/ Paola RIVETTI
Giovedì, 29 dicembre 2016
Per effetto della L. 232/2016, l’art. 66
del TUIR, che contiene la disciplina ai fini delle imposte sui redditi
delle imprese minori, ha subito rilevanti modifiche volte a sostituire
il principio di competenza, quale criterio di imputazione temporale dei
componenti reddituali, con quello di cassa.In funzione del nuovo principio, sono stati espunti dall’art. 66 commi 1 e 3 del TUIR i riferimenti:
- agli artt. 92, 93 e 94 del TUIR (concorso al reddito delle variazioni delle rimanenze). In applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo;
- all’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR (principio generale di competenza e i correlati criteri di certezza e determinabilità oggettiva);
- alla possibilità di dedurre nell’esercizio di registrazione del contratto le spese per importi non superiori a 1.000 euro relative a contratti a corrispettivi periodici (previgente art. 66 comma 3 terzo e quarto periodo del TUIR).
A partire dal 2017, il reddito delle imprese minori “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 [dividendi e interessi] percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa” (nuovo art. 66 comma 1 primo periodo del TUIR).
Tale risultato è poi aumentato e diminuito degli altri componenti positivi e negativi di reddito espressamente richiamati dal nuovo art. 66 comma 1 secondo periodo del TUIR (ossia ricavi da destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ex art. 57 del TUIR, proventi immobiliari ex art. 90 comma 1 del TUIR, plusvalenze e sopravvenienze attive ex artt. 86 e 88 del TUIR, minusvalenze e sopravvenienze passive ex art. 101 del TUIR).
Continuano a concorrere alla formazione del reddito gli altri componenti indicati ai commi 2 (quote di ammortamento, perdite su crediti e di beni strumentali, accantonamenti di previdenza e quiescenza), 3 primo e secondo periodo (spese di lavoro dipendente, oneri di utilità sociale, spese relative a più esercizi, oneri fiscali e contributivi), 4 e 5 (deduzioni forfetarie per determinate categorie di operatori) dell’art. 66 del TUIR.
Non è mutato il regime delle perdite fiscali, che restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare; ove risultasse un’eccedenza, essa non può essere riportata ai periodi d’imposta successivi (art. 56 comma 2 del TUIR).
Come conseguenza dell’abrogazione del criterio di competenza (art. 109 commi 1 e 2 del TUIR), l’imputazione temporale dei componenti reddituali per le imprese minori avviene in base al principio di cassa. Peraltro, così per come la nuova norma è strutturata, parrebbe operativo piuttosto un criterio misto “cassa-competenza”.
Si osserva, infatti, che il nuovo comma 1 dell’art. 66 del TUIR riferisce il principio di cassa, utilizzando il riferimento alla “percezione”/“sostenimento”, solo ai componenti positivi e negativi espressamente indicati al primo periodo (ricavi, dividendi, interessi attivi e spese sostenute nell’esercizio dell’attività d’impresa) .
Per gli ulteriori componenti reddituali indicati nell’art. 66 del TUIR, invece, tale riferimento espresso non viene effettuato.
Fatti salvi alcuni elementi per cui l’imputazione temporale necessariamente prescinde dalla manifestazione numeraria (come gli ammortamenti), ci si chiede se:
- il principio di cassa operi in via generalizzata in conseguenza dell’abrogazione del criterio di competenza;
- oppure, considerato che i vari componenti positivi e negativi vengono richiamati tramite specifico riferimento agli articoli del TUIR, continui ad applicarsi la disciplina in essi contenuta e, quindi, l’imputazione per competenza laddove previsto.
Necessaria una presa di posizione ufficiale dell’Agenzia
Premesso che quest’aspetto richiederebbe una pronta indicazione ufficiale, Confindustria, con la Nota di Aggiornamento 22 dicembre 2016 “Legge di Bilancio 2017 – Le principali misure fiscali”, assume una posizione netta
affermando che il principio di competenza resterà applicabile ai fini
della determinazione degli altri componenti reddituali come plusvalenze e
sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, proventi
immobiliari, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e previdenza.
Autorevole dottrina, invece, si è espressa in termini più cauti.