/ Gianluca ODETTO
Lunedì, 31 ottobre 2016
Con
il disegno di legge di bilancio 2017 si riaprono le agevolazioni per
l’assegnazione e la cessione di beni ai soci, la trasformazione in
società semplice di società commerciali e l’estromissione dell’immobile
strumentale dell’imprenditore individuale.
La natura e l’entità delle agevolazioni non variano: è stato, infatti, previsto un mero richiamo alle disposizioni dell’art. 1 commi 115-121 della L. 208/2015, con conseguente continuità nel profilo dei benefici fiscali tra le operazioni effettuate entro il 30 settembre 2016 (o entro il 31 maggio 2016, per l’imprenditore individuale) e le nuove operazioni. Rimangono così invariate le misure delle imposte sostitutive (8% o 10,5% per l’imposta sostituiva sulle plusvalenze e 13% per l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta), così come la riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e la previsione per cui le imposte ipotecaria e catastale sono sempre dovute in misura fissa.
I nuovi termini per gli atti di assegnazione, di cessione o di trasformazione sono fissati al 30 settembre 2017; per l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, invece, l’opzione (legata al comportamento concludente) deve essere esercitata entro il 31 maggio 2017, e retroagisce quanto ad effetti al 1° gennaio 2017. Come si può vedere, di fatto vengono spostati avanti di un anno i termini originariamente previsti dalla L. 208/2015, spostamento che riguarda naturalmente anche i termini di versamento: sia per le operazioni effettuate dalla società, sia per quelle che riguardano l’impresa individuale, infatti, le imposte sostitutive devono essere versate per il 60% del relativo ammontare entro il 30 novembre 2017 e per il 40% residuo entro il 16 giugno 2018.
C’è però un particolare, nel testo del disegno di legge, che permette di sostenere che non si tratti sic et simpliciter di una riapertura di norme i cui termini sono spirati. Mentre, infatti, per l’imprenditore individuale le nuove opzioni per l’estromissione devono perfezionarsi “dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017”, per le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni le agevolazioni competono se esse sono poste in essere “successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017”. Per queste ultime operazioni vi è, quindi, una sorta di continuità tra vecchi e nuovi atti, per cui a stretto rigore non sussiste un “buco”, rappresentato dall’ultimo trimestre del 2016, in cui le agevolazioni non competono: al contrario, gli atti perfezionati nell’ultimo trimestre potrebbero beneficiare delle agevolazioni allo stesso modo di quelli perfezionati prima del 30 settembre.
La scelta di effettuare le operazioni agevolate nell’ultima parte del 2016 sconta, naturalmente, l’alea (ridotta, ma teoricamente sussistente, e ovviamente da valutare in relazione alla posta in gioco) relativa al fatto che la misura è contenuta in un mero disegno di legge, privo di efficacia prima della sua concreta approvazione, che avverrà come di consueto in prossimità della fine dell’anno. Se, però, la norma verrà approvata così come essa è contenuta nel disegno di legge, gli atti dell’ultimo trimestre acquisiranno un’efficacia ex post, con conseguente spettanza delle agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette.
Per le operazioni poste in essere dopo il 30 settembre 2016 valgono i termini di versamento delle imposte sostitutive così come prorogati dal disegno di legge di stabilità 2017 e pertanto, a titolo esemplificativo, per un atto di assegnazione posto in essere nel mese di novembre 2016, il primo termine di versamento dell’imposta sostitutiva sarebbe fissato al 30 novembre 2017, e non al 30 novembre 2016 (data alla quale scade, invece, il termine di versamento delle imposte per le operazioni agevolate effettuate sino al 30 settembre 2016).
Diversamente, se si guarda ad esempio il caso delle società di persone che si sciolgono contestualmente all’assegnazione, senza liquidazione formale, effettuare l’atto il 3 gennaio 2017 significherebbe dover presentare una ulteriore dichiarazione dei redditi e una ulteriore dichiarazione IVA per i tre giorni di quello che, a questo punto, diventerebbe l’ultimo periodo d’imposta della società.
