/ Emanuele GRECO
Lunedì, 31 ottobre 2016
Come già evidenziato su Eutekne.info, l’art. 4 del DL 193/2016 introduce, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, comunicazioni trimestrali riferite, rispettivamente, ai dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) e delle liquidazioni IVA periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010, si veda da ultimo “Nuovi obblighi trimestrali per ridurre il divario IVA” del 26 ottobre).
In conseguenza di ciò, lo stesso art. 4 del DL 193/2016, al comma 4, prevede che la dichiarazione annuale IVA debba essere presentata:
- per l’anno d’imposta 2016, nel mese di febbraio 2017;
- a decorrere dal periodo d’imposta 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo.
La diversificazione dei termini trova giustificazione negli obblighi fissati dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. A norma dell’art. 252, par. 1 della direttiva, infatti, la dichiarazione IVA:
- deve essere presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri;
- il suddetto termine “non può superare di oltre due mesi la scadenza di ogni periodo d’imposta”.
Per cui, nella misura in cui il periodo d’imposta previsto dalla normativa italiana è di carattere annuale, la dichiarazione deve essere presentata al più tardi entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.
A partire dall’anno 2002 (con l’abolizione delle dichiarazioni IVA periodiche) e fino all’anno d’imposta 2015 (dichiarazione IVA 2016), è stato concesso ai soggetti passivi, con periodo “solare” ai fini delle imposte dirette, di presentare la dichiarazione IVA anche in forma unificata, entro il termine previsto per le dichiarazioni dei redditi (attualmente, l’ultimo giorno del mese di settembre), a condizione che fosse effettuata la comunicazione annuale dei dati IVA entro la fine del mese di febbraio, allo scopo di rispettare il termine richiesto a livello comunitario.
Con la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 641 della L. 190/2014) e con le modifiche di cui al DL 192/2014, la disciplina di presentazione della dichiarazione IVA prevista fino all’anno d’imposta 2015 è, quindi, stata ridefinita, stabilendo come unico termine di presentazione quello della fine di febbraio.
Il suddetto termine risulterà, tuttavia, efficace per il solo anno di imposta 2016 (dichiarazione IVA 2017), mentre per i successivi periodi d’imposta varrà il termine del 30 aprile, secondo il disposto del DL 193/2016.
L’introduzione degli obblighi trimestrali di comunicazione di cui agli artt. 21 e 21-bis del DL 78/2010 consente, infatti, all’Amministrazione tributaria di essere in possesso, già entro il termine dell’ultimo giorno di febbraio, dei dati “sostitutivi” della dichiarazione annuale, da trasmettere in sede comunitaria (con modalità analoghe a quanto avveniva con la comunicazione dati IVA).
Il nuovo disposto dell’art. 21 comma 1 del DL 78/2010 (cui rinvia anche il successivo art. 21-bis comma 1) espressamente prevede, quale termine per la comunicazione dei dati delle fatture (e, quindi, delle liquidazioni IVA) relative all’ultimo trimestre, “l’ultimo giorno del mese di febbraio”.
I dati relativi alle fatture trasmesse nei primi tre trimestri dell’anno, nonché quelli relativi alle liquidazioni periodiche, saranno invece già in possesso dell’Amministrazione (i termini previsti sono quelli del 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre).
A decorrere dall’anno d’imposta 2017, quindi, il Fisco è già in possesso, alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo, dei dati rilevanti relativi alle operazioni IVA dell’anno precedente (cosa che non si verifica per il 2016), potendosi così posticipare al 30 aprile il termine per la dichiarazione.
La soluzione fissata dal DL 193/2016 sembra rispettare i vincoli posti dal legislatore comunitario. In tale disposizione, difatti, viene richiesta la presentazione della dichiarazione entro il secondo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, consentendo agli Stati membri di definire un periodo d’imposta pari a uno, due o tre mesi (art. 252, par. 2 della direttiva). La conseguenza sarebbe quella di avere dichiarazioni periodiche (mensili, bimestrali o trimestrali), circostanza peraltro raccomandata dalla Commissione europea.
Si può ben affermare che si tratta, nei fatti, della medesima funzione assolta dalla comunicazione delle fatture e delle liquidazioni IVA periodiche di cui ai nuovi artt. 21 e 21-bis del DL 78/2010.
