ULTIME
NOVITÀ DALL’INPS
IN MATERIA DI LAVORO
IN MATERIA DI LAVORO
- Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili
- Sanzioni civili per impiego di lavoratori irregolari
- Nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie
- Istruzioni Inps per la fruizione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità
Con la circolare
n. 99 del 13 giugno 2016, l’Inps ha fornito le istruzioni
operative per usufruire dell’incentivo, variabile in funzione della
capacità lavorativa del soggetto collocato al lavoro, previsto in
favore dei datori di lavoro che provvedono ad assumere, dal 1°
gennaio 2016, personale con disabilità. A seguito
dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore di
lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili o, nel
caso di datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG,
trimestrali. L’Inps, con la circolare n. 129 del 13 luglio 2016,
comunica che per effetto dell’art. 22, D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
151 a partire dal 24 settembre 2015, anche ai casi di impiego di
lavoratori subordinati «cd. Irregolari» devono essere applicate le
sanzioni civili previste dalla lett. b), co. 8, dell’art. 116, L.
23 dicembre 2000, n. 388. L’Istituto di previdenza precisa che i
datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo
di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. 183/2010, hanno
diritto al rimborso, nei limiti della differenza tra quanto versato e
quanto dovuto nella misura sopra descritta. Il quadro normativo e
regolamentare riferito al procedimento amministrativo di concessione
della nuova Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO) è stato
completato con la pubblicazione, sulla G.U. del 14 giugno 2016, del
decreto ministeriale del 15 aprile 2016 n. 95442. La circolare n.
139 del 1° agosto 2016, fornisce le istruzioni amministrative
per l’esame delle domande di concessione dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria. Il messaggio n. 2554 dell’8
giugno 2016, fornisce, infine, le istruzioni operative per
effettuare il recupero degli sgravi contributivi previsti ai sensi
dell'art. 1, co. 114, Legge di Stabilità 2015, in favore dei datori
di lavoro che hanno assunto fino al 31.12.2012 i lavoratori della
cosiddetta «piccola mobilità».
1.
Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili
Al fine di
realizzare una concreta promozione dell’inserimento e
dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel
mondo del lavoro, l’art. 13, L. 12 marzo 1999, n. 68, così come
modificato dall’art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 prevede –
per le assunzioni delle persone con disabilità effettuate a partire
dal 1° gennaio 2016 – un nuovo incentivo che varia, rispetto a
quanto precedentemente previsto, sia per l'entità che per le
modalità di richiesta. Il nuovo incentivo è di tipo economico ed è
rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali,
variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della
capacità lavorativa del soggetto assunto.
Soggetti
beneficiari
L’incentivo è
riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi
gli enti pubblici economici, per l’assunzione delle seguenti
categorie di lavoratori:
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Non è possibile
godere dell’incentivo per l’assunzione delle altre categorie
protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento
obbligatorio, non rientrano in una delle tre categorie succitate.
Rapporti
incentivati
L’incentivo spetta
per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a
tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale,
decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità
intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45%, inoltre, l’incentivo può essere
riconosciuto – per tutta la durata del contratto – anche per le
assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una
durata non inferiore a dodici mesi. L’incentivo spetta anche per i
seguenti rapporti:
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;
- rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1, L. 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.
Con riferimento ai
contratti di somministrazione, si precisa che, come espressamente
previsto dall’art. 31, co. 1, lett. e), D.Lgs. 14 settembre 2015,
n. 150 i benefici economici legati all’assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo
all’utilizzatore. Inoltre, in considerazione del fatto che
l’incentivo è finalizzato a promuovere l’occupazione di
lavoratori con disabilità e che la sua misura è determinata in
riferimento alla retribuzione imponibile, l’agevolazione non spetta
durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun
utilizzatore. Al riguardo, si precisa che l’indennità di
disponibilità che percepisce il lavoratore non costituisce
retribuzione in senso proprio, in quanto non è il corrispettivo di
alcuna prestazione lavorativa e, conseguentemente, manca la base di
commisurazione dell’incentivo stesso. L’avvio di una nuova
somministrazione dopo un periodo di disponibilità consente
all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria
sua scadenza.