La natura e l’entità delle agevolazioni non variano: è stato, infatti, previsto un mero richiamo alle disposizioni dell’art. 1 commi 115-121 della L. 208/2015, con conseguente continuità nel profilo dei benefici fiscali tra le operazioni effettuate entro il 30 settembre 2016 (o entro il 31 maggio 2016, per l’imprenditore individuale) e le nuove operazioni. Rimangono così invariate le misure delle imposte sostitutive (8% o 10,5% per l’imposta sostituiva sulle plusvalenze e 13% per l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta), così come la riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e la previsione per cui le imposte ipotecaria e catastale sono sempre dovute in misura fissa.
I nuovi termini per gli atti di assegnazione, di cessione o di trasformazione sono fissati al 30 settembre 2017; per l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, invece, l’opzione (legata al comportamento concludente) deve essere esercitata entro il 31 maggio 2017, e retroagisce quanto ad effetti al 1° gennaio 2017. Come si può vedere, di fatto vengono spostati avanti di un anno i termini originariamente previsti dalla L. 208/2015, spostamento che riguarda naturalmente anche i termini di versamento: sia per le operazioni effettuate dalla società, sia per quelle che riguardano l’impresa individuale, infatti, le imposte sostitutive devono essere versate per il 60% del relativo ammontare entro il 30 novembre 2017 e per il 40% residuo entro il 16 giugno 2018.
C’è però un particolare, nel testo del disegno di legge, che permette di sostenere che non si tratti sic et simpliciter di una riapertura di norme i cui termini sono spirati. Mentre, infatti, per l’imprenditore individuale le nuove opzioni per l’estromissione devono perfezionarsi “dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017”, per le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni le agevolazioni competono se esse sono poste in essere “successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017”. Per queste ultime operazioni vi è, quindi, una sorta di continuità tra vecchi e nuovi atti, per cui a stretto rigore non sussiste un “buco”, rappresentato dall’ultimo trimestre del 2016, in cui le agevolazioni non competono: al contrario, gli atti perfezionati nell’ultimo trimestre potrebbero beneficiare delle agevolazioni allo stesso modo di quelli perfezionati prima del 30 settembre.
La scelta di effettuare le operazioni agevolate nell’ultima parte del 2016 sconta, naturalmente, l’alea (ridotta, ma teoricamente sussistente, e ovviamente da valutare in relazione alla posta in gioco) relativa al fatto che la misura è contenuta in un mero disegno di legge, privo di efficacia prima della sua concreta approvazione, che avverrà come di consueto in prossimità della fine dell’anno. Se, però, la norma verrà approvata così come essa è contenuta nel disegno di legge, gli atti dell’ultimo trimestre acquisiranno un’efficacia ex post, con conseguente spettanza delle agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette.
Per le operazioni poste in essere dopo il 30 settembre 2016 valgono i termini di versamento delle imposte sostitutive così come prorogati dal disegno di legge di stabilità 2017 e pertanto, a titolo esemplificativo, per un atto di assegnazione posto in essere nel mese di novembre 2016, il primo termine di versamento dell’imposta sostitutiva sarebbe fissato al 30 novembre 2017, e non al 30 novembre 2016 (data alla quale scade, invece, il termine di versamento delle imposte per le operazioni agevolate effettuate sino al 30 settembre 2016).
Primo versamento al 30 novembre 2017
Scegliere
se effettuare gli atti prima della fine del 2016, confidando
nell’approvazione del disegno di legge così come è stato presentato, o
attendere prudenzialmente il 1° gennaio 2017, porta a conseguenze
diverse anche solo in relazione agli adempimenti da porre in essere. Per
le assegnazioni effettuate da società che rimangono in vita, seppure
private dei beni attribuiti ai soci, non sembrano esservi differenze di
rilievo tra un atto effettuato il 29 dicembre 2016 e un atto effettuato
il 3 gennaio 2017: se si guarda, ad esempio, al regime delle società di comodo
(che il legislatore ha ancora una volta ritenuto di lasciare pienamente
operante anche per le società in questione, non completando così il
“disegno” agevolativo complessivo per le società che estromettono beni),
il fatto che i ricavi minimi siano calcolati su una media triennale
potrebbe non comportare differenze significative.Diversamente, se si guarda ad esempio il caso delle società di persone che si sciolgono contestualmente all’assegnazione, senza liquidazione formale, effettuare l’atto il 3 gennaio 2017 significherebbe dover presentare una ulteriore dichiarazione dei redditi e una ulteriore dichiarazione IVA per i tre giorni di quello che, a questo punto, diventerebbe l’ultimo periodo d’imposta della società.