In conseguenza di ciò, lo stesso art. 4 del DL 193/2016, al comma 4, prevede che la dichiarazione annuale IVA debba essere presentata:
- per l’anno d’imposta 2016, nel mese di febbraio 2017;
- a decorrere dal periodo d’imposta 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo.
La diversificazione dei termini trova giustificazione negli obblighi fissati dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. A norma dell’art. 252, par. 1 della direttiva, infatti, la dichiarazione IVA:
- deve essere presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri;
- il suddetto termine “non può superare di oltre due mesi la scadenza di ogni periodo d’imposta”.
Per cui, nella misura in cui il periodo d’imposta previsto dalla normativa italiana è di carattere annuale, la dichiarazione deve essere presentata al più tardi entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.
A partire dall’anno 2002 (con l’abolizione delle dichiarazioni IVA periodiche) e fino all’anno d’imposta 2015 (dichiarazione IVA 2016), è stato concesso ai soggetti passivi, con periodo “solare” ai fini delle imposte dirette, di presentare la dichiarazione IVA anche in forma unificata, entro il termine previsto per le dichiarazioni dei redditi (attualmente, l’ultimo giorno del mese di settembre), a condizione che fosse effettuata la comunicazione annuale dei dati IVA entro la fine del mese di febbraio, allo scopo di rispettare il termine richiesto a livello comunitario.
Con la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 641 della L. 190/2014) e con le modifiche di cui al DL 192/2014, la disciplina di presentazione della dichiarazione IVA prevista fino all’anno d’imposta 2015 è, quindi, stata ridefinita, stabilendo come unico termine di presentazione quello della fine di febbraio.
Il suddetto termine risulterà, tuttavia, efficace per il solo anno di imposta 2016 (dichiarazione IVA 2017), mentre per i successivi periodi d’imposta varrà il termine del 30 aprile, secondo il disposto del DL 193/2016.
L’introduzione degli obblighi trimestrali di comunicazione di cui agli artt. 21 e 21-bis del DL 78/2010 consente, infatti, all’Amministrazione tributaria di essere in possesso, già entro il termine dell’ultimo giorno di febbraio, dei dati “sostitutivi” della dichiarazione annuale, da trasmettere in sede comunitaria (con modalità analoghe a quanto avveniva con la comunicazione dati IVA).
Il nuovo disposto dell’art. 21 comma 1 del DL 78/2010 (cui rinvia anche il successivo art. 21-bis comma 1) espressamente prevede, quale termine per la comunicazione dei dati delle fatture (e, quindi, delle liquidazioni IVA) relative all’ultimo trimestre, “l’ultimo giorno del mese di febbraio”.
I dati relativi alle fatture trasmesse nei primi tre trimestri dell’anno, nonché quelli relativi alle liquidazioni periodiche, saranno invece già in possesso dell’Amministrazione (i termini previsti sono quelli del 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre).
A decorrere dall’anno d’imposta 2017, quindi, il Fisco è già in possesso, alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo, dei dati rilevanti relativi alle operazioni IVA dell’anno precedente (cosa che non si verifica per il 2016), potendosi così posticipare al 30 aprile il termine per la dichiarazione.
La soluzione fissata dal DL 193/2016 sembra rispettare i vincoli posti dal legislatore comunitario. In tale disposizione, difatti, viene richiesta la presentazione della dichiarazione entro il secondo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, consentendo agli Stati membri di definire un periodo d’imposta pari a uno, due o tre mesi (art. 252, par. 2 della direttiva). La conseguenza sarebbe quella di avere dichiarazioni periodiche (mensili, bimestrali o trimestrali), circostanza peraltro raccomandata dalla Commissione europea.
La soluzione sembra rispettare i vincoli posti dal legislatore comunitario
Seppure
le comunicazioni trimestrali introdotte dal DL 193/2016 non dovrebbero
possedere formalmente natura dichiarativa, sul piano sostanziale sono
soddisfatti i requisiti di cui all’art. 250 della direttiva 2006/112/CE,
in base al quale la dichiarazione IVA presentata dai soggetti passivi
(anche per via elettronica) deve contenere “tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta esigibile
e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia
necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo
complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali
detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti”.Si può ben affermare che si tratta, nei fatti, della medesima funzione assolta dalla comunicazione delle fatture e delle liquidazioni IVA periodiche di cui ai nuovi artt. 21 e 21-bis del DL 78/2010.