Misura
e durata dell’incentivo
L’incentivo può
essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate,
presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e definite
con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine
cronologico di presentazione delle istanze. La misura e la durata del
beneficio variano in base alle caratteristiche del lavoratore assunto
e alla tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Nella tabella a
pag. seg. vengono riportate, per ciascuna tipologia di lavoratore
assunto le caratteristiche (misura e durata) del beneficio
contributivo.
INCENTIVO
PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITÀ
|
TIPOLOGIA
DI LAVORATORE
|
MISURA
|
DURATA
|
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Lavoratori
disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni
|
70% della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
36 mesi |
|
Lavoratori
disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta
alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni
|
35% della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
36 mesi |
|
Lavoratori
con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45%
|
70% della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
60 mesi
(nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’incentivo
spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai
fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una
durata non inferiore a dodici mesi) |
|
In
caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo
di somministrazione, l’incentivo non può essere fruito durante
i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun
utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di
disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno
slittamento della scadenza del beneficio.
|
|
|
Condizioni
di spettanza dell’incentivo
La fruizione di
tutte le tipologie di incentivi è subordinata al rispetto delle
seguenti condizioni:
a) regolarità
prevista dall’art. 1, co. 1175 e 1176, L. 296/2006, inerente
all’adempimento degli obblighi contributivi; all’osservanza delle
norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli
altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. A tal proposito, la circolare in
argomento precisa che in caso di somministrazione, la condizione di
regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in
quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi
contributivi; diversamente, la condizione di osservanza delle norme
poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di
somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi
incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore
somministrato.
b) Le condizioni
derivanti dai principi generali di fruizione degli incentivi previsti
dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
I principi generali
enunciati nell’art. 31, D.Lgs. 150/2015 sono i seguenti:
- l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, co. 1, lett. c);
- l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, co. 1, lett. d);
- ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, co. 2);
- l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, co. 3).
Per le assunzioni
effettuate per assolvere all’obbligo di cui all’art. 3, L.
68/1999 i suddetti principi non trovano applicazione. Difatti, mentre
gli ordinari incentivi all’assunzione intendono orientare la scelta
del datore di lavoro verso l’assunzione di un lavoratore
svantaggiato, sul presupposto che il datore di lavoro sia libero di
scegliere se assumere e con quale lavoratore eventualmente instaurare
il rapporto, la previsione legale di cui all’art. 13, L. 68/1999
intende per lo più rendere meno gravoso l’adempimento di un
obbligo di assunzione, previsto dalla medesima legge in
considerazione della speciale condizione di svantaggio, costituita
dalla disabilità. La suddetta deroga deve considerarsi legittima
solo nelle ipotesi di assunzioni obbligatorie; pertanto, nell’ipotesi
di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la cosiddetta
«quota di riserva» di cui all’art. 3, L.68/1999, devono trovare
applicazione i medesimi principi enunciati nell’art. 31, D.Lgs.
150/2015.
c) Realizzazione
dell’incremento netto dell’occupazione
L’incentivo spetta
a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento
occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei
dodici mesi precedenti. Per la valutazione dell’incremento
dell’occupazione netto si deve porre a raffronto il numero medio di
unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il
numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo
all’assunzione. L’incremento deve essere valutato in relazione
all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla
singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario
considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e
indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore
assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in
sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella
base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento
occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di
lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:
dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti
limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa. Il requisito dell’incremento
occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui
il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a
seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
d) Condizioni
generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’art.
33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014
Gli incentivi sono
altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non
rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali
definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea
(art. 46, L. 24 dicembre 2012, n. 234) e alla circostanza che il
datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita
dall’art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (CE) 651/2014.
