/ Antonio PICCOLO
Sabato, 26 novembre 2016
Si
arricchisce di un’altra pronuncia tributaria di merito la questione
giuridica, divenuta ormai spinosa e vivace tra i Comuni impositori e le
società di leasing, concernente la corretta individuazione del soggetto passivo IMU
nel periodo intercorrente tra la data di avvenuta risoluzione del
contratto di locazione finanziaria e quella in cui la società concedente
ottiene l’effettiva restituzione dell’immobile da parte dell’utilizzatore.
Si tratta della sentenza n. 274/01/16, con la quale la C.T. Prov. di Terni ha accolto il ricorso della società di leasing che aveva concesso in locazione finanziaria un proprio immobile con contratto del 23 luglio 2007. A seguito della risoluzione per inadempimento di tale contratto, avvenuta il 29 settembre 2009, la società aveva presentato un’apposita istanza di rimborso dell’IMU per l’annualità 2012 (primo anno di applicazione). Dal canto suo il Comune, oltre ad opporre il rifiuto alla domanda di rimborso ricevuta, ha predisposto e notificato alla medesima società un avviso di accertamento per omesso versamento del tributo relativo all’annualità 2013.
A questo punto la società si è rivolta alla Commissione tributaria, mediante proposizione di ricorso cumulativo, chiedendo sia il riconoscimento del diritto alla restituzione che l’annullamento dell’avviso di accertamento.
I giudici tributari ternani hanno optato per l’interpretazione di legge favorevole alla società di leasing, secondo cui il soggetto passivo IMU continua a essere il locatario o utilizzatore fino a quando l’immobile non è riconsegnato al locatore.
Questo perché, secondo il Collegio giudicante, anche all’IMU è applicabile il comma 672 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, ai fini della TASI (peraltro in vigore dal 1° gennaio 2014), ha stabilito fra l’altro che per “durata del contratto di locazione finanziaria” deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
I primi giudici hanno ritenuto, al pari di altre Commissioni, che tale precisazione abbia natura interpretativa autentica nell’ambito della IUC (Imposta unica comunale) e quindi operi anche agli effetti dell’IMU (conforme, C.T. Prov. di Reggio Emilia n. 218/02/16; C.T. Prov. di Treviso n. 392/02/14; C.T. Prov. di Mantova n. 358/2014; C.T. Prov. di Brescia n. 959/2014; C.T. Prov. di Varese n. 529/2014).
Naturalmente non sono mancati i pronunciamenti opposti alla sentenza in rassegna, nei quali è stato affermato fra l’altro che la previsione di cui al citato comma 672 non può essere applicata anche all’IMU, in quanto la stessa riguarda un tributo strutturalmente diverso e dunque non può avere la valenza di norma interpretativa anche in materia di IMU (C.T. Prov. di Perugia n. 207/01/15; C.T. Prov. di Bergamo nn. 590/05/15 e 759/08/14).
Come già segnalato in precedenza, la questione non è nuova, essendo stata trattata già soprattutto dai soggetti interessati, vale a dire dall’Assilea (Associazione italiana leasing) con circolare del 2 novembre 2012, e dall’IFEL (Fondazione ANCI) con nota del 4 novembre 2013.
Secondo l’Associazione, la società di leasing è soggetto passivo dell’IMU soltanto dalla data della riconsegna dell’immobile.
L’art. 9, comma 1, terzo periodo del DLgs. n. 23/2011 ha stabilito che per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione), concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo dell’IMU è il locatario “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” (C.M. n. 3/DF del 18 maggio 2012, § 3).
Si tratta, nella profonda sostanza, della medesima disposizione valevole in materia di ICI, di cui all’art. 8 della L. n. 99/2009, che ha modificato il comma 2 dell’art. 3 del DLgs. n. 504/1992, applicabile ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 15 agosto 2009. In vigenza di quest’ultima disciplina, la stipulazione del contratto di locazione finanziaria era assunta come perfezionata, quindi idonea agli effetti del passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario, solamente nel momento della consegna dell’immobile (C.M. n. 109 del 18 maggio 1999).
Parimenti, ai fini dell’IMU, secondo la Fondazione, non è pensabile che la soggettività passiva per l’immobile concesso in leasing possa essere condizionata dalla consegna tardiva, anziché dalla risoluzione contrattuale, come invece affermato dall’Associazione, che considera determinante la riconsegna.
Per ora sembra in vantaggio l’Associazione, ma la parola “fine” verrà scritta dalla Corte di Cassazione.
