/ Alessandro BORGOGLIO
Sabato, 31 dicembre 2016
Nel regime previgente, ai fini dell’operatività del raddoppio dei termini
di accertamento, era necessario che l’Ufficio inviasse alla Procura
della Repubblica la notizia di reato (tributario) – presupposto per il
citato raddoppio – prima dell’emissione e della notifica dell’avviso di
accertamento.
È questa l’importante conclusione raggiunta dalla C.T. Reg. di Milano, con le sentenze nn. 4821 e 4824/7/2016.
Si ricorda che l’art. 37, commi 24 e 25 del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività accertatrice ai fini rispettivamente delle imposte sui redditi e dell’IVA, aveva introdotto un nuovo comma in entrambi i predetti articoli, in base al quale, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, i termini ordinari di decadenza sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
La normativa sopra richiamata ha subìto diverse modifiche a partire dal 2015, ma la Cassazione, proprio con la recente pronuncia n. 26037/2016, puntualizzando quanto già deciso con la sentenza n. 16728/2016, ha stabilito che il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3 del DLgs. 128/2015 non è stato abrogato dal regime transitorio della legge di stabilità 2016 (comma 132 della L. 208/2015) e, quindi, si applica il raddoppio in oggetto agli atti notificati fino al 2 settembre 2015 sulla base di denunce penali presentate anche successivamente allo spirare dei termini ordinari di accertamento.
Chiarito il profilo diacronico della succitata normativa, le sentenze di merito in commento consentono di porre l’attenzione sul timing della notizia di reato, che, nell’ambito dell’ormai “vecchio” regime del raddoppio dei termini di accertamento, riveste un ruolo cruciale, almeno secondo la C.T. Reg. di Milano.
I giudici di merito, infatti, hanno stabilito che, nei casi esaminati, l’accertamento era stato redatto e notificato in data anteriore alla notizia di reato, che invece l’avrebbe dovuto precedere, in quanto il pubblico ufficiale deve riscontrare la sussistenza dei dati obiettivi per l’insorgenza dell’obbligo della notitia criminis: solo questo riscontro, unitamente all’inoltro tempestivo della denunzia stessa all’Autorità giudiziaria, consente di fruire in modo non arbitrario del raddoppio dei termini di decadenza, con il rispetto dei canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione pubblica di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale.
In sostanza, secondo il collegio lombardo, è nullo, per decorrenza di termini decadenziali, l’avviso di accertamento emesso prima dell’invio della notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, atteso che soltanto quest’ultima circostanza fa emergere la sussistenza del presupposto per il raddoppio dei termini ordinari di accertamento.
In sostanza, la Cassazione attribuisce rilevanza alla sussistenza dei presupposti per l’invio della notizia di reato, a prescindere dalle vicende formali di quest’ultima, ovvero se sia stata trasmessa alla Procura della Repubblica e quando.
In effetti, già la Consulta, con l’ormai nota pronuncia n. 247/2011, aveva stabilito che le disposizioni in oggetto prevedono, quale unica condizione per il raddoppio dei termini, la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga e indipendentemente dal suo adempimento.
È questa l’importante conclusione raggiunta dalla C.T. Reg. di Milano, con le sentenze nn. 4821 e 4824/7/2016.
Si ricorda che l’art. 37, commi 24 e 25 del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività accertatrice ai fini rispettivamente delle imposte sui redditi e dell’IVA, aveva introdotto un nuovo comma in entrambi i predetti articoli, in base al quale, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, i termini ordinari di decadenza sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
La normativa sopra richiamata ha subìto diverse modifiche a partire dal 2015, ma la Cassazione, proprio con la recente pronuncia n. 26037/2016, puntualizzando quanto già deciso con la sentenza n. 16728/2016, ha stabilito che il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3 del DLgs. 128/2015 non è stato abrogato dal regime transitorio della legge di stabilità 2016 (comma 132 della L. 208/2015) e, quindi, si applica il raddoppio in oggetto agli atti notificati fino al 2 settembre 2015 sulla base di denunce penali presentate anche successivamente allo spirare dei termini ordinari di accertamento.
Chiarito il profilo diacronico della succitata normativa, le sentenze di merito in commento consentono di porre l’attenzione sul timing della notizia di reato, che, nell’ambito dell’ormai “vecchio” regime del raddoppio dei termini di accertamento, riveste un ruolo cruciale, almeno secondo la C.T. Reg. di Milano.
I giudici di merito, infatti, hanno stabilito che, nei casi esaminati, l’accertamento era stato redatto e notificato in data anteriore alla notizia di reato, che invece l’avrebbe dovuto precedere, in quanto il pubblico ufficiale deve riscontrare la sussistenza dei dati obiettivi per l’insorgenza dell’obbligo della notitia criminis: solo questo riscontro, unitamente all’inoltro tempestivo della denunzia stessa all’Autorità giudiziaria, consente di fruire in modo non arbitrario del raddoppio dei termini di decadenza, con il rispetto dei canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione pubblica di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale.
In sostanza, secondo il collegio lombardo, è nullo, per decorrenza di termini decadenziali, l’avviso di accertamento emesso prima dell’invio della notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, atteso che soltanto quest’ultima circostanza fa emergere la sussistenza del presupposto per il raddoppio dei termini ordinari di accertamento.
Attenzione alla disciplina transitoria
Per
quanto sia suggestiva tale tesi, deve osservarsi, tuttavia, che la
Cassazione, proprio con la già citata sentenza n. 26037/2016, ha
stabilito che si applica il raddoppio dei termini di accertamento, in
presenza dei presupposti per l’invio della notitia criminis, anche nel caso in cui la denuncia sia stata presentata solo successivamente allo spirare degli ordinari termini
di accertamento, oppure non sia neanche stata presentata (sempre in
relazione agli avvisi di accertamento notificati sino al 2 settembre
2015).In sostanza, la Cassazione attribuisce rilevanza alla sussistenza dei presupposti per l’invio della notizia di reato, a prescindere dalle vicende formali di quest’ultima, ovvero se sia stata trasmessa alla Procura della Repubblica e quando.
In effetti, già la Consulta, con l’ormai nota pronuncia n. 247/2011, aveva stabilito che le disposizioni in oggetto prevedono, quale unica condizione per il raddoppio dei termini, la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga e indipendentemente dal suo adempimento.