Compatibilità
con altri incentivi
Nell’eventualità
in cui sussistano sia i presupposti di applicazione
dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i
presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre
disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto,
il datore di lavoro può godere per il medesimo
lavoratore di entrambi i benefici purché la misura
complessiva degli incentivi non superi la misura del
100% dei costi salariali ovvero il 100% della retribuzione lorda
e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i
contributi assistenziali. L’agevolazione in argomento è
cumulabile, laddove sussistano i presupposti legittimanti, nel limite
massimo del 100% dei costi salariali con:
- l’incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni, di cui all’art. 4, co. 8-11, L. 92/2012;
- l’incentivo previsto dall’art. 1, co. 178-181, L. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016;
- bonus occupazionale previsto dal Programma «Garanzia Giovani», di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.
L’incentivo per
l’assunzione dei lavoratori disabili non è, invece, cumulabile con
gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, co. 10-bis, L. 92/2012, pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.
Domanda
Il datore di lavoro
deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione
all’incentivo, indicando: i dati identificativi del lavoratore nei
cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione
ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a
termine; la tipologia di disabilità; la tipologia di rapporto di
lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata e l’importo
dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità. La
richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso – con
data di decorrenza dall’1 gennaio 2016 - che per i rapporti di
lavoro non ancora iniziati.
La domanda deve
essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza
on-line «151-2015», all’interno dell’applicazione «DiResCo
- Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente», sul sito
internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso
«servizi on line», «per tipologia di utente», «aziende,
consulenti e professionisti», «servizi per le aziende e consulenti»
(autenticazione con codice fiscale e pin), «dichiarazioni di
responsabilità del contribuente».
Entro cinque giorni
dall’invio dell’istanza, l’Istituto – mediante i propri
sistemi informativi centrali – verifica la disponibilità residua
della risorsa e, in caso positivo, comunica – esclusivamente in
modalità telematica – che è stato prenotato in favore del datore
di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla
retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza
preliminare. La comunicazione è accessibile all’interno
dell’applicazione «DiResCo». Entro sette giorni dalla
ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto,
il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se
ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero
di trasformazione. Entro quattordici giorni lavorativi dalla
ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto,
il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta
stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della
prenotazione effettuata in suo favore.
I termini previsti
per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell’istanza
definitiva di conferma della prenotazione - con contestuale domanda
di ammissione all’incentivo - sono perentori; la loro inosservanza
determina la perdita degli importi precedentemente prenotati.
Lo stato/esito delle
istanze di prenotazione e di conferma è visualizzabile all’interno
dell’applicazione «DiResCo». L’istanza di conferma
costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
STATI/ESITI
CHE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI ALLE ISTANZE
|
APERTA
|
Istanza
di prenotazione inviata dall’interessato ma non ancora elaborata
dai sistemi informativi centrali dell’Inps
|
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ACCOLTA
|
Istanza
di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e
accolta per disponibilità dei fondi
|
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RIFIUTATA
PRELIMINARE
|
Istanza
di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e
rifiutata per indisponibilità dei fondi; l’istanza sarà
comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un
tempo limite di 30 giorni
|
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RIFIUTATA
DEFINITIVA
|
Dopo
30 giorni l’istanza «rifiutata preliminare» si trasforma in
«rifiutata definitiva»
|
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SCADUTA
|
Istanza
di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi
centrali, cui non ha fatto seguito la comunicazione di conferma
dell’interessato
|
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ANNULLATA
|
Istanza
annullata dall’interessato o dalla Sede competente
|
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CONFERMATA
|
Istanza
di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda
definitiva del datore di lavoro
|
L’Inps non
accetterà domande di conferma contenenti dati diversi da quelli già
indicati nell’istanza di prenotazione né domande di conferma cui è
associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (ai fini
della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno
fede i valori inseriti nell’Unilav/Unisomm, con cui è stato
comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio
prenotato).
Adempimenti
del datore di lavoro – Datori di lavoro che operano con il sistema
UniEmens
Le posizioni
contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo all’incentivo
saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione «2Y»,
che, a decorrere dall’1.1.2016, assume il nuovo significato di
«datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 13, L.