Si tratta della sentenza n. 274/01/16, con la quale la C.T. Prov. di Terni ha accolto il ricorso della società di leasing che aveva concesso in locazione finanziaria un proprio immobile con contratto del 23 luglio 2007. A seguito della risoluzione per inadempimento di tale contratto, avvenuta il 29 settembre 2009, la società aveva presentato un’apposita istanza di rimborso dell’IMU per l’annualità 2012 (primo anno di applicazione). Dal canto suo il Comune, oltre ad opporre il rifiuto alla domanda di rimborso ricevuta, ha predisposto e notificato alla medesima società un avviso di accertamento per omesso versamento del tributo relativo all’annualità 2013.
A questo punto la società si è rivolta alla Commissione tributaria, mediante proposizione di ricorso cumulativo, chiedendo sia il riconoscimento del diritto alla restituzione che l’annullamento dell’avviso di accertamento.
I giudici tributari ternani hanno optato per l’interpretazione di legge favorevole alla società di leasing, secondo cui il soggetto passivo IMU continua a essere il locatario o utilizzatore fino a quando l’immobile non è riconsegnato al locatore.
Questo perché, secondo il Collegio giudicante, anche all’IMU è applicabile il comma 672 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, ai fini della TASI (peraltro in vigore dal 1° gennaio 2014), ha stabilito fra l’altro che per “durata del contratto di locazione finanziaria” deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
I primi giudici hanno ritenuto, al pari di altre Commissioni, che tale precisazione abbia natura interpretativa autentica nell’ambito della IUC (Imposta unica comunale) e quindi operi anche agli effetti dell’IMU (conforme, C.T. Prov. di Reggio Emilia n. 218/02/16; C.T. Prov. di Treviso n. 392/02/14; C.T. Prov. di Mantova n. 358/2014; C.T. Prov. di Brescia n. 959/2014; C.T. Prov. di Varese n. 529/2014).
Naturalmente non sono mancati i pronunciamenti opposti alla sentenza in rassegna, nei quali è stato affermato fra l’altro che la previsione di cui al citato comma 672 non può essere applicata anche all’IMU, in quanto la stessa riguarda un tributo strutturalmente diverso e dunque non può avere la valenza di norma interpretativa anche in materia di IMU (C.T. Prov. di Perugia n. 207/01/15; C.T. Prov. di Bergamo nn. 590/05/15 e 759/08/14).
Come già segnalato in precedenza, la questione non è nuova, essendo stata trattata già soprattutto dai soggetti interessati, vale a dire dall’Assilea (Associazione italiana leasing) con circolare del 2 novembre 2012, e dall’IFEL (Fondazione ANCI) con nota del 4 novembre 2013.
Secondo l’Associazione, la società di leasing è soggetto passivo dell’IMU soltanto dalla data della riconsegna dell’immobile.
Questione non nuova e già trattata dall’Assilea e dall’IFEL
Per
l’Istituto di finanza degli enti locali, invece, l’IMU è a carico della
società di leasing anche se l’immobile non le viene riconsegnato.
Questo perché, secondo la Fondazione ANCI, l’ex locatario non può essere
considerato possessore del bene, essendo invece semplice detentore
peraltro senza alcun titolo. Nello specifico l’IFEL, nel ritenere
infondata la tesi espressa dall’Associazione, ha delineato così la
propria posizione.L’art. 9, comma 1, terzo periodo del DLgs. n. 23/2011 ha stabilito che per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione), concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo dell’IMU è il locatario “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” (C.M. n. 3/DF del 18 maggio 2012, § 3).
Si tratta, nella profonda sostanza, della medesima disposizione valevole in materia di ICI, di cui all’art. 8 della L. n. 99/2009, che ha modificato il comma 2 dell’art. 3 del DLgs. n. 504/1992, applicabile ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 15 agosto 2009. In vigenza di quest’ultima disciplina, la stipulazione del contratto di locazione finanziaria era assunta come perfezionata, quindi idonea agli effetti del passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario, solamente nel momento della consegna dell’immobile (C.M. n. 109 del 18 maggio 1999).
Parimenti, ai fini dell’IMU, secondo la Fondazione, non è pensabile che la soggettività passiva per l’immobile concesso in leasing possa essere condizionata dalla consegna tardiva, anziché dalla risoluzione contrattuale, come invece affermato dall’Associazione, che considera determinante la riconsegna.
Per ora sembra in vantaggio l’Associazione, ma la parola “fine” verrà scritta dalla Corte di Cassazione.