La Legge di bilancio 2017 modifica, dal periodo d’imposta 2017, il regime di tassazione delle contabilità semplificate (cd. “imprese minori”); per la determinazione del reddito sarà applicabile non più il principio di “competenza” (che risulterà destinato alle sole contabilità ordinarie), ma quello “di cassa”.
Modificati anche gli adempimenti contabili.
Regole fino al periodo 2016 - Il regime semplificato esonera le imprese “minori” dagli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro inventari ecc.); resta presente l’obbligo di compilare le scritture rilevanti ai fini fiscali, e cioè i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili, qualora si vogliano portare in deduzione gli ammortamenti.
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI: i soggetti in esame possono anche non tenere detto registro, a condizione che se le relative annotazioni siano effettuate sul registro IVA acquisti.
Anche le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, vanno “separatamente” annotate nei registri IVA, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le altre operazioni rilevanti IVA;
- nel registro acquisti, se si tratta di componenti negativi,
- oppure nel registro fatture emesse, se si tratta di componenti positivi.
Coloro che effettuano solo operazioni non soggette a registrazione devono annotare in apposito registro l'ammontare globale delle entrate/uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro le integrazioni sul valore delle rimanenze.
Entro il termine di presentazione della dichiarazione, il registro degli acquisti va “integrato”:
- con l'ammontare del valore delle rimanenze alla fine del periodo d'imposta
- con tutte le “scritture di rettifica” necessarie per la determinazione del reddito di competenza (ratei, risconti, accantonamento al TFR, etc.).
I contribuenti in contabilità semplificata possono annotare tali spese cumulativamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che le spese risultino effettivamente erogate e correttamente annotate nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro.
Regole dal periodo 2017 - Con le nuove regole introdotte dalla Legge di bilancio 2017, per i contribuenti “semplificati” si assiste ad una modifica degli obblighi contabili, con l’introduzione di due regimi alternativi.
1) REGISTRI IVA E REGISTRI DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
Il contribuente:
- oltre agli ordinari registri Iva (registro acquisti, vendite e/o corrispettivi)
deve tenere:
a) apposito registro in cui annotare, cronologicamente i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso:
a)
|
il relativo importo
|
b)
|
le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento
|
c)
|
gli estremi della fattura o altro documento emesso
|
b) apposito registro dove annotare cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (criterio di cassa) le spese sostenute nell’esercizio; per ciascuna spesa vanno indicate:
a)
|
le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che incassa
|
b)
|
gli estremi della fattura o altro documento emesso
|
N.B.: l’art. 18 c. 2 Dpr 600/73, per le spese non richiama l’obbligo di indicare il relativo importo, a differenza di quanto previsto per i ricavi.
Altri componenti positivi e negativi di reddito (es: ammortamenti; sopravvenienze; ecc.):
- l’annotazione va fatta sempre in tali registri (per monitorarne incassi e i pagamenti)
- essendo, tuttavia possibile (come attualmente previsto) godere di un maggior termine per la registrazione, che scade entro il termine di presentazione di Unico.
2) REGISTRI IVA “INTEGRATI”
E’ possibile tenere i soli registri Iva (dunque, non anche i registri “cronologici” di incassi e pagamenti) laddove:
- le annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva siano effettuate separatamente nei registri IVA
- i registri Iva siano integrati in modo analitico degli incassi dei pagamenti
ATTENZIONE: in deroga a quest’ultimo obbligo, è comunque ammesso:
- al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti
- indicare le sole operazioni per le quali entro il termine dell’anno non è intervenuto l’aspetto finanziario (operazioni attive non incassate e operazioni passive non pagate).
Se l’incasso o il pagamento non è avvenuto nell’anno di registrazione:
- nei registri va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti
- con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono
essendo così desumibili “per differenza” le operazioni per i quali è intervenuto l’incasso/pagamento.
In tal caso, i ricavi percepiti ed i costi sostenuti vanno annotati “separatamente” nei registri stessi, nell’anno in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.
OPZIONE “registrazione VALE incasso”
Una ulteriore semplificazione riguarda:
- l’esercizio di una apposita opzione vincolante per un triennio
- al fine di tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti (fermo restando l’obbligo di “separata annotazione” delle operazioni non soggette a registrazione IVA)
- in applicazione della quale sorge una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso (del ricavo) o pagamento (della spesa).
N.B.: in questo caso non si dovrà monitorare l’aspetto finanziario (obbligo che aggrava gli adempimenti delle contabilità semplificate e che, con ogni probabilità, sarà accolta con favore nel panorama aziendale).
L’opzione introduce una presunzione assoluta, senza che, dunque, possa essere contestata l’errata applicazione del principio di cassa in sede di eventuale verifica.
Criticità: il principio sarà probabilmente disciplinato dal DM attuativo, per evitarne gli aspetti critici; si pensi:
- al contribuente intenda “addomesticare” la perdita non registrando delle spese (considerando che ai fini Iva l’obbligo ricorre per i soli ricavi); il costo sarà dedotto nei periodi successivi, eludendo l’art. 8 Tuir
- alla presenza di fatture registrate (dunque “incassate” per presunzione assoluta), ma successivamente “inesigibili”; non è chiaro se possa operare il minor ricavo/eventuale deduzione.