68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015». Il codice
di autorizzazione sarà attribuito automaticamente dai sistemi
informativi Inps contestualmente all’attribuzione dell’esito
positivo al modulo di conferma. Con riferimento alle modalità di
conguaglio dell’incentivo si precisa quanto segue.
I datori di lavoro
che hanno assunto lavoratori disabili con una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, e che sono stati
autorizzati a fruire dell’incentivo, per esporre nel flusso
UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio,
valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti
elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore «DI79» avente il significato di «incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%»;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore «H00» (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente entro il giorno 16 settembre 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti periodi compresi tra gennaio e maggio 2016.
I dati sopra esposti
nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Inps, nel DM2013
«VIRTUALE» ricostruito dalle procedure con:
- il codice «L450» avente il significato di «conguaglio incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%»;
- il codice «L451» avente il significato di «conguaglio arretrato incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%».
- Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale «M307» avente il significato di «Restituzione incentivo di cui all’art. 13, L. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%»;
- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro
che hanno assunto lavoratori disabili con unariduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni
ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
e che sono stati autorizzati a fruire dell’incentivo, per esporre
nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a
conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti
elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore «DI67» avente il significato di «incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%»;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore «H00» (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare, relativamente all’arretrato dei precedenti periodi compresi tra gennaio e maggio 2016.
I dati sopra esposti
nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Inps, nel DM2013
«VIRTUALE» ricostruito dalle procedure con:
- il codice «L452» avente il significato di «conguaglio incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%»;
- il codice «L453» avente il significato di «conguaglio arretrato incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%».
Nel caso in cui
debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro
valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale «M308» avente il significato di «Restituzione incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%»;
- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro
che hanno assunto lavoratori con disabilità intellettiva e psichica
che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al
45%, che sono stati autorizzati a fruire dell’incentivo, per
esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da
porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di
<DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento
<Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore «DI45» avente il significato di «incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%»;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore «H00» (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare, relativamente all’arretrato dei precedenti periodi compresi tra gennaio e maggio 2016.
I dati sopra esposti
nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Inps, nel DM2013
«VIRTUALE» ricostruito dalle procedure con:
- il codice «L454» avente il significato di «conguaglio incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%»;
- il codice «L455» avente il significato di «conguaglio arretrato incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%».
Nel caso in cui
debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro
valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale «M309» avente il significato di «Restituzione incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%»;
- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
Datori
di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
A seguito
dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno
beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di
competenza II trimestre 2016. A tal fine sono istituiti i seguenti
nuovi Codici di Autorizzazione (CA).
- «D1» avente il significato di «incentivo di cui all’art. 13, L.68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di Operai a tempo indeterminato (OTI) con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%»;
- «D2» avente il significato di «incentivo di cui all’art. 13, L. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di Operai a tempo indeterminato (OTI) con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%»;
- «D3» avente il significato di «incentivo di cui all’art. 13, L. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di Operai a tempo indeterminato (OTI) e Operai a tempo determinato (OTD) con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%».
Il codice di
autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione
anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali dell’Inps
contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di
conferma, in considerazione della percentuale di disabilità del
lavoratore che viene assunto ed al tipo di rapporto instaurato
(rapporto a tempo determinato o indeterminato), così come indicato
nel modulo. Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà
attenersi alle seguenti istruzioni.
Nelle denunce DMAG
principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore
agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro
dovrà indicare:
- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO, a seconda del rapporto di lavoro istaurato e della percentuale di disabilità, il C.A.: «D1» per OTI; «D2» per OTI; «D3» per OTI e OTD;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante: per «D1» 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; per «D2» 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; per «D3» 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Qualora il beneficio
spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del
lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I
trimestre 2016, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso
la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime
modalità sopra descritte. La denuncia DMAG contenente l'agevolazione
in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica,
ad una verifica di coerenza e l’eventuale «scarto» della denuncia
sarà motivato con opportuno messaggio d'errore. L’importo indicato
a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla
contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda. Eventuali
eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere
portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il
datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà,
pertanto, presentare istanza telematica di compensazione
specificando, nel campo note, che si tratta di «Incentivo per
assunzione lavoratori con disabilità».
