Entro il prossimo 31/12/2016 devono essere notificati, a pena di decadenza:
- gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2011 (Unico 2012);
- gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2010 (Unico 2011), in caso di omessa dichiarazione.
In presenza di elementi penalmente rilevanti (debitamente denuncati), posto il raddoppio dei termini, al 31/12/2016 si prescrive l’accertamento per il 2007. Inoltre, per i soggetti “virtuosi” rispetto agli studi di settore, nei cui confronti opera il regime premiale, al 31/12/2016 si prescrive l’accertamento per il 2012.
I termini per la notifica degli atti di accertamento - I termini entro i quali l’Ufficio deve notificare, a pena di decadenza, l’avviso di accertamento:
- per le imposte sui redditi ed Irap (in entrambi i casi trova applicazione l’art. 43 Tuir)
- per l’IVA (art. 57 DPR 633/72)
sono differenziati come segue
DICHIARAZIONE PRESENTATA
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31/12 del 4° anno successivo a quello in cui si è presentata tale dichiarazione (pertanto del 5° anno successivo al periodo di riferimento)
Esempio: entro il 31/12/2016 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2011 (Unico 2012)
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DICHIARAZIONE OMESSA
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31/12 del 5° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata (pertanto del 6° anno successivo al periodo di riferimento).
Esempio: entro il 31/12/2016 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2010 (Unico 2011).
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In caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia per reati fiscali:
- i termini di notifica previsti per l’accertamento sono raddoppiati e dunque gli avvisi di accertamento possono essere notificati:
- entro il 31/12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
- entro il 31/12 del 10° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.
Esempio: in presenza di tale requisito, entro il 31/12/2016 vanno notificati gli accertamenti sul periodo 2007 (Unico 2008), o 2005 (Unico 2006) se si tratta di omessa dichiarazione.
La Legge di Stabilità per il 2016 – La Legge di Stabilità per il 2016, con riferimento agli avvisi relativi al 2016 ed anni successivi, ha:
- abrogato il raddoppio dei termini per le violazioni penali (così, il termine di decadenza dell’accertamento per il 2016 scade il 31/12/2022)
- ampliato i termini “ordinari” di accertamento; in particolare, i “nuovi” artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 stabiliscono che l’avviso di accertamento sarà notificato, a pena di decadenza, entro il 31/12:
- del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
- del 7° anno successivo se si è in presenza di dichiarazione omessa o nulla.
Le suddette novità sono applicabili dalle dichiarazioni presentate nel 2017. Per il 2016 restano fermi i “vecchi” termini di accertamento.
La notifica - Si ricorda che per il:
- mittente: la notifica (termine per la prescrizione) si considera effettuata alla data della spedizione (sia nel caso di spedizione per posta che nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario - Cass. n. 4883/2012 e n. 351/2014; Corte Cost. sent. 28/2004)
- destinatario: il termine che ha inizio dalla notifica (termine iniziale per l’impugnazione) decorre dalla data in cui I' atto è stato ricevuto.