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Dal 2017 si comunicano liquidazioni periodiche e dati delle fatture

/ Simonetta LA GRUTTA Martedì, 25 ottobre 2016
Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 di ieri, 24 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto legge in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili n. 193 che, tenendo in debito conto quanto emerso dal rapporto dell’OCSE del 19 luglio 2016 sullo stato dell’Amministrazione finanziaria italiana, prevede varie misure di contrasto all’evasione fiscale. Il decreto è in vigore da ieri.
Viene prevista una revisione di alcuni adempimenti che sono risultati non sufficientemente efficaci per supportare l’attività di controllo e accertamento.
Le principali modifiche, che si applicheranno dal 2017, derivano dalla rimodulazione delle previsioni dell’art. 21 del DL n. 78/2010. In sostanza, secondo il nuovo testo, i soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione dello “spesometro” su base annuale, trasmetteranno telematicamente, su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate ex art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni.
I dati da comunicare comprendono, almeno, i dati delle parti dell’operazione, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta, oltre alla tipologia di operazione.
Il termine è fissato nell’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Per le scadenze relative all’anno d’imposta 2017, si rimanda alla tabella in calce all’articolo.
La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute soddisfa gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche e per i documenti informatici.
Per l’omessa o errata trasmissione di ogni fattura, è applicabile la sanzione di 25 euro con un massimo di 25.000. Tale massimo, da una prima lettura,dovrebbe potersi riferire alla singola trasmissione e dunque al trimestre.
Le modalità operative per l’adempimento del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il DL n. 193/2016 introduce, inoltre, il nuovo art. 21-bis del DL n. 78/2010, secondo cui i soggetti passivi, sono tenuti a comunicare, telematicamente, su base trimestrale ed entro le scadenze sopra rappresentate, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Presumibilmente, dunque, coloro che liquidano l’imposta su base mensile, comunicheranno ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento. La comunicazione è unica anche per coloro che esercitano più attività. Il nuovo adempimento è dovuto nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito, mentre ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Ricevuti i dati, l’Amministrazione provvederà ad una valutazione della coerenza dei dati comunicati con i versamenti d’imposta. Qualora dai controlli emergeranno una o più incoerenze, ne sarà data comunicazione al soggetto passivo che potrà fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra 5.000 euro e 50.000 euro.
Anche in relazione a detto nuovo adempimento, le modalità operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per il necessario adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi, è riconosciuto un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile dal 2018, ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000 euro. Un ulteriore credito d’imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti se hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2, comma 1 del DLgs. n. 127/15.
A partire dal 1° gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, sono abrogati:
- gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2);
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 DPR n. 605/73.
A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 è, inoltre, abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list, ex art. 1 DL n. 40/10.
Un’ulteriore modifica riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a partire dall’anno d’imposta 2017, potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo. Resta, dunque, invariato il termine per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 che è dovuta nel mese di febbraio 2017.

Comunicazione dati, fatture e variazioni per l’anno d’imposta 2017
TrimestreScadenza
Gennaio-Marzo 201731 maggio 2017
Aprile-Giugno 201731 agosto 2017
Luglio-Settembre 201730 novembre 2017
Ottobre-Dicembre 201728 febbraio 2018

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