2.
Sanzioni civili per impiego di lavoratori irregolari
Le sanzioni civili
previste in caso di inadempimento degli obblighi contributivi sono
disciplinate dal co. 8 dell’art. 116, L. 23 dicembre 2000, n. 388
che testualmente dispone: «I soggetti che non provvedono entro il
termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato
o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento
di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può
essere superiore al 40 % dell’importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione
connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi
al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 %; la sanzione civile
non può essere superiore al 60 % dell’importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge …». L’art.
4, co. 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183 ha poi previsto, per i
casi «di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del
datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico», l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in
base al criterio stabilito dall’art. 116, co. 8, L. 388/2000. Tale
aumento delle sanzioni civili è stato escluso dall’art. 22, D.Lgs.
14 settembre 2015, n. 151; a partire dal 24 settembre 2015, pertanto,
le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori
subordinati «irregolari» saranno quelle previste dalla lett.
b), art. 116, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (con esclusione, quindi,
dell’incremento del 50% degli importi risultanti).
SANZIONI
CIVILI PREVISTE NEI CASI DI IMPIEGO DI LAVORATORI SUBORDINATI SENZA
PREVENTIVA COMUNICAZIONE DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
|
L’art.
22 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha escluso, per i casi di
impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione
di instaurazione del rapporto di lavoro, l’aumento del 50% delle
sanzioni civili previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183.
|
|
Nei
casi di impiego di lavoratori subordinati «c.d. irregolari» si
applicano le sanzioni civili previste dalla lett. b), co. 8, art.
116, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
|
|
Quando
ricorre la fattispecie prevista dall’art. 116, co. 8, lett. b),
L. 388/2000, ovvero di evasione contributiva accertata
d’ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge,
si applica la sanzione civile, determinata in ragione d’anno, in
misura pari al 30% dei contributi evasi. Tale sanzione deve essere
calcolata fino alla data di pagamento di quanto dovuto e non può
essere superiore al 60% dell’importo dei contributi evasi, c.d.
tetto. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito
contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si
applicano gli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. 29
settembre1973, n. 602, come sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46.
|
L’Inps precisa che
la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli
accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre
2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate
violazioni commesse antecedentemente a tale data; nonché a tutti gli
accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24
settembre. Per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima
del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili
previsto dalla L. 183/2010. I datori di lavoro interessati dovranno
trasmettere un’istanza di rimborso, attraverso il cassetto
previdenziale, utilizzando la sezione «Rimborsi/compensazioni»,
presente in «Versamenti F24», precisando gli importi
indebitamente versati. Il diritto al rimborso è soggetto al decorso
del termine decennale di prescrizione e che non sono rimborsabili le
somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento
con sentenza passata in giudicato.
3.
Nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali
ordinarie
Con la circolare n.
139 del 1° agosto u.s., alla quale si rinvia per ogni ulteriore
approfondimento rispetto a quanto riportato in prosieguo, l’Inps
rende noto il nuovo processo amministrativo di riferimento per la
gestione delle prestazioni di integrazioni salariali alla luce delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale del 15 aprile 2016 n.
95442, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 14 giugno 2016. La nuova
disciplina prevede, a far data dal 29 giugno 2016, che la concessione
della Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO) sia gestito
esclusivamente con il sistema del Ticket, e inoltre che:
- l’invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di CIG;
- la concessione della prestazione da parte delle Sedi Inps territorialmente competente;
- l’abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;
- il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite Uniemens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall’azienda ovvero a conguaglio.
Per le domande
presentate prima del 29 giugno 2016, le Sedi Inps territorialmente
competenti, in sede di istruttoria, continueranno ad osservare i
criteri di esame e l’esibizione della documentazione di corredo
come nelle prassi amministrative presenti con il precedente
procedimento concessorio gestito dalle Commissioni Provinciali, come
già espressamente indicato nella circolare del 20 gennaio 2016, n.
