L’articolo 5 del Decreto Fiscale ha ampliato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa “a favore” entro gli stessi termini previsti per l’invio della dichiarazione integrativa a “sfavore” (cioè entro i termini di prescrizione dell’annualità)
- sia ai fini sia dei redditi/Irap/770 (art. 2 c. 8 e 8-bis Dpr 633/72)
- che, in modo del tutto omogeneo, ai fini Iva (art. 8 commi da 6-bis a 6-quater Dpr 322/98)
disciplinandone le modalità di utilizzo del credito in essa riveniente.
Nel disciplinare tale ultimo aspetto, sebbene il Legislatore utilizzi distinte previsioni normative, si prevede un meccanismo applicativo analogo:
- sia per le imposte sui redditi, l’IRAP ed i sostituti d’imposta
- che per l’IVA (aggiungendo un nuovo comma 6-ter all’art. 8 Dpr 322/1988)
distinguendo a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata:
- entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo
- oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo
L’utilizzo del credito - Viene fatta una distinzione a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata:
- nel termine breve (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo): si potrà utilizzare il credito IVA emergente dalla dichiarazione integrativa secondo le modalità ordinarie
- nel termine lungo (oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo ed entro il termine di decadenza del potere di accertamento): il credito emergente può essere utilizzato in compensazione in F24 per eseguire il versamento:
- in generale: di debiti “maturati” a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa
- in deroga: anche di debiti maturati precedentemente (in sostanza, non si applica il limite) se la correzione attiene alla errata applicazione del principio di competenza
Maturazione del debito: si ritiene che l’utilizzo del credito sia limitato a compensare debiti “sorti” nel periodo d’imposta post dichiarazione integrativa.
ESEMPIO
Un contribuente procede all’integrazione del Mod. Unico 2015 (periodo d’imposta 2014). Dalla presentazione dell’integrativa a favore, avvenuta nel mese di novembre 2016, emerge un maggior credito Irpef di €.1.000.
In tale caso il maggior credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2017 (infatti la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, cioè oltre il 30/09/2016).
Analogo comportamento andrebbe tenuto nel caso si fosse integrato Unico 2014 (redditi 2013).
Nell’Esempio precedente, il maggior credito può essere utilizzato per pagare il saldo IRPEF 2016 e gli acconti 2017? Il riferimento del Legislatore ai debiti maturati fa presumerne che ciò sia possibile
Gli aspetti dichiarativi - In relazione agli obblighi dichiarativi del credito, nel caso di integrativa nel termine lungo:
- vi è l’obbligo di indicare l’importo del credito (IIDD o Iva) nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa
- è stato soppresso in sede di conversione del DL 193/2016 l’obbligo di fornirne l’indicazione dell’importo già utilizzato.
ESEMPIO
Srl integra nel 2016 il mod. IVA 2014 (periodo 2013), facendo emergere un credito di €. 1.000, che utilizza (cod. trib. 6099 anno 2013) per compensare ritenute del 2017.
Indica il credito del mod. Iva 2017 (a quadro VN, secondo la bozza del modello pubblicata di recente sul sito dell’Agenzia Entrate).
Sarà, poi, tenuta a ripresentare anche le integrative del mod. Iva 2015 e 2016, al solo fine di riportare il credito?
La risposta dovrebbe essere negativa; infatti, l’indicazione del credito nel mod. Iva 2017 dovrebbe permettere all’Agenzia di effettuare correttamente il controllo formale (incrociando il dato del rigo VN1 con l’indicazione in F24 dell’utilizzo del credito, in modo analogo a quanto avviene per gli avvisi bonari “a favore” del contribuente).