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Nella dichiarazione IRAP «entra» l’esenzione per i produttori agricoli

/ Luca FORNERO Venerdì, 30 dicembre 2016
Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le bozze della dichiarazione IRAP 2017 con le relative istruzioni.
Tra le novità normative di maggior rilievo recepite dal modello, vi è innanzitutto l’esclusione dal tributo per il settore agricolo.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 comma 70 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato l’art. 3 comma 1 lett. d) del DLgs. 446/97, che disponeva l’assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell’art. 32 del TUIR).
A fronte di tale soppressione, è stata introdotta la lett. c-bis) all’interno dell’art. 3 comma 2 del medesimo DLgs. 446/97, al fine di statuire che non sono soggetti passivi dell’imposta, tra l’altro:
- i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
- i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (cioè, cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali);
- le cooperative e i loro consorzi (di cui all’art. 10 del DPR 601/73).
Tale esclusione opera dal periodo d’imposta 2016 (soggetti “solari”), con impatto, per la prima volta, proprio sulla dichiarazione IRAP 2017.
Pertanto, all’interno del modello, sono stati eliminati, dalla tabella delle aliquote IRAP, i codici che consentivano l’inserimento dell’aliquota ridotta dell’1,9%, anch’essa abrogata. Non sono più presenti, per lo stesso motivo, i campi nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione sottoposto a tale aliquota.
Dal 2016, aumentano anche gli importi della deduzione forfetaria per i soggetti la cui base imponibile non eccede 180.999,91 euro (ex art. 11 comma 4-bis del DLgs. 446/97).
In particolare, per le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati), gli imprenditori individuali, i professionisti, le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo e i soggetti a queste assimilati (es. associazioni professionali e studi associati), la deduzione spetta, fino a concorrenza, nei seguenti importi:
- 13.000 euro (prima 10.500), se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750 euro (prima 7.875), se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 6.500 euro (prima 5.250), se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 3.250 euro (prima 2.625), se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Confermati, invece, gli importi deducibili per gli altri soggetti passivi IRAP.
Plusvalenze e minusvalenze dei beni patrimonio incluse tra i dati contabili
Nel modello sono stati poi eliminati i righi nei quali dovevano essere riportate le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili patrimoniali, vale a dire degli immobili che non costituiscono né beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DLgs. 446/97, tali proventi e oneri concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione netta. Tuttavia, poiché nei bilanci degli esercizi fino al 2015 erano classificati nelle voci E.20 ed E.21 del Conto economico (irrilevanti ai fini IRAP), essi dovevano essere oggetto di una variazione in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione IRAP.
Dal momento che, per effetto della soppressione della sezione straordinaria del Conto economico ad opera del DLgs. 139/2015 (c.d. decreto bilanci), a partire dall’esercizio 2016 (soggetti “solari”) le suddette plusvalenze e minusvalenze sono rilevate, rispettivamente, nelle voci A.5 e B.14 del Conto economico, le stesse sono già comprese tra i dati contabili che sono indicati, per le società di capitali, all’interno dei righi IC5 (“Altri ricavi e proventi”) e IC13 (“Oneri diversi di gestione”) della dichiarazione IRAP. Non occorre, quindi, più apportare alcuna variazione.
Entra infine nel modello la deduzione parziale del costo dei lavoratori stagionali (ex art. 1 comma 73 della L. 208/2015), che, peraltro, applicandosi dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016, al ricorrere dei previsti requisiti, poteva già essere fruita dai soggetti “non solari” nel modello IRAP 2016, con riferimento all’esercizio “a cavallo” 2015/2016 (si veda “Deduzione stagionali già nel modello IRAP 2016 per i «non solari»” del 30 marzo 2016).

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