7.
I caratteri
principali della riforma del procedimento di
concessione possono essere così riassunti:
- competenza esclusiva delle sedi Inps riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- facoltà in capo all’Inps di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
STRUTTURE
INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTI
|
Per una
istanza di CIG Ordinaria la struttura territorialmente competente
alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri: |
|
Per poter ricorrere
alla integrazioni salariali ordinarie le aziende dovranno allegare
alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa nella forma
dell’autocertificazione, recante le ragioni che hanno determinato
la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa nell’unità
produttiva interessata, dimostrando, sulla base di elementi oggettivi
attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato. La
relazione tecnica viene resa sotto forma di dichiarazioni sostitutive
considerate come fatte a pubblico ufficiale, con ogni conseguenza di
legge per dichiarazioni mendaci. Anche le richieste di proroga della
domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica
obbligatoria poiché sono considerate comunque domande distinte e per
la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che
manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate
nella prima istanza. L’azienda ha facoltà di supportare gli
elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione
obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per
esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a report
concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure
alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a
gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e alla
Cigo già concessa. Nel procedimento di concessione sarà facoltà
dell’Inps richiedere all’azienda di fornire gli elementi
necessari al completamento dell’istruttoria e sentire le
organizzazioni sindacali. Le comunicazioni con le aziende dovranno
avvenire tramite Pec o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a
tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di
valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del
provvedimento. Al fine di fornire un supporto indicativo sul
contenuto che dovrebbe avere la relazione tecnica dettagliata di cui
si è detto, l’Inps ha allegato alla circolare in commento il
fac-simile della relazione relativi alle diverse causali previste. I
requisiti necessari per poter richiedere l’intervento
dell’ammortizzatore sociale sono la «temporaneità» dell’evento
e la «fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva».
Relativamente alla temporaneità si specifica che le aziende soggette
a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti
causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non
possono accedere all’intervento di Cigo duranti tali soste, siano o
no le stesse a carattere stagionale. La ripresa dell’attività
aziendale sarà valutata a priori con riferimento al momento della
presentazione della domanda; le aziende pertanto dovranno
rappresentare correttamente le informazioni affinché le Sedi
territoriali Inps possano valutare positivamente il fondamento su cui
il richiedente poggi la previsione di ripresa. Eventuali
licenziamenti o dimissioni intervenuti durante un periodo di Cigo non
possano essere considerati preclusivi di quanto già autorizzato, ma
dovranno essere considerati come un importante indice sintomatico per
le successive richieste. Anche nel caso di richiesta di Cigo seguita
da un periodo di Cigs si potrà ritenere legittima l’autorizzazione
già concessa, anche se l’azienda non ha ripreso l’attività
produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali
straordinarie e indipendentemente dalla causale relativa a queste
ultime. Nel caso di richiesta di Cigo da parte di aziende
appaltatrici a seguito dell’esercizio del committente della facoltà
contrattualmente prevista di far sospendere i lavori, è necessario
fare un’attenta disamina della specifica situazione. Infatti, molto
spesso, nei contratti sono già previste clausole in base alle
quali«il committente ha piena ed insindacabile facoltà di
interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per
eventi imprevisti», e inoltre, di regola, «tali interruzioni
non danno diritto all’impresa appaltatrice di chiedere compensi o
indennizzi». In siffatte ipotesi, quindi, in linea di massima la
causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell’attività
lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché già
contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio
d’impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti
intercorrenti tra le parti. Tuttavia, potrebbero effettivamente
verificarsi ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto
imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono
l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, in
quanto l’eccezionalità dell’evento, oltre ad escludere la
prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di
impresa attribuibile alla ditta appaltatrice. In tema di pagamento
della prestazione è noto come, nella normalità dei casi, l’azienda
autorizzata pone a conguaglio gli importi precedentemente anticipati
ai lavoratori. Il pagamento diretto, invece, potrà essere ammesso
solamente laddove siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa
tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede Inps,
dell’ulteriore documentazione da cui si evincano le difficoltà
finanziarie dell’azienda. Tale modalità di erogazione delle
prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento
della presentazione della domanda di Cigo e concessa con lo stesso
provvedimento di accoglimento, cui dovrà seguire l’invio della
relativa modulistica (mod. SR41) da parte dell’azienda richiedente.
