai fini dell’IVA, configurano operazioni esenti da imposta, a norma dell’art. 10 comma 1 n. 12) del DPR 633/72, le cessioni gratuite di beni “nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS”.
Per vincere la presunzione di cessione ai fini IVA, l’art. 2 comma 2 lett. a) del DPR 441/97 prevede l’obbligo di apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria per tutti i beni il cui costo sia di importo superiore a 15.000 euro, mentre è in ogni caso esclusa per i beni facilmente deperibili.
La disciplina è stata, di recente, modificata con la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), innalzando il limite per la comunicazione a 15.000 euro dai precedenti 5.164,57, unitamente alla specifica esclusione introdotta per i beni deperibili.
L’art. 16 della L. 166/2016 interviene con un’ulteriore semplificazione, disponendo che la comunicazione, per provare l’avvenuta cessione gratuita dei prodotti ai fini di solidarietà sociale, sia effettuata mediante modalità telematiche nei confronti degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria o del Comando della Guardia di Finanza competenti.
La comunicazione dovrà, quindi, pervenire agli Uffici entro la fine del mese al quale sono riferite le cessioni gratuite ivi indicate.
Coerentemente con il disposto dell’art. 2 comma 2 lett. a) del DPR 441/97, la comunicazione non è dovuta per i beni facilmente deperibili e, in ogni caso, potrà non essere inviata qualora il valore dei prodotti non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel mese di riferimento.
Le modalità operative di detta comunicazione saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 13 novembre 2016.
Le informazioni che dovranno essere trasmesse sono:
- data, ora e luogo di inizio del trasporto;
- la destinazione finale dei beni;
- l’ammontare complessivo dei beni gratuitamente ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita.
L’art. 16 della L. 166/2016 interviene anche sull’art. 13 comma 2 del DLgs. 460/97.
A seguito delle modifiche apportate alla citata norma, le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti (che saranno individuati con apposito decreto) destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che – in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale – vengono ceduti gratuitamente agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2 del TUIR.
Viene altresì stabilito che le suddette disposizioni si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.
In base alla nuova disposizione, il soggetto beneficiario deve effettuare un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.