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Prorogate e «potenziate» le agevolazioni per i lavori negli immobili

/ Arianna ZENI Giovedì, 27 ottobre 2016
Nel disegno di legge di bilancio 2017 sono sostanzialmente prorogate le agevolazioni esistenti previste per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici.
Per alcune fattispecie particolari, tuttavia, il beneficio fiscale è stato potenziato e ridisciplinato, mentre per il c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” contenuto, sino al oggi, nel comma 2 dell’art. 16 del DL n. 63/2013 sono introdotti dei paletti che di fatto limiteranno la fruibilità della detrazione.
Per quanto concerne gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione IRPEF/IRES prevista dai commi 344-349 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) nella misura del 65% è stata prorogata alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2017.
La detrazione del 65% spetterà anche per gli interventi di riqualificazione energetica:
- relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
- consistenti nell’acquisto e nella posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale con impianti di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017.
Una delle novità della legge di bilancio per l’anno 2017 riguarderebbe proprio gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione è stata prorogata fino all’anno 2021. Infatti, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” la detrazione spetta nella misura del 70%. La detrazione spetta, invece, con aliquota del 75% se gli interventi di riqualificazione, sempre nei condomini, sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (altra grande novità) e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo economico. Per tali interventi il limite massimo di spesa dovrebbe essere pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Le detrazioni previste per gli edifici condominiali, inoltre, sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Per quanto riguarda gli interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, il Ddl. di bilancio 2017 proroga la detrazione IRPEF del 50%, nel limite di spesa pari a 96.000 euro, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017.
In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del citato art. 16-bis, tuttavia, è prevista una disciplina ad hoc per l’ottenimento del beneficio fiscale nel caso in cui gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274. Si ricorda che in relazione a questa tipologia di interventi l’art. 16 comma 1-bis del DL n. 63/2013 aveva previsto il potenziamento al 65% della detrazione IRPEF e, successivamente, la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) aveva prorogato l’aliquota del 65% alle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016.
Ebbene, la bozza del Ddl. in commento stabilisce che per gli interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuati su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive la detrazione spetta nella misura del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2017, inoltre, rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione anche gli edifici ricadenti nella zona sismica 3 di cui alla citata OPCM n. 3274/2003.
L’aliquota della detrazione aumenta:
- al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata al 75%);
- all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata all’85%).
Le suddette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Si segnala, infine, che sono state previste delle limitazioni al c.d. “bonus mobili” collegato agli interventi di recupero edilizio. La detrazione IRPEF del 50% nel limite di spesa pari a 10.000 euro, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, spetterà soltanto per gli interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2016.

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