Fattispecie
che integrano le causali previste dal decreto ministeriale
La circolare in
parola illustra le consuete fattispecie che integrano le causali per
le quali è consentito l’intervento delle integrazioni salariali
ordinarie (mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato; fine
cantiere/fine lavoro, mancanza di materie prime/componenti; eventi
meteo; sciopero di un reparto/sciopero di altra azienda; incendi,
alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica; guasti ai
macchinari – Manutenzione straordinaria). Relativamente agli eventi
meteo l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato
la contrazione dell’attività lavorativa, specificando nella
relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in
atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le
conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione
tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi
accreditati. L’Inps precisa che in ogni caso non sono meritevoli di
accoglimento le seguenti fattispecie in quanto non integrabili data
la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente:
- mancanza di fondi;
- chiusura per ferie;
- preparazione campionario;
- infortunio o morte del titolare;
- sosta stagionale, inventario;
- mancanza di fondi impresa committente.
Relativamente alla
fase di informazione e consultazione sindacale, prevista dall’art.
14, D.Lgs. 148/2015, la circolare Inps riporta la seguente tabella.
PROCEDURA
di INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE
|
Invio
comunicazione alle RSA/RSU, ove esistenti, e alle articolazioni
territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale
|
|
|
Se
c’è richiesta di consultazione
|
presentazione
all’Inps di copia del verbale di consultazione, anche in caso di
mancato accordo
|
|
Se
non c’è richiesta di consultazione
|
presentazione
all’Inps di copia della comunicazione inviata
|
Precisazioni concernenti l’attività
istruttoria delle domande di CIGO
La seconda parte
della circolare chiarisce che i periodi di Cigo per eventi
oggettivamente non evitabili vanno contemplati ai fini del calcolo
del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio
mobile (art. 12, co. 5), essendo quest’ultimo non un limite di
durata ma un limite di carattere quantitativo relativo alle ore di
integrazione salariale autorizzabili. A chiarimento del messaggio n.
779/16, le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini
del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili; a tal
fine dette autocertificazione devono avere ad oggetto le ore di
integrazione salariale effettivamente fruite. L’Inps chiarisce
inoltre che ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità
di effettivo lavoro vanno computati come giorni di effettivo lavoro
sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5
giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro
giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel
normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di
continuità. In caso di cambio di qualifica del lavoratore,
l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è
considerata in modo unitario e, pertanto, si considera anche il
periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica
precedentemente posseduta dal lavoratore. In merito alla fruizione
delle ferie residue in caso di domanda di Cigo nelle ipotesi di
sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi
di zero ore, sono state date indicazioni interpretative in merito
alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di
Cigo, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento
delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta
della Cigo stessa, e inoltre in merito alla possibilità per il
datore di lavoro, autorizzato a un periodo di Cigo, di dover comunque
concedere ai lavoratori le due settimane di ferie nel corso dell’anno
di maturazione. Riguardo a queste due ipotesi, si precisa che
l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con
riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle
infra-annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al
momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la
ripresa dell’attività produttiva. Invece, nelle ipotesi di Cigo
parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle
ferie, residue e infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve
comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico
correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.
4.
