In vista il nuovo obbligo delle comunicazioni trimestrali IVA
/ Simonetta LA GRUTTA
Venerdì, 21 ottobre 2016
Sembra
farsi sempre più concreta la possibilità che la legge per il bilancio
dello Stato, il cui Ddl. è stato approvato dal Consiglio dei Ministri di
sabato scorso, introduca l’obbligo delle comunicazioni trimestrali IVA.I soggetti passivi IVA dovrebbero essere chiamati a trasmettere telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute, oltre che l’ammontare – distinto per aliquota – dell’imposta applicata in via di rivalsa e assolta sugli acquisti.
L’obbligo corrisponderebbe all’esigenza di contrastare efficacemente l’evasione fiscale, privilegiando strumenti che consentano di ridurre il lasso temporale intercorrente tra il momento in cui il soggetto obbligato effettua la liquidazione e versamento dell’IVA e il momento in cui l’Amministrazione finanziaria procede ai controlli. Una volta ricevuti i dati, infatti, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe provvedere al raffronto di questi con i versamenti effettuati; qualora fosse riscontrata un’inadempienza (parziale o totale), il soggetto passivo dovrebbe ricevere un invito a corrispondere quanto dovuto che, se disatteso, dovrebbe portare alla constatazione della violazione.
L’adozione di simili strumenti di lotta all’evasione è in linea con quanto delineato dal Fondo monetario internazionale e dall’OCSE. Il FMI, nello studio sul “rafforzamento della governance e dell’efficacia delle agenzie fiscali” del 19 giugno 2016, raccomanda, tra l’altro, l’introduzione di dichiarazioni mensili e trimestrali, seppure più snelle. L’OCSE – che, su sollecitazione del MEF, ha revisionato la struttura organizzativa e funzionale dell’Amministrazione finanziaria italiana – ha riscontrato un deficit nella riscossione dell’IVA, dovuta anche al fatto che i soggetti passivi IVA devono trasmette informazioni relative alle operazioni poste in essere nell’anno d’imposta parecchi mesi dopo la chiusura dello stesso e nonostante i versamenti abbiano cadenza mensile o trimestrale.
Da qui, anche in questo caso, il richiamo a provvedere con urgenza a riformulare la cadenza degli obblighi dichiarativi, oltre che ad incentivare l’uso della fatturazione elettronica.
L’eventuale introduzione del nuovo obbligo ha di fatto registrato il parere favorevole della Commissione Finanze della Camera che, nella seduta del 12 ottobre 2016, ha approvato una risoluzione con la quale impegna il Governo, tra l’altro, ad assumere iniziative volte a introdurre la trasmissione, in forma telematica, dei dati di fatturazione, in coincidenza con i termini di liquidazione periodica IVA.
Oltre a rispondere a finalità antievasione, la misura risponderebbe alle esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi amministrativi connessi agli adempimenti IVA, poiché dovrebbe comportare, parallelamente, il venir meno di altri obblighi quali:
- la trasmissione del cosiddetto “spesometro”, della dichiarazione “black list” , dei dati relativi alle lettere d’intento da parte degli esportatori abituali, degli elenchi Intrastat dei servizi acquistati e ricevuti;
- la registrazione delle fatture emesse e ricevute e delle bolle di importazione;
- l’apposizione del visto di conformità ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito IVA o dell’utilizzo dello stesso in compensazione con altri tributi.
Contestualmente, la Commissione ha impegnato il Governo a prevedere nuove modalità semplificate di controlli a distanza dei dati comunicati all’Agenzia (come previsto dall’art. 1, comma 5 del DLgs n. 127/15), per ridurre gli adempimenti dei soggetti passivi IVA, non ostacolarne il normale svolgimento dell’attività economica ed evitare la duplicazione dell’attività conoscitiva.
D’altro canto, il Governo dovrebbe assumere iniziative volte a riconoscere ulteriori benefici ai soggetti passivi che privilegiano fatturazione elettronica e trasmissione telematica, quali:
- l’introduzione di detrazioni fiscali, anche sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per l’acquisizione degli strumenti tecnologici necessari;
- l’esclusione degli accertamenti analitico-induttivi per i contribuenti che assicurano la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex artt. 39, comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73 e 54, comma 2 del DPR 633/72).
In ultimo, la Commissione Finanze ha chiesto di mettere gratuitamente a disposizione dei soggetti passivi IVA “soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i più comuni programmi gestionali in uso”, al fine di consentire un’agevole estrapolazione automatica dei dati di fatturazione.
Quest’ultima, di fatto, costituisce la prima fase di ciò che, in tempi forse non troppo lunghi, diventerà il processo ordinario di trasmissione e verifica dei dati delle operazioni effettuate, ivi incluse quelle che non rilevano ai fini IVA ma assumono valenza ai fini delle imposte sui redditi, con l’ulteriore obiettivo di abolire, sotto ogni profilo, gli obblighi di redazione e conservazione dei registri IVA degli acquisti e delle vendite.