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Nuovo regime di cassa: ammortamenti e accantonamenti per competenza

Nuovo regime di cassa: ammortamenti e accantonamenti per competenza

La legge di Bilancio 2017 è intervenuta sulla tassazione dei redditi delle cd. “imprese minori”. A tal fine, sono state apporta numerose modifiche all’art. 66 TUIR. 
La previgente normativa -  Nella previgente normativa, le cd. “imprese minori”, ammesse al regime di contabilità semplificata e che non avessero esercitato l’opzione per il regime ordinario, determinavano il reddito imponibile come differenza tra:

COMPONENTI POSITIVI
COMPONENTI NEGATIVI
  • ricavi/autoconsumo (di cui all’art. 85 TUIR)
  • plusvalenze
  • sopravvenienze attive
  • utili, dividendi e interessi (art. 89 TUIR)
  • proventi immobiliari
  • rimanenze finali
  • esistenze iniziali
  • spese per lavoro
  • interessi passivi
  • oneri fiscali e contributivi e oneri di utilità sociale
  • minusvalenze e sopravvenienze passive
  • quote di ammortamento
  • accantonamento di quiescenza e previdenza
  • spese relative a più esercizi

Il principio base per la determinazione del reddito di periodo era quello della competenza.Tale risultato subisce aumenti e diminuzioni secondo le esistenze e le rimanenze; viene aumentato delle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta e diminuito delle minusvalenze; analoghe operazioni di aumento o diminuzione valgono per le sopravvenienze attive e passive.

Cosa cambia dal 2017 -  A partire dal 1/01/2017 per i contribuenti in contabilità semplificata
  • il reddito d’impresa ed il valore della produzione netta Irap
  • viene determinato secondo il criterio della “cassa”
  • in sostituzione del criterio della competenza, che resterà in vigore solo per i soggetti in  contabilità ordinaria (anche per opzione).

Le imprese minori determinano così il reddito come differenza tra componenti positivi “percepiti” e spese “sostenute” nel medesimo periodo d’imposta.

Viene coerentemente:
  • confermato il riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 110 sulla determinazione dei componenti negativi
  • eliminato lo stanziamento delle rimanenze finali (che non figureranno neppure come iniziali).
Continueranno a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti, ma, anch’essi, in applicazione del principio di cassa:


  • plusvalenze
  • minusvalenze
  • sopravvenienze attive
  • sopravvenienze passive
  • proventi immobiliari (art. 90 TUIR)
  • autoconsumo

NOTA BENE
La mancata modifica del comma 2 dell’art. 66 Tuir si ritiene comporti l’applicazione di un regime analogo a quello dell’art. 54 Tuir per i professionisti:
  • ammortamenti e accantonamenti TFR/TFM: permane la deduzione per competenza
  • plus/minusvalenze: rileva il periodo di incasso del corrispettivo di vendita del cespite.
DUBBIO
Nulla viene disposto in materia di:
  • componenti negativi rateizzati (es.: quote di spese di manutenzione e riparazione che residuano da esercizi precedenti; quote di plusvalenze rateizzate; ecc.)
  • regime delle perdite (che deve intendersi invariato: la perdita è utilizzabile solo nel periodo d’imposta in cui è generata in compensazione di qualsiasi tipo di reddito, essendo l’eventuale eccedenza non utilizzata non riportabile ai periodi d’imposta successivi).

Regole di attuazione: saranno introdotte con apposito DM da emanare entro il 31/01/2017.
Si segnala infine che con la modifica l’art. 66 c. 3 Tuir, è soppressa:
  • la possibilità di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es: contratti di locazione, assistenza tecnica o contabile, di somministrazione di gas, elettricità, ecc.)
  • relativi a spese di competenza di 2 periodi d’imposta e di importo < €.1.000 (con riferimento al costo indicato nel documento di spesa, al netto dell’IVA)
  • nell’esercizio in cui si riceve il documento probatorio (solitamente la fattura), anziché quello di maturazione dei corrispettivi, in deroga ai criteri di cui all’art. 109, TUIR.
Tale possibilità, quindi, non trova più applicazione per i contribuenti in contabilità semplificata.

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