Istruzioni Inps per la fruizione degli incentivi per l’assunzione
di lavoratori in mobilità
L’art. 1, co. 114,
L. 23 dicembre 2014 n.190 (L. di Stabilità 2015) ha disposto che «Ai
datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si
applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, co. 2, e
25, co. 9, L.23 luglio 1991, n. 223». Il Legislatore, con
l’espressione «hanno assunto» ha inteso dare ampia portata
all’utilizzo dell’agevolazione in parola e, quindi, tale
locuzione dev’essere interpretata estensivamente; la norma, in
altri termini, trova applicazione anche per le proroghe e le
trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti
agevolati, purché intervenute entro il 31.12.2012; non è possibile
riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a
tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati
instaurati prima del 2013. Nel messaggio 2554 dell’8 giugno u.s.
l’Inps fornisce le specifiche istruzioni operative che i datori di
lavoro interessati al beneficio devono seguire e distingue le
seguenti casistiche.
I datori di lavoro
già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e
trasformazioni effettuate entro il 31.12.12 e nei confronti dei quali
risultano emesse note di rettifica riferite a tali agevolazioni, non
devono porre in essere alcun adempimento. Le procedure telematiche
Inps provvederanno automaticamente ad effettuare il ricalcolo delle
stesse ed a riconoscere l’agevolazione spettante.
I datori di lavoro
già ammessi al beneficio che, pur avendo esposto il tipo
contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione
ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo
per il recupero dell’agevolazione spettante. Nel caso in cui fosse
presente una nota di rettifica ad altro titolo, la procedura
riconoscerà automaticamente il beneficio spettante.
I datori di lavoro
già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e
trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 che, nel rispetto
delle indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 13/2013 ed
il messaggio 4679/2013, non hanno esposto il codice tipo
contribuzione agevolato, dovranno effettuare (entro il prossimo 30
settembre) la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo
di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di
regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare
eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione.
I datori di lavoro
che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre
2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non hanno
inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere
la richiesta alla sede Inps competente per territorio avvalendosi
della funzionalità «Invio istanze on line» all’interno del
Cassetto previdenziale aziende.
Dalle denunce di
competenza aprile 2016 hanno cessato di avere validità i codici tipo
contribuzione P5-P6-P7-S1-S2-S3-J4-K4. Per i codici tipo
contribuzione P6-P7-S2-S3, la procedura calcolerà l’aliquota piena
a partire dalla competenza di gennaio 2014; per i codici tipo
contribuzione P5-S1 l’aliquota piena verrà calcolata a partire
dalla competenza di luglio 2014. Le note di rettifica generate in
corrispondenza dei codici tipo contribuzione P5-P6-P7-S1- S2-S3 per i
periodi in cui l’agevolazione non può essere riconosciuta
(competenze successive a dicembre 2013 per i codici Tipo
Contribuzione P6-P7-S2-S3 e competenze successive a giugno 2014 per i
codici Tipo Contribuzione P5-S1), previo ricalcolo, verranno emesse e
notificate ai datori di lavoro. Eventuali situazioni che legittimino
un differimento del termine finale di godimento del beneficio
dovranno essere segnalate alla Sede competente, utilizzando la
funzionalità «Contatti» del «Cassetto previdenziale Aziende» e
selezionando l’oggetto «Note di rettifica», affinché possa
adottare i provvedimenti necessari a rendere fruibile il beneficio
per tutto il periodo spettante.
Le note di rettifica
con periodo di competenza 01/2013-06/2014, in presenza del Codice di
autorizzazione 5Q verranno ricalcolate in maniera centralizzata e, in
assenza di addebiti o accrediti per altra causa, verranno azzerate.
Le note di rettifica con periodo di competenza 01/2013-06/2014,
emesse per assenza del codice di autorizzazione 5Q, inizialmente
sospese, sono state sottoposte a specifica attività di controllo,
verifica e aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali
ad opera delle sedi competenti. Nei casi in cui i controlli hanno
avuto un esito negativo ovvero in cui si sia accertata la mancata
attribuzione del C.A. 5Q, dette note di rettifica sono state
sottoposte a ricalcolo e la procedura, in automatico, provvede
all’emissione e alla notifica della stessa ai datori di lavoro
interessati. Tali addebiti potranno essere contestati secondo le
consuete modalità.