Intervenendo sull’art. 16 DL 63/2013, la legge di bilancio 2017 stabilisce che:
- la detrazione Irpef del 50% relativa lavori di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR).
- nel limite massimo di spesa detraibile pari a €. 96.000 per unità immobiliare
- si applica alle spese sostenute fino al 31/12/2017.
SPESE NOTARILI: come chiarito dalla RM 118/2014, anche le spese notarili, se strettamente connesse all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, vanno incluse tra quelle per le quali spetta la detrazione.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLABILI
Gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36-50% sono definiti dall’art. 16-bis c.1 TUIR. In particolare, possono beneficiare del bonus in esame gli interventi:
a)
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di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia); nello specifico, Si tratta delle spese per interventi, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali, di:
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b)
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di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia); nello specifico, si tratta delle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze di:
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c)
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necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle tipologie di opere sopra citate, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
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d)
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relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale)
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e)
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finalizzati:
- alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).
-alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/92);
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f)
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relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
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g)
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relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici (L. n. 249/97), quali antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, ecc.. e al contenimento dell’inquinamento acustico.
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h)
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realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi sull’impiego di fonti rinnovabili di energia
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i)
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relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione.
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l)
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di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici
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Nota: si rammenta che:
- se i lavori realizzati nell’anno costituiscono la mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti, nel computo della spesa massima ammessa è necessario tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti (art. 16-bis c. 4);
- in caso di immobile residenziale utilizzato promiscuamente, ossia adibito anche all’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, la detrazione spetta nella misura del 50% (art. 16-bis c.5).
MORE UXSORIO: si rammenta che l’Agenzia ha chiarito che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 16-bis TUIR, può fruire della detrazione alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi (RM 64/2016). La motivazione di tale posizione si basa sulle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (L.76/2016): la disponibilità dell’immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato.
ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI
Una particolare fattispecie di applicazione della detrazione IRPEF relativa le spese di recupero del patrimonio edilizio è quella riguardante l’acquisto/assegnazione di unità immobiliari:
- site in fabbricati interamente sottoposti ad interventi di restauro/risanamento conservativo
- eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla successiva alienazione/ assegnazione
Anche questa detrazione è stata elevata al 50% dalla Stabilità 2016 in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile nel periodo 26/06/2012 - 31/12/2016 e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro).
Dal 2017, in assenza di indicazioni, la detrazione dovrebbe tornare al 36% su un importo di €48.000.
Nota: l